Insussistenza del diritto di recesso ad nutum del socio di una s.r.l. costituita a tempo determinato, pur lontano nel tempo
Il socio di s.r.l. ha diritto di recedere ad nutum solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, in quanto deve essere valorizzato il dato testuale della disciplina del recesso ex art. 2473 c.c. e poiché prevale, sull’interesse del socio al disinvestimento, l’interesse della società a proseguire la gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione e all’integrità della garanzia patrimoniale, offerta esclusivamente dal patrimonio sociale.
L’oggetto della delibera, coincidente con il contenuto concreto della manifestazione di volontà espressa dall’assemblea, è illecito o impossibile quando il contenuto risulti contrario a norme di legge poste a tutela di interessi trascendenti quelli del singolo socio, o la cui violazione determini una deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società.
L’art. 2383, co. 3, c.c., dettato in tema di s.p.a. ma applicabile in via analogica anche alle s.r.l., prevede che gli amministratori siano sempre revocabili dall’assemblea, salvo diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui la revoca dovesse avvenire in assenza di giusta causa. Di conseguenza, detta giusta causa non costituisce una condizione di validità e di efficacia della deliberata revoca, ma solo una causa di esclusione del risarcimento del danno sofferto dall’amministratore ingiustamente ed arbitrariamente revocato. Il danno risarcibile/indennizzabile viene generalmente parametrato, in via equitativa, all’emolumento che l’amministratore avrebbe conseguito dallo svolgimento della prestazione gestoria nell’arco di sei mesi, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all’amministratore revocato di trovare nuovi incarichi o analoghe prestazioni e compensi.
Le ragioni che integrano la c.d. giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.
Recesso da accordi assunti in ambito parasociale
Pur in assenza di una espressa previsione negoziale, in presenza di giusta causa, è consentita la facoltà di recesso da accordi di collaborazione di durata determinata, caratterizzati da intuitus personae e assunti al momento dell’adozione di patti parasociali, potendo applicarsi in via analogica le regole previste (i) ex2383 c.c. terzo comma, per la revoca degli amministratori di s.p.a., nominati a tempo determinato e revocabili ad nutum salvo il diritto al risarcimento nel caso di assenza di giusta causa della revoca; (ii) ex 1725 c.c., per la revoca del mandato oneroso, recante analoga disciplina; (iii) ex 2237 c.c., per il recesso dal contratto di prestazione d’opera professionale, recesso esercitabile ad nutum dal cliente, salvo il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta fino al recesso.
Durata prolungata della società e esercizio del diritto di recesso
Non può essere ritenuto legittimo il recesso da una società di capitali esercitato ai sensi dell’art. 2437 c.c. terzo comma nel caso in cui lo statuto preveda una durata della società particolarmente lunga. Deve essere preferita una interpretazione restrittiva delle norme in materia di recesso; pertanto la loro applicabilità non può essere estesa oltre le ipotesi specificatamente previste.
Recesso ad nutum da società di capitali e tutela dei terzi creditori
L’art. 2437, co. 3, cod. civ., che attribuisce al socio la facoltà di recesso ad nutum dalla società di capitali a tempo indeterminato è una disposizione che richiede di contemperare l’interesse del socio al disinvestimento con l’interesse dei terzi creditori alla conservazione della loro garanzia patrimoniale ed alla prevedibilità delle cause che possono intaccarne la consistenza.
L’arbitraggio per la determinazione del valore della quota del socio receduto
Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione attiva del cessionario di azienda, abuso di dipendenza economica e contrarietà del recesso ad nutum al principio generale di buona fede
Ai fini della legittimazione attiva, la cessionaria di azienda deve provare l’intervenuto contratto di cessione ai sensi dell’art. 2556 c.c. [ LEGGI TUTTO ]
Recesso del socio di s.n.c. e liquidazione della quota del socio uscente
E’ legittimo il recesso ad nutum esercitato dal socio di una s.n.c. che, pure essendo a tempo determinato, prevede una durata più lunga delle aspettative di vita del socio più anziano.
Recesso ad nutum del socio di S.r.l. per indeterminatezza della durata della società e decorrenza degli effetti
La dichiarazione di recesso inviata all’organo amministrativo della società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che venga restituita al mittente per compiuta giacenza, in quanto atto unilaterale recettizio [ LEGGI TUTTO ]
Recesso ad nutum e risoluzione del contratto
Il recesso del socio nella società in accomandita semplice
È configurabile una giusta causa di recesso solo quando lo stesso rappresenta la reazione a comportamenti gravi attuati dagli altri soci, incidenti sulla compagine sociale e sul patrimonio della società, che obiettivamente e ragionevolmente non consentano [ LEGGI TUTTO ]