Il titolare del credito relativo alla liquidazione di azioni di Popolare di Vicenza, o Veneto Banca, non è legittimato ad agire nei confronti del cessionario dell’azienda
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 25.6.2017, n. 99 (conv. in legge 31.7.2017 n. 121), concernente l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., non possono formare oggetto di cessione, neppure sull’accordo delle parti: “a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”, ossia il capitale e gli strumenti finanziari diversi dalle azioni computabili nel capitale, “con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”; “b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3 comma 1).
Dei debiti che, per accordo tra le parti o in virtù dell’art. 3 del d.l. 25.6.2017 n. 99, sono esclusi dalla cessione, il cessionario non è tenuto a rispondere, né quale obbligato in via principale, né quale accollatario ex lege del debito, salvo rivalsa nei confronti del cedente, poiché l’art. 3 comma 2 del d.l. 99/2017 prevede testualmente che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1“. Tale norma ribadisce la consolidata eccezione alla regola generale dell’art.2560 c.c., prevista in materia concorsuale, analogamente alle disposizioni di cui all’art. 105 l.fall. ed all’art. 90, comma 2, T.U.B..
La liquidazione della quota azionaria, in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio – in specie, per decesso del socio e mancato subentro dei suoi eredi – non soltanto non rientra ad alcun titolo tra le Passività Incluse, ma è anzi espressamente e tassativamente esclusa dal perimetro della cessione in quanto oggetto della pretesa è la liquidazione della quota azionaria, ossia la restituzione del capitale conferito incrementato della quota parte delle riserve. Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. a) del d.l. 99/2017 che rinvia all’art. 52 comma 1, lettera a), punto i) del d.lgs. 16.11.2015 n. 180 che, nell’individuare le passività soggette al c.d. bail-in ai fini della risoluzione della crisi bancaria, pone al primo posto “i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare [..] con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”. Questi debiti sono espressamente classificati come “Passività Escluse” dall’art. 3.1.4. lett. b), punto iii) del contratto.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, dipenda esso da recesso esclusione o morte del socio, comporta pur sempre il diritto del socio uscente (o dei suoi eredi e aventi causa) alla liquidazione della quota capitale (cfr. art. 2535 c.c.). Il mancato subentro degli eredi nella posizione del defunto costituisce quindi condizione (in senso ampio) di maturazione del diritto alla liquidazione, ma non ne snatura il fondamento, che pur sempre consiste nel rimborso del controvalore dell’investimento azionario del defunto.
Il mancato pagamento delle royalties integra giusta causa di recesso dal contratto di licenza per l’uso del nome e del relativo marchio
Nell’ambito di un contratto di licenza per l’uso del nome del licenziante e del relativo marchio, si deve considerare giusta causa di recesso il mancato pagamento delle royalties maturate (e non contestate) secondo quanto previsto dalle parti. Integrano giusta causa di recesso anche l’inadempimento degli obblighi di rendicontazione delle royalties maturate e degli obblighi di trasmissione della documentazione fiscale.
Risoluzione di contratto preliminare di vendita per mancanza delle qualità promesse
E’ pacifica l’applicabilità ai contratti preliminari delle norme integrative della disciplina del contratto.
Effetti della sopravvenuta variazione del patrimonio sociale sul contratto di cessione di partecipazioni societarie
Le obbligazioni delle parti, discendenti da contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, non vengono meno in conseguenza di un fatto del tutto esterno e non direttamente collegato al concetto di valorizzazione delle partecipazioni societarie oggetto di trasferimento. (Nel caso di specie, la Corte d’appello, chiamata ad accertare l’intervenuta risoluzione di un contratto di cessione intercorso tra le parti per sopravvenuta variazione del patrimonio sociale della cedente, ha rigettato l’appello proposto, confermando la sentenza di primo grado. Nella sua motivazione, la Corte ha richiamato il principio espresso da Cass. civ. n. 22790/2019 secondo cui la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella del contratto di cessione di quote o azioni può determinare la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità essenziali, se in tale contratto: – le parti abbiano fatto espresso riferimento ai beni compresi nel patrimonio della società con la previsione di specifiche garanzie contrattuali; ovvero, – l’affidamento della parte cessionaria sul patrimonio sociale debba ritenersi giustificato sulla base del principio di buona fede. Poiché, nel caso de quo nessuno dei predetti requisiti risultava sussistente, ogni variazione sopravvenuta del patrimonio sociale è risultata indifferente rispetto alle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto).
Sulla qualificazione giuridica del contratto di consulenza atipico cd. “Financial advisory agreement”
Il contratto di consulenza cd. “financial advisory agreement“, consistente in un contratto atipico di consulenza con incarico anche di tipo mediatorio relativo alla cessione di partecipazioni societarie, non è inquadrabile nello schema contrattuale dell’appalto di servizi e dunque non risulta applicabile la disposizione dell’art. 1671 c.c. per il caso di recesso unilaterale del committente.
Inammissibilità della domanda di risoluzione dei patti parasociali per inadempimento per difetto dei presupposti
Associazione in partecipazione e importanza dell’inadempimento all’obbligo di rendimento del conto
In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l’unico né il principale adempimento cui è tenuto l’associante e l’omissione non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risoluzione del contratto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del criterio di cui all’art. 1455 c.c. (nel caso di specie, l’importanza dell’alterazione dell’equilibrio fra gli interessi delle parti contraenti provocata dall’inadempimento all’obbligo di rendimento del conto è stata desunta dal fatto che le parti hanno espressamente previsto obblighi di documentazione mensile dei costi di produzione e di rendicontazione semestrale degli importi derivanti dalla commercializzazione, con ciò manifestando la volontà di consentire alle associate un controllo più approfondito rispetto a quello previsto dall’art. 2552 c.c.).
Non può attribuirsi al tempo trascorso dall’inizio del comportamento inadempiente alla data in cui viene manifestata la volontà di risolvere il contratto una valenza univocamente sintomatica della scarsa rilevanza attribuita all’omessa presentazione dei rendiconti ove si consideri che, da un lato, non è previsto alcun termine entro il quale le parti possono esercitare la facoltà di risolvere il contratto e che, dall’altro lato, le diverse richieste di documentazione inviate dalle associate all’associante dimostrano il loro perdurante interesse all’adempimento della controparte.
Domande di risoluzione ed accertamento della nullità di contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. a titolo oneroso, risultante da scrittura privata asseritamente lasciata parzialmente in bianco ed abusivamente riempita.
È nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. nel quale il valore percentuale delle quote da trasferire sia menzionato, in più punti, in maniera difforme (nel caso di specie: dapprima con indicazione che debba trattarsi di due quote ciascuna rappresentativa del 20% del capitale sociale; in seguito con indicazione che esse debbano, complessivamente, rappresentare il 40,01% del capitale stesso).
[ LEGGI TUTTO ]
Esaurimento del marchio ed importazioni parallele
Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda [ LEGGI TUTTO ]
Il grave inadempimento nel contratto di franchising
In un contratto di franchising, l’inadempimento di una parte deve essere sostenuto da un quadro probatorio ben definito per portare all’accoglimento delle conseguenti domande di risoluzione anticipata, restituzione dei canoni pagati e risarcimento del maggior danno patito. Nel caso di specie, non [ LEGGI TUTTO ]