Sulla richiesta di indennizzo correlata ad un contratto preliminare di compravendita di partecipazioni
Trasformazione societaria e domanda di risoluzione del preliminare
Qualora vi sia una trasformazione da Spa in Srl, non è più eseguibile il preliminare avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali nei termini concordati dalle parti, essendo variato l’oggetto anche con riferimento alla qualità del bene: da azione a quote di srl. Da ciò si ricava che dalla diffida ad adempiere di un simile contratto rimasta infruttuosa non possa scaturire la risoluzione del contratto ex art 1454 c.c.
Applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle s.p.a.
La disciplina della postergazione dei crediti dei soci dettata dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata può essere estesa ad altri tipi di società di capitali, tra cui la società per azioni. Ciò sul rilievo che la ratio della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse, consentendo ai soci di avvantaggiarsi, concorrendo con essi, sugli altri creditori sociali, sostenendo la società mediante finanziamenti anomali anziché apporti a capitale; onde la relativa disciplina deve trovare applicazione (in via transtipica o, secondo altri, analogica) anche al finanziamento dell’azionista, qualora le condizioni della s.p.a. gli siano in concreto note per lo specifico assetto dell’ente o per assumere egli in concreto nella struttura organizzativa e amministrativa della società una posizione tale da assimilarla a quella del socio di una s.r.l.
Fra i finanziamenti a favore della società “in qualsiasi forma effettuati” cui fa riferimento l’art. 2467 c.c. rientra anche il pagamento, da parte del socio, di un debito della società.
Sulla qualificazione delle somme erogate dai soci: fondamentale l’esame della volontà negoziale delle parti
L’erogazione di somme, che i soci effettuano alla società da loro partecipata, può avvenire a titolo di mutuo ovvero quale versamento in apposita riserva “in conto capitale”: la qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti. La relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, analizzando le finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi [nel caso di specie, è stata pronunciata l’illegittimità, a causa di nullità per oggetto giuridicamente impossibile ex art. 2379 comma 1 c.c., della delibera assembleare con cui la società ha inteso cancellare unilateralmente il debito verso i soci, disponendo una indebita patrimonializzazione per pari importo].
Il finanziamento dei soci a titolo di mutuo può essere qualificato come postergato ex art. 2467 comma 2 c.c. solamente nel caso in cui, tanto nel periodo in cui esso sia stato effettuato quanto in quello in cui viene chiesta la restituzione, la società versi in situazione di crisi qualificata, cioè di probabile insolvenza. Non è sufficiente, ai fini probatori della probabile insolvenza, dedurre una generica situazione di difficoltà finanziaria della società risultante dai bilanci.
É necessario estendere l’exceptio doli generalis al terzo creditore pignoratizio nel caso di prestiti obbligazionari
In materia di prestiti obbligazionari, il debitore ricorrente deve estendere il proprio ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. anche al terzo creditore pignoratizio – vero soggetto avente diritto al rimborso – al fine di dimostrarne la collusione con il creditore del ricorrente (nonché debitore pignoratizio del terzo), nel caso in cui si voglia eccepire l’exceptio doli generalis per evitare il rimborso in presenza di asseriti vizi. Infatti, ai sensi dell’art. 2014 c.c. l’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente.
Durata prolungata della società e esercizio del diritto di recesso
Non può essere ritenuto legittimo il recesso da una società di capitali esercitato ai sensi dell’art. 2437 c.c. terzo comma nel caso in cui lo statuto preveda una durata della società particolarmente lunga. Deve essere preferita una interpretazione restrittiva delle norme in materia di recesso; pertanto la loro applicabilità non può essere estesa oltre le ipotesi specificatamente previste.
Responsabilità contrattuale del Presidente del CdA per violazione degli obblighi derivanti dalla carica esercitata e conseguente responsabilità solidale dei consiglieri
La responsabilità dolosa di un amministratore, risultante della valutazione da parte del giudice penale, può essere assunta a fondamento del convincimento del giudice in sede civile, solo nel caso in cui gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza penale siano invocati nel giudizio civile con efficacia di giudicato.
