Art. 2526 c.c.
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L’inerzia degli organi sociali non impedisce il recesso del socio di società cooperativa
In tema di società cooperative, il recesso convenzionale, contemplato dagli artt. 2518 e 2526 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2006, n. 6), in quanto previsto dall’atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o all’approvazione del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci. La necessità dell’autorizzazione non comporta la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto alla deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea opera come condizione di efficacia. Per tali principi e tenuto conto della natura recettizia del recesso, l’inerzia della cooperativa circa l’adozione di alcuno dei provvedimenti previsti dalla norma sopra richiamata non è ostativa all’intervenuta risoluzione del rapporto associativo.
Recesso del socio sovventore di cooperativa
Recesso del socio sovventore di cooperativa
Così come avviene per i soci titolari di strumenti finanziari, per i soci sovventori il recesso si perfeziona con la ricezione da parte della società dell’atto con cui detto diritto potestativo è esercitato.
Impugnazione della delibera di risoluzione del rapporto sociale e di lavoro da società cooperativa
Delibera di esclusione del socio di società cooperativa
La delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell’art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall’atto costitutivo, dall’assemblea [ LEGGI TUTTO ]
Modificazioni statutarie in società cooperativa
La mancata indicazione nel verbale di assemblea di società cooperativa della qualifica di cooperatore o finanziatore dei soci intervenuti all’adunanza integra un vizio di annullabilità e non di nullità. Il suddetto adempimento non è necessario quando vi sia un’unica categoria di soci. [ LEGGI TUTTO ]