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Art. 645 c.p.c.
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4 Giugno 2022

Clausola compromissoria per arbitrato rituale ed emissione di decreto ingiuntivo

La clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una controversia (e, quindi, presuppone il contraddittorio assente nel procedimento monitorio) e perché l’eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d’ufficio. In presenza di clausola compromissoria, il giudizio di opposizione – che funzionalmente appartiene alla competenza dell’autorità giudiziaria che ha emesso il decreto ingiuntivo – deve essere definito con pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di competenza in ordine alla domanda proposta con il ricorso monitorio, in favore della competenza arbitrale, con assegnazione di termine per la riassunzione della domanda introdotta con la notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 29/7/2013.

17 Maggio 2022

Principi probatori nell’azione cambiaria; condizioni per la proposizione di domande nuove in sede di opposizione a d.i.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.

In tema di azioni cambiarie, l’onere di cui all’art. 66, co. 3, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l’azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell’azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l’esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore. La relativa osservanza è volta ad evitare che il debitore si trovi esposto al pericolo del doppio pagamento, in forza della cambiale e in forza della sentenza che definisce il giudizio intrapreso con l’azione ex causa tendente al pagamento della somma portata dalla cambiale.

Costituisce presupposto indefettibile per l’accoglimento della domanda volta a ottenere il soddisfacimento del credito cambiario la produzione in giudizio degli originali dei titoli cambiari. Infatti, la posizione di legittimo portatore – che, sul piano probatorio, al di fuori dei casi eccezionali di ammortamento e rilascio di copia autentica può essere verificato solo attraverso l’esibizione del titolo in originale – coincide con la titolarità del diritto di credito azionato.

6 Maggio 2022

Contratto di cessione di quote sociali e opposizione a decreto ingiuntivo. Carenza di legittimazione passiva della società

In tema di ricorso monitorio avente ad oggetto la domanda di pagamento del prezzo convenuto tra due soci per la cessione delle quote sociali di una società in accomandita semplice, la società è priva della legittimazione passiva, non essendo possibile immaginare che la società target sia debitrice del prezzo di cessione verso il socio che ha ceduto la propria partecipazione ad un terzo, né che sia lei a dover pagare il prezzo di vendita dei beni appartenenti al suo patrimonio.

30 Aprile 2022

Non ogni controversia avente ad oggetto una cessione di partecipazioni è riservato alla competenza della sezione specializzata

Non ogni controversia avente ad oggetto un negozio traslativo di partecipazioni sociali è riservato alla competenza della sezione specializzata, ma soltanto quel tipo di controversie che hanno un rilievo endosocietario, attingendo all’assetto societario o al funzionamento della struttura societaria. Per configurare la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve, infatti, essere direttamente inerente alla questione societaria e all’esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

Opposizione a d.i. per il credito vantato nei confronti di un consorzio da parte della cooperativa socia

Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis.

Operatività della clausola arbitrale per le controversie relative alla liquidazione della partecipazione del socio receduto

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione alla cognizione degli arbitri di tutte le controversie tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, opera anche per le controversie inerenti al diritto alla liquidazione del valore della quota derivante dall’esercizio del recesso, trattandosi di un diritto disponibile.

Considerato che gli effetti di una clausola arbitrale si protraggono anche oltre la vigenza del contratto per le controversie relative a situazioni giuridiche soggettive da quest’ultimo derivanti, la clausola compromissoria è idonea a radicare la competenza arbitrale anche per le cause tra l’ente e i soggetti che siano stati suoi soci, ma non siano più tali a fronte del recesso, dell’esclusione o del trasferimento delle partecipazioni, a condizione che esse traggano origine da rapporti endosocietari: di fatti, il credito fatto valere dal socio receduto discende pur sempre dal contratto di società al quale questi aveva in precedenza aderito.

21 Settembre 2021

Decreto ingiuntivo emesso in presenza di clausola compromissoria

È nullo, e quindi deve essere revocato, il decreto ingiuntivo emesso dall’Autorità Giudiziaria in presenza di clausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali.

19 Luglio 2021

Compensazione tra compenso di amministratore di S.r.l. e controcredito risarcitorio per mala gestio

La S.r.l. che oppone il decreto ingiuntivo ottenuto dall’ex amministratore avente ad oggetto il compenso dovuto a quest’ultimo, opponendo in compensazione un controcredito risarcitorio per danni derivanti dalla pretesa mala gestio dell’ex amministratore, ha l’onere di provare il controcredito, dovendo far constare: A) la mala gestio dell’ex amministratore; B) il nesso causale