La mancata attivazione di una garanzia costituisce condotta colposa riferibile, in primo luogo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sotto cui il governo sono maturate le condizioni per la sua attivazione, e non attribuibile agli amministratori sotto il cui governo spirò il termine prescrizionale. È dunque addebitabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione il fatto che lo stesso, in violazione del dovere di conservazione del patrimonio della società, non abbia convocato il CdA (ai sensi dell’art. 2381 c.c.), al fine di deliberare su tale argomento.
La sospensione della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del Presidente del CdA fino alla di lui cessazione della carica (ai sensi dell’art. 2941 c.c.), non ha effetto riguardo agli altri consiglieri, che sono cessati dalla carica in un momento precedente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1310 comma 2 c.c., il Presidente del CdA, che in qualità di debitore sia stato costretto a pagare, ha regresso contro i consiglieri (condebitori) liberati in conseguenza della prescrizione. Inoltre, per come riconosciuto dalla Suprema Corte, se il condebitore solidale paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso – ex art. 1299 comma 1 c.c. – anche se non ha corrisposto il pagamento dell’intero debito, in quanto anche in questo caso ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
L’aver fatto affidamento e l’aver riposto piena fiducia verso il Presidente del CdA, non vale ad escludere profili di responsabilità per colpa in capo ai consiglieri, che hanno abdicato ad una competenza di esclusiva spettanza del CdA. Parimenti a nulla rileva il fatto che i consiglieri si dichiarino estranei alle attività poste in essere al di fuori delle sedute del CdA e alle contestate modalità di attuazione dell’operazione, adducendo che, secondo le assicurazioni fornite, l’operazione sarebbe stata posta in essere, previe le necessarie verifiche e l’adozione delle più opportune garanzie. L’illegittimità della delega comporta che i consiglieri debbano rispondere come di fatto proprio delle condotte che non avrebbero dovuto delegare e che sono state connotate da negligenza.
L’interpretazione dei patti parasociali
Gli accordi tra le parti, e in particolare il patto parasociale, vanno letti nel contesto in cui si sono formati. Ai sensi dell’art. 1362 c.c. si pone la necessità di svolgere il processo interpretativo tenendo conto del complessivo tenore dell’atto e della comune volontà dei contraenti, anche con riferimento agli effetti pratici che il patto intendeva produrre.
Condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore e quantificazione del danno per illecita prosecuzione dell’attività
Al fine di imputare all’amministratore colpevole il danno effettivamente derivato dall’illecita prosecuzione dell’attività a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, occorre confrontare i bilanci, vale a dire quello relativo al momento in cui si è realmente verificata la causa di scioglimento e quello della messa in liquidazione (ovvero, in mancanza, del fallimento), dopo avere effettuato non solo le rettifiche volte a elidere le conseguenze della violazione dei criteri di redazione degli stessi, ma anche quelle derivanti dalla necessità di porsi nella prospettiva della liquidazione, visto che proprio alla liquidazione, se si fosse agito nel rispetto delle norme, si sarebbe dovuti giungere.
L’autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all’altrui azione è da ritenersi quale condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore. Ne consegue che l’autorizzazione ad agire o a resistere data nel successivo giudizio d’impugnazione produce la sanatoria con effetto ex tunc del vizio di mancata autorizzazione.
Contestazione della stima dell’esperto in merito al valore di liquidazione delle azioni per esercizio del diritto di recesso
La relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, avente ad oggetto la valutazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali un socio esercita il diritto di recesso, è contestabile solo nel caso in cui giunga a risultati manifestamente iniqui o erronei.
È coerente con il disposto dell’articolo 2437 ter comma 2 c.c., il metodo di valutazione che si fonda sul rapporto Enterprise Value e margine operativo lordo dato che, prendendo in esame la consistenza patrimoniale e reddituale della società, non si discosta dai criteri civilistici di valutazione della società di capitale previsti dalla medesima norma.