Contratto di edizione: forma ed elementi essenziali
L’art. 110 L.633/1941 prevede la forma scritta dell’atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista [ LEGGI TUTTO ]
Valida la fattura riferita a un credito esistente in conseguenza di un valido ed efficace accordo verbale, di cui vi sia riferimento in un successivo scambio di mail.
La prova di un credito può ben essere fornita anche per il tramite di una email, che non formi oggetto di disconoscimento.