Art. 2437 c.c.
24 risultati
Recesso ad nutum da società di capitali e tutela dei terzi creditori
L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è una disposizione che richiede di contemperare l’interesse del socio al disinvestimento con l’interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.
Il caso Banco Popolare-Serfactoring (gruppo ENI): intermediari finanziari non bancari, recesso e modificazione significativa della clausola sull’oggetto sociale
Possono essere modificazioni della clausola dell’oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano l’insorgenza del diritto di recesso in capo ai soci che non ne hanno concorso alla deliberazione – tanto modificazioni ampliative, quanto modificazioni che ne determinano una riduzione.
Criteri di determinazione del valore di liquidazione da recesso e società di diritto speciale. Il caso CDP
La natura di società di diritto speciale, avente fonte legale, di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. non è di per sé sola sufficiente – in mancanza di una espressa deroga prevista dalla legge – a giustificare una disciplina statutaria che, in punto di criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, sia contraria ai limiti imperativi posti dall’art. 2437-ter, c. 4, c.c. e cioè che prescriva una valutazione del tutto avulsa dal valore “reale” delle azioni, che non indichi quindi “elementi dell’attivo o del passivo” o comunque “elementi suscettibili di valutazione patrimoniale” sulla base dei quale operare la determinazione bensì assuma come parametro il solo valore nominale delle azioni.
[ LEGGI TUTTO ]
Non equivale a una durata indeterminata la durata di una società per azioni fissata in un termine lungo
Non può essere assimilata a una durata indeterminata, con la conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 3, c.c., la durata di una società di capitali, che una clausola statutaria fissi in un termine anche particolarmente lungo [nella specie anno 2100], non essendo tale assimilazione ricavabile dal sistema normativo. [ LEGGI TUTTO ]
Posizione del socio recedente e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
Si verifica un mutamento della posizione del socio rispetto all’organizzazione della compagine conseguente all’esercizio del diritto di recesso, in quanto dopo tale esercizio il socio – la cui manifestazione di recesso è irrevocabile trattandosi di un atto unilaterale recettizio – è titolare del solo diritto alla liquidazione della quota e quindi di un diritto di partecipazione per così dire affievolito. (Cfr. Trib. Roma 11.05.2005). [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di recesso del socio, liquidazione della quota e tutela cautelare
È ammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la condanna del Consiglio di Amministrazione di una S.p.A. a determinare il valore della partecipazione del socio receduto. Il rimedio tipico di cui all’art. 2437, ultimo comma, c.c. è infatti funzionale (non già a ottenere una decisione dell’organo amministrativo, bensì) a ottenere la nomina di un perito che stimi il valore delle azioni oggetto di recesso; detto rimedio tipico è inoltre di dubbia ammissibilità laddove la società contesti a monte il valido esercizio del diritto di recesso. [ LEGGI TUTTO ]
Contestazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente
In caso di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato ai sensi dell’art. 2437-ter co. 2 c.c., l’art. 2437-ter co. 6 c.c. rimette la determinazione del valore ad un esperto nominato dal tribunale e richiama espressamente l’art. 1349 co. 1 c.c., secondo cui [ LEGGI TUTTO ]
Durata della società eccessivamente lunga e diritto di recesso da un Confidi
La disciplina dell’art. 2437, co. 3, c.c., in forza del richiamo di cui all’art. 2519, deve ritenersi applicabile anche alle cooperative Confidi. [ LEGGI TUTTO ]
Sul diritto di recesso del socio di società cooperativa Confidi
La disciplina dei Confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003) non può derogare alla disciplina che regola il diritto di recesso del socio di cui all’art. 2437, co. 3, c.c., che in forza del richiamo di cui all’art. 2519, co. 1, c.c., si applica anche alla società cooperativa. L’esigenza di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui è invero ritenuta inderogabile dal nostro ordinamento.
Si osserva, inoltre, che ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, una durata molto lontana nel tempo (nel caso di specie 2100) è parificabile a una durata a tempo indeterminato (così già Cass. n. 9662/2013 e lo stesso Trib. Torino n. 2363/2017).
Spetta il recesso da società cooperativa con un termine particolarmente lungo
In forza del richiamo di cui all’art. 2519 c. 1 c.c., la previsione dell’art. 2437 c. 3 c.c. è da ritenersi applicabile anche ad una società cooperativa che svolga un’attività di garanzia collettiva di fidi, in quanto non vi è alcuna incompatibilità tra il ruolo “pubblico” di tale società e l’esigenza, ritenuta inderogabile dal nostro ordinamento, di evitare l’assoggettamento a vincoli societari perpetui e tale incompatibilità non è giustificata dalla disciplina dei confidi in materia di avanzi di gestione e di scioglimento dell’ente (art. 13 dl 269/2003, convertito nella L. 326/2003). [ LEGGI TUTTO ]