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22 Giugno 2023

Nomina del custode a seguito del sequestro delle partecipazioni sociali

A norma dell’art. 2471 bis c.c., richiamante la disciplina prevista dall’art. 2352 c.c., ove siano sottoposte a sequestro le partecipazioni sociali, è d’uopo provvedere, ai fini dell’attuazione della misura cautelare, alla nomina del custode che eserciti i diritti di voto, provvedendo alla gestione delle partecipazioni sequestrate mediante esercizio dei relativi diritti amministrativi.

17 Maggio 2023

Sequestro conservativo di quote di s.r.l. e nomina del custode

Il sequestro conservativo si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento e, dunque, l’esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. è disciplinata dall’art. 2471 c.c. Peraltro, nelle ipotesi in cui il provvedimento cautelare sia stato adottato nel contraddittorio sia con il socio-debitore che con la società, la tempestiva iscrizione del sequestro nel registro delle imprese costituisce l’unica formalità sufficiente al perfezionamento del vincolo sulle quote: la notifica prescritta dall’art. 2471 c.c. non è necessaria, perché il vincolo di indisponibilità è opponibile alle altre parti sin dalla pronuncia in udienza o dalla successiva comunicazione del provvedimento.

A fronte del sequestro conservativo di quote, l’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi spetta al custode, la cui nomina è necessaria ex lege, al fine di preservare il valore economico delle partecipazioni. Il valore delle partecipazioni sociali può essere, infatti, facilmente condizionato nel loro valore dalla carente gestione societaria che, ovviamente, dipende anche dalle modalità di esercizio dei diritti spettanti ai soci.

30 Gennaio 2023

Sequestro conservativo di quote di s.r.l.

Posto che il sequestro conservativo, in quanto prodromico al pignoramento è assoggettato, ai sensi dell’art. 678 c.p.c. richiamato anche dall’art. 669 duodecies c.p.c., alla disciplina esecutiva stabilita per i pignoramenti, si applica ad esso l’art. 2471 c.c., che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l; deve poi ritenersi che il medesimo procedimento sia applicabile per analogia anche al sequestro giudiziario, secondo un’assimilazione da tempo sostenuta in dottrina, sia nel passato ordinamento, sia nell’attuale.

Individuata nell’art. 2471 c.c., comma 1 la norma di riferimento per l’attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., deve peraltro evidenziarsi come, a differenza della esecuzione del pignoramento, l’attuazione del sequestro conservativo avvenga sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall’art. 2471 c.c. per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso; b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove questa sia stata parte del procedimento cautelare.

11 Ottobre 2022

Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta inefficacia della misura cautelare

Allorquando il giudizio di merito addiviene ad estinzione, a seguito di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere pronunciata la revoca/sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo pronunciato in sede cautelare, e, laddove esso abbia ad oggetto quote societarie, deve essere ordinata la cancellazione di ogni e qualsivoglia conseguente iscrizione pregiudizievole nel Registro delle Imprese.

30 Giugno 2020

Il sequestro di quote di società di persone e la nomina del loro custode

A seguito del sequestro di quote di società di persone deve provvedersi alla nomina del custode qualora, detto sequestro, possa provocare l’inibizione dello svolgimento dell’attività sociale e ricorrano esigenze correlate all’esercizio dei poteri del socio. Pur non essendo esplicitamente previsto dalla legge, il provvedimento di nomina è legittimo per via dalle necessità conservative del bene ed in applicazione del principio – anche se espresso in tema di società di capitali – per il quale, in caso di sequestro, il diritto di voto spetterebbe al custode.

8 Gennaio 2020

Note in tema di legittimità del provvedimento di sequestro conservativo di quote sociali

Non può trovare accoglimento la richiesta formulata dai titolari di quote sociali oggetto di sequestro conservativo volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità, inefficacia, nullità e/o annullamento dell’atto attuativo del sequestro e motivata in ragione della mancata menzione, nel provvedimento di sequestro, dei beni mobili su cui eseguire la misura cautelare nonché dell’avvenuta trascrizione del sequestro su beni conferiti in fondo patrimoniale, qualora nel provvedimento sia soltanto indicato l’importo massimo entro cui eseguire il sequestro e sia stato lo stesso creditore a fornire all’ufficio del registro le indicazioni relative ai beni su cui effettuare la trascrizione.

30 Maggio 2019

Presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria e sequestro conservativo

Nella valutazione del fumus dell’inefficacia di un atto oggetto di azione revocatoria, nessun rilievo può assumere la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che il creditore ha tentato di mettere in esecuzione. [ LEGGI TUTTO ]

14 Febbraio 2018

Determinazione del compenso spettante al custode di quote di S.r.l. oggetto di sequestro conservativo

La determinazione del compenso spettante al custode di quote di S.r.l. è di competenza del giudice che ha emesso ante causam il provvedimento cautelare di autorizzazione al sequestro conservativo e di nomina del custode medesimo.

Il compenso spettante al custode, in assenza di specifici parametri normativi, può essere determinato tenuto conto: a) dell’attività demandata al custode (partecipazione quantomeno ad un’assemblea sociale, valutazione della documentazione relativa alle materie poste all’ordine del giorno e in particolare del bilancio al fine dell’espressione del proprio voto, colloqui con le parti e con l’organo gestorio per acquisire informazioni); b) dei dati di bilancio relativi alla S.r.l. e della percentuale di quote rispetto al capitale sociale oggetto della custodia; c) nonché, in via di mero richiamo orientativo, dei parametri di liquidazione di cui alla previgente Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.