hai cercato per tag: contratto-preliminare-di-cessione-di-quote - 40 risultati
2 Luglio 2020

Adempimento del contratto preliminare e rideterminazione del prezzo di acquisto di partecipazioni sociali in presenza di sopravvenienze passive

Non è annullabile per errore il contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali che, al verificarsi di determinate circostanze quali la presenza di sopravvenienze passive e/o di passività non contabilizzate, abbia previsto a favore dell’acquirente solo la rimodulazione del prezzo al ribasso e non abbia invece fatto ricorso ad un’espressa clausola di garanzia che consenta alle parti di rafforzare, diminuire o escludere la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell’azione al valore del patrimonio sociale dichiarato.

Qualora, poi, si proceda alla rideterminazione del prezzo della quota compravenduta in presenza di sopravvenienze passive, per esse devono intendersi non tutti gli elementi negativi del reddito, ma solo le componenti straordinarie negative, ovvero le passività che derivino da operazioni straordinarie o da eventi eccezionali dovendo quindi sempre tenere presenti nella loro individuazione gli elementi di: (i) straordinarietà; (ii) imprevedibilità; (iii) occasionalità; e (iv) accidentalità.

24 Febbraio 2020

La lettera d’intenti avente ad oggetto la cessione di partecipazioni societarie, che non definisca tutti gli elementi del futuro accordo, non è un contratto preliminare e non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica

La lettera di intenti che si risolva in mere dichiarazioni con funzione di scandire le varie fasi di una trattativa e di predisporre le clausole da recepire in un futuro contratto nell’eventualità della positiva conclusione della trattativa stessa, non può essere considerata quale contratto preliminare, ma, tutt’al più, come mera “puntuazione” o “minuta”.

Per “contratto preliminare” deve intendersi quel contratto con il quale le parti si obbligano a concludere, in futuro, un ulteriore contratto, già delineato nei suoi elementi essenziali. L’effetto principale del contratto preliminare è quello di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (cosiddetta ‘minuta’ o ‘puntuazione’), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori; peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell’attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Laddove le parti, in un accordo, manifestino l’intenzione di differire la conclusione del contratto ad una manifestazione successiva di volontà, deve ritenersi che esse non intendano porre in essere il rapporto contrattuale sin dal momento dell’accordo.

La responsabilità precontrattuale, configurabile per violazione del precetto posto dall’art. 1337 cod. civ. -a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede-, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell’illecito in questione.

 

19 Aprile 2019

Efficacia del contratto preliminare di cessione di quote

Il contratto preliminare di cessione di quote societarie, se si eccettuano i casi di trascrizione previsti dall’art. 2645-bis c.c., non è opponibile ai terzi acquirenti poiché dal negozio preparatorio scaturisce un rapporto giuridico che ha effetto solo tra i soggetti contraenti. Pertanto, dopo che le quote oggetto del preliminare siano state cedute a terzi, la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo non può trovare accoglimento, salve in ogni caso le conseguenze sotto il profilo risarcitorio connesse alla eventuale violazione degli obblighi scaturenti dal vincolo pre–negoziale.

27 Giugno 2018

Un accordo di “joint venture” che preveda la compravendita di partecipazioni di una società terza può essere configurato, in base al caso concreto, quale contratto contenente un preliminare di compravendita di quote

Un contratto c.d. “di joint venture” che contenga l’obbligazione delle parti rispettivamente di cedere e di acquistare delle partecipazioni di una società terza può essere qualificato, adottando i parametri interpretativi di cui agli artt. 1362, 1363 c.c., come contenente anche un contratto preliminare rafforzato di vendita di partecipazioni sociali.
Ai fini della quantificazione del danno conseguente alla mancata stipulazione di un contratto definitivo di compravendita di partecipazioni sociali, pari alla quota parte degli utili conseguiti dalla società c.d. “target” che l’’acquirente avrebbe potuto percepire in caso di tempestivo adempimento da parte del cedente, è necessario produrre in giudizio i bilanci della società relativi al periodo di riferimento.

15 Giugno 2018

Rapporto tra contratto preliminare e definitivo

In assenza di adeguata prova sulla volontà delle parti di mantenere in vita clausole contrattuali del contratto preliminare non riprodotte nel contratto definitivo, il contratto preliminare viene assorbito dal contratto definitivo.

15 Giugno 2018

Rapporto tra contratto preliminare e definitivo.

In assenza di adeguata prova sulla volontà delle parti di mantenere in vita clausole contrattuali del contratto preliminare non riprodotte nel contratto definitivo, il contratto preliminare viene assorbito dal contratto definitivo, anche se il primo è stato stipulato nel medesimo giorno del secondo.

6 Aprile 2018

Contratto preliminare di cessione di quote e sopravvenuta variazione del valore del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è un bene mediato rispetto alla partecipazione societaria: alla cessione di quest’ultima non si applicano, rispetto alle vicende patrimoniali della società, le garanzie di cui agli artt. 1495 e ss. c.c., mentre ogni tutela in proposito – salvo il dolo – è lasciata all’ autonoma regolamentazione delle parti.

6 Febbraio 2018

Recesso dal contratto preliminare di cessione di quote per revisione del prezzo

Avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, nel caso di recesso da un contratto preliminare di cessione di quote, in difetto di diversa previsione, non è richiesta la forma scritta.