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Art. 35 d.lgs. 5 2003
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9 Giugno 2021

Incompetenza del Tribunale a giudicare sull’esclusione del socio di cooperativa in presenza di clausola compromissoria

In difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, clausole compromissorie come quella che ricomprende nel suo perimetro applicativo “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico” deferiscono alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovino la loro matrice nel contratto. E quindi, tutte quelle relative non solo all’esistenza, alla validità e all’esecuzione, ma anche all’estinzione e alla risoluzione del rapporto sociale, ove pure insorte in un tempo successivo all’esaurimento fra le parti del rapporto stesso; purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dall’intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

22 Aprile 2021

Giurisdizione cautelare suppletiva del giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria statutaria ed onere di instaurazione del procedimento arbitrale

In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la sospensione cautelare della delibera impugnata può essere richiesta al Tribunale, secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare, loro conferito dall’art. 35 del D.Lgs 5/2003, ad esempio a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo. [ LEGGI TUTTO ]

28 Gennaio 2021

Operatività della clausola compromissoria in relazione a delibere aventi ad oggetto diritti disponibili

In presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, la controversia avente ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, non riguardando diritti indisponibili, comporta l’applicazione della clausola compromissoria e la competenza arbitrale a decidere sulla controversia. [ LEGGI TUTTO ]

23 Ottobre 2020

Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. [ LEGGI TUTTO ]

24 Aprile 2019

Questioni in tema di sospensione di delibera self-executing e di delibera introduttiva di clausola compromissoria

L’art. 2378, co. 3, c.c., nel disciplinare il procedimento cautelare diretto ad ottenere la “sospensione dell’esecuzione della deliberazione”, non fa riferimento a quelle sole ipotesi in cui la delibera necessita di una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, bensì ad una più ampia nozione di “efficacia” della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Alla luce di ciò, anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, possono essere sospese ex art. 2378, co. 3, c.c.

Il combinato disposto dell’art. 669-quater c.p.c. (“quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.”) e dell’art. 35, co. 5, d.lgs.5/2003 (“la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile”) impone di radicare la competenza sull’istanza cautelare ex art. 2378, co. 3, c.p.c. dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso.

È nulla, in quanto avente oggetto illecito, la delibera assembleare con la quale si introduce nello statuto di una società una clausola compromissoria che attribuisca il potere di nomina degli arbitri a professionisti che, pur non rivestendo alcun ruolo all’interno della società, non forniscano le dovute garanzie di terzietà (in quanto tale delibera si pone in contrasto con l’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 il quale sancisce che “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”).

È allo stesso modo viziata da nullità per illiceità dell’oggetto la delibera con la quale vengono introdotte delle cause di esclusione del socio che non sono riconducibili a ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale, ma che si risolvono in inammissibili limitazioni del diritto dei soci di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nei confronti della società.

 

Clausola compromissoria e diritti disponibili nelle società cooperative

Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi [ LEGGI TUTTO ]

Calusola compromissoria e diritti disponibili nelle società cooperative

Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi [ LEGGI TUTTO ]

18 Aprile 2018

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un GEIE è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo

La controversia riguardante un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Gruppo Europeo di Interesse Economico ha ad oggetto diritti disponibili ed è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile poiché non rientra tra le controversie in cui vengono in rilievo interessi generali della società di natura pubblicistica o nelle quali si lamenti la violazione di norme poste a tutela di interessi pubblici o ultra-individuali. Tale azione pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto. [ LEGGI TUTTO ]

12 Marzo 2018

Clausola compromissoria relativa all’impugnazione delle delibere assembleari e competenza del giudice ordinario per la sospensione in via cautelare della delibera impugnata

Devolute in arbitrato le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c., agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia delle delibere medesime; tuttavia, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, deve necessariamente riconoscersi la competenza del Giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera, e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia – concretamente – in grado di provvedere. [ LEGGI TUTTO ]