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Art. 2191 c.c.
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22 Giugno 2023

Legittimazione e interesse ad impugnare una delibera invalida da parte di soci persone giuridiche

La legittimazione processuale attiva e passiva consiste nella titolarità in via astratta del potere di promuovere un giudizio in relazione a una posizione giuridica sostanziale dedotta in causa. La legitimatio ad causam deve essere distinta dalla titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio: la prima, infatti, qualificabile come un presupposto dell’azione, si basa su fatti, dedotti dalla parte attrice, in astratto idonei a fondare il diritto azionato, indipendentemente dall’accertamento della titolarità della posizione giuridica sostanziale sottostante. Pertanto, il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

La legittimazione ad impugnare la delibera invalida di una s.r.l. ex art. 2479-ter c.c. compete esclusivamente ai soci che non vi hanno consentito, a ciascun amministratore e al collegio sindacale, non anche a terze persone estranee a tali tre categorie, quali il socio unico della società che, a sua volta, è socio unico della s.r.l. che ha adottato la delibera impugnata.

L’interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda e quindi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale. Tale principio vale anche con riguardo all’azione di accertamento della nullità di delibere assembleari, la quale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l’interesse in questione, oltre a dovere essere concreto ed attuale, deve riferirsi specificamente all’azione di nullità, e non può identificarsi con l’interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell’attore.

23 Dicembre 2022

Ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto di s.r.l.

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto sociale di una società a responsabilità limitata, che devolve alla cognizione degli arbitri tutte le controversie promosse da soci nei confronti della società, dei liquidatori o sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, si applica alla controversia introdotta da uno dei soci al fine di accertare che gli eredi di un altro socio già defunto non hanno legittimamente acquisito la qualità di soci della società.

4 Agosto 2021

Sulla esperibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione di una società dal registro delle imprese

Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato dall’art. 2463 c.c., il quale prevede che la richiesta sia effettuata dal notaio rogante contestualmente al deposito dell’atto costitutivo e che l’ufficio deve provvedere all’iscrizione verificata la sola regolarità formale della documentazione. Ai sensi dell’art. 2191 c.c. il Giudice del Registro può ordinare la cancellazione dell’iscrizione solo nel caso in cui essa sia stata effettuata senza che ne sussistessero i presupposti formali.

La domanda volta a ottenere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la cancellazione di una società regolarmente iscritta non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti sia processuali (prevedendo l’ordinamento un rimedio processuale tipico per ottenere il medesimo risultato ex art. 2191 c.c.), che di merito.

Sotto tale ultimo profilo, l’iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente, e sanante rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società diversa dalle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c..

L’accertamento di una delle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. non può dar luogo di per sé stesso alla cancellazione della iscrizione dell’ente e, dunque, non ha efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore.

Il rimedio ex art. 2191 c.c., previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel registro delle imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, non può che recedere a fronte delle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post, in via interpretativa/valutativa, della fattispecie negoziale sottostante alla iscrizione. Risulta impedito il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.

La domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al conservatore l’annotazione nel registro delle imprese dell’esistenza di una denuncia-querela e la propria estraneità in ordine alla società iscritta è qualificabile ex art. 700 c.p.c. attesa la carenza di altri rimedi tipici, rispetto alla quale va effettuato il vaglio alla stregua dei canoni del fumus boni iuris e del periculum in mora.

21 Maggio 2019

Il conferimento d’opera ai fini della determinazione del capitale sociale di s.a.s.

L’apporto del socio d’opera di società di persone non deve necessariamente essere “capitalizzato”, ovverosia valutato e conteggiato ai fini della determinazione della cifra di capitale sociale indicata nell’atto costitutivo, con la conseguenza che la mancata capitalizzazione dell’apporto di opera da parte del socio accomandatario di società in accomandita semplice non costituisce un presupposto per procedere alla cancellazione dal registro delle imprese né dell’iscrizione relativa all’ingresso dell’accomandatario nella compagine sociale né dell’iscrizione relativa alla ragione sociale della predetta società riportante il nominativo dell’accomandatario stesso. La capitalizzazione dei conferimenti
d’opera non è infatti necessaria né per garantire la parità di trattamento tra soci di capitale e soci d’opera, né per tutelare l’interesse dei
creditori sociali alla conservazione dei mezzi propri dell’impresa [nella specie il Registro delle Imprese contestava l’iscrizione di un atto di trasformazione da s.r.l. a s.a.s. ove il socio accomandatario non risultava avere effettuato alcun conferimento per l’ingresso nella società in accomandita].

4 Febbraio 2019

Invalidità di atti societari per falsità della firma e ambito della competenza del Tribuna del Registro delle Imprese

Nel caso di ricorso avanti il Tribunale del Registro delle Imprese avverso l’iscrizione di un determinato atto societario presso il Registro stesso, al Giudice adito compete la verifica (i) della regolarità formale degli atti da iscrivere nonché (ii) della loro rispondenza – per quanto risulta dagli stessi documenti allegati alla richiesta di iscrizione – alle prescrizioni di legge, ai sensi dell’art. 2191 c.c.

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28 Novembre 2018

Cancellazione dell’iscrizione di cancellazione di società dal registro delle imprese per inidoneità formale del bilancio finale di liquidazione. Controllo qualificatorio del Giudice del registro

E’ ammissibile la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione di una società in liquidazione dal registro delle imprese, in tutti quei casi nei quali il bilancio finale di liquidazione non sia riconducibile allo schema legale tipico di cui all’art. 2492 c.c.

E’ rimessa al Giudice del registro, nell’ambito del c.d. controllo qualificatorio, la verifica della conformità del bilancio finale di liquidazione al documento di cui all’art. 2492 c.c.

29 Ottobre 2018

Trasferimento della sede all’estero e cancellazione della cancellazione

Deve essere disposta la cancellazione ex art. 2191 c.c. della iscrizione della cancellazione per trasferimento della sede all’estero quando quest’ultima sia avvenuta in difetto della dimostrazione della intervenuta iscrizione della società in Registro estero.

23 Luglio 2018

Omesso versamento del socio amministratore di Srl dell’importo prescritto dall’art. 2481 bis, IV co., c.c.: validità delibera aumento capitale, revoca amministratore e rettifica iscrizioni nel Registro Imprese

L’art. 2476, III co., c.c. richiede affinché sia adottato su richiesta anche di un singolo socio il provvedimento di revoca dell’amministratore, che questo si sia reso responsabile di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio, sia pur anche solo potenziale, di un pregiudizio imminente e irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora). [ LEGGI TUTTO ]

5 Giugno 2018

Cancellazione d’ufficio di un’iscrizione al Registro delle Imprese e pubblicità sanante dell’invalidità dell’atto di trasformazione

Il rimedio della cancellazione d’ufficio di una iscrizione nel Registro delle Imprese – in thesi avvenuta non esistendone le condizioni – da ordinarsi con decreto del Giudice del Registro ex articolo 2191 del codice civile, non è esperibile allorché l’iscrizione integri non solo una fattispecie di pubblicità costitutiva ma anche di pubblicità c.d. sanante o conservativa, [ LEGGI TUTTO ]

14 Marzo 2018

Il c.d. controllo qualificatorio del Conservatore del Registro delle Imprese

Esula dai poteri del Conservatore – e, quindi, del Giudice del Registro – il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell’atto. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene
l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale. In particolare, deve affermarsi che all’ufficio ed al Giudice del Registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nella categoria e nell’ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare il controllo circa la legittimità dell’atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l’atto sia affetto sia tale da escludere che l’atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell’atto dal legislatore. In quest’ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile (fermo restando che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell’atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all’eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato).