Annullamento di contratti preliminari di cessione d’azienda e prova del pagamento mediante assegno bancario
La consegna dell’assegno bancario non determina l’estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal relativo titolo, la cui consegna deve considerarsi dunque effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”: tale considerazione vale a fortiori per le matrici degli assegni che, costituendo una mera annotazione da parte del debitore, in assenza dei rispettivi titoli e della prova del loro effettivo incasso, non hanno alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.
Quantificazione del danno da risoluzione di contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio
Considerato che il mancato pagamento allegato dall’attrice è pari a circa il 50% del prezzo di cessione, non vi è dubbio che lo stesso integri gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza di cui al generale rimedio risolutorio previsto dall’art. 1455 c.c. Trattandosi, infatti, di mancata esecuzione dell’obbligo principale gravante sull’acquirente, non può negarsi che tale omesso versamento comprometta l’equilibrio contrattuale.
Quale che sia la tesi che si voglia accogliere circa la natura sospensiva o risolutiva della condizione che prevede il patto di riservato dominio in capo all’alienante, rileva che, comunque, il cessionario è tenuto a tenere una condotta idonea a conservare integre le ragioni della controparte, non certo compatibile con comportamenti che conducono alla chiusura dell’azienda.
Considerato il diritto di riservato dominio e lo scioglimento del contratto, l’alienante ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari al prezzo di cessione, considerato il valore attribuito dalle parti al bene ceduto e poi andato distrutto.
Il danno subito dal venditore in caso di inadempimento del compratore sotto il profilo del lucro cessante consiste nel pregiudizio connesso alla mancata disponibilità del bene, cioè nel reddito che l’alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità.
Responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.: funzione dell’esclusione pattizia di responsabilità, effetti verso i terzi ed onere della prova
In tema di cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) la clausola che contiene un’esclusione pattizia della responsabilità della società cessionaria per i debiti relativi all’azienda trasferita dalla società cedente non vale ad escludere l’operatività della previsione di accollo ex lege dei debiti in capo alla società acquirente, sancita all’art. 2560 secondo comma c.c. Infatti, la pattuizione con cui si preveda l’obbligo in capo alla società trasferente di manlevare l’acquirente per le richieste di pagamento relative a debiti pregressi dell’azienda si atteggia a semplice clausola di regolamentazione dei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma non consente di escludere la responsabilità di quest’ultimo nei confronti del creditore, valendo, semmai, ad evitare che all’accollo esterno ex lege corrisponda altresì un accollo interno dei debiti. Il creditore, dunque, può indifferentemente agire sia verso il cedente che verso il cessionario, a prescindere dalla presenza nell’atto di cessione d’azienda di eventuali pattuizioni contrarie.
Il presupposto dell’iscrizione del debito pregresso nei libri contabili obbligatori dell’azienda richiesto dall’art. 2560 c.c. ha il fine di contemperare l’esigenza di tutela dei creditori con quella di certezza dei rapporti giuridici. Tale iscrizione, da un punto di vista processuale, è elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti, con la conseguenza che l’onere della prova di tale iscrizione ex art. 2697 c.c. spetta alla parte attrice e il mancato assolvimento di tale onere probatorio può essere rilevato anche d’ufficio dal Giudice.
Nullità della cessione d’azienda in assenza di delibera assembleare
La cessione d’azienda, trasformando l’attività dell’impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che certamente modificano l’oggetto sociale stabilito nell’atto costitutivo e modificano in maniera rilevante i diritti dei soci. Ne consegue che il difetto del potere rappresentativo rende invalido l’atto di cessione ed è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo.
Si afferma in dottrina ed in giurisprudenza che, nella categoria generale di atti ultra vires, si distinguono quelli che, sebbene estranei all’oggetto sociale, non comportano una sua modifica, da quelli estranei in quanto modificativi dell’oggetto sociale. I primi, da individuarsi negli atti aventi contenuto intrinsecamente esorbitante dal perseguimento dello specifico programma economico della società, sono
opponibili ai sensi dell’art. 2475 bis co. 2. I secondi sono sempre opponibili in quanto posti in essere in violazione di una limitazione
legale. Soltanto in relazione a tale ultima categoria di operazioni (quali, ad es., la cessione dell’azienda con modifica di fatto dell’oggetto sociale da società operativa a holding), il legislatore stabilisce, da un lato, la competenza decisoria dei soci, dall’altro, l’opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di competenza da parte degli amministratori.
L’assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali,
bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori con la conseguenza che non può essere invocata l’inopponibilità dell’atto di cessione.
Se, da una parte, l’atto di disposizione d’azienda che esaurisca il patrimonio della società eccede i poteri che per legge spettano agli amministratori e implica una violazione del riparto legale delle competenze tra assemblea ed amministratori, dall’altra, la sanzione va individuata non già nella annullabilità del contratto, ma nella sua nullità. Sul punto, a nulla vale la considerazione che l’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. non prevede il rimedio della nullità, quale conseguenza della sua violazione, in quanto come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l’art. 1418 comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.
In conclusione, la cessione dell’azienda che esaurisce il patrimonio sociale della società a responsabilità limitata deve essere dichiarata nulla ove posta in essere in assenza di deliberazione da parte dei soci.
Cessione di azienda e inazionabilità della tutela cautelare per mancanza di prova della scrittura privata contestata
Il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. della società che abbia fondato su una (o più) scritture private – individuandovi una vera e propria cessione di azienda e invocando le obbligazioni di pagamento che controparte presunta inadempiente avrebbe ivi assunto – i propri diritti alla retrocessione dell’azienda ceduta e che a fronte di un formale disconoscimento delle suddette scritture da parte del convenuto, non abbia dichiarato nelle difese successive di voler comunque avvalersi delle scritture contestate, né soprattutto ne abbia chiesto, o anche solo preannunciato, la verificazione giudiziale, non può essere esaminato nel merito e va respinto de plano per assoluta carenza del diritto azionato in sede cautelare, dovendosi tali scritture ritenersi prive di qualsiasi efficacia probatoria.
Cessione di ramo di azienda: simulazione parziale e prescrizione
L’accertamento della simulazione è imprescrittibile, tuttavia viene meno il relativo interesse ad agire se i diritti nascenti dal contratto dissimulato si siano nel frattempo prescritti. [ LEGGI TUTTO ]
Gli oneri dell’acquirente di un contratto preliminare di cessione di azienda
Nel caso di cessione di azienda è onere della parte acquirente verificare, al momento della stipula del contratto preliminare, il tenore dell’autorizzazione a svolgere una determinata attività commerciale.
L’elemento costitutivo della responsabilità della società conferitaria per i debiti dell’azienda ceduta è l’annotazione di tali debiti nei libri contabili obbligatori
A differenza di quanto prevede l’art. 2558 c.c. in materia di contratti, l’effetto traslativo che si realizza nel caso di conferimento di un’azienda ad una società non si estende ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Secondo la regola generale prevista dall’art. 2560 c.c, l’acquirente dell’azienda (nel caso di specie la società conferitaria) risponde di tali debiti nei confronti dei creditori aziendali soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori. L’intervenuta annotazione dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è dunque l’elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della norma che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti che incombono sull’azienda ceduta era comunque effettivamente conosciuta da parte dell’acquirente (conf. Cass. 22831/2010; Cass. 4726/2002).
L’onere di provare la sussistenza dell’annotazione del debito in questione nelle scritture contabili obbligatorie spetta al creditore, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro, né essendo tanto meno sufficiente l’allegazione dei bilanci delle società (nel caso di specie, peraltro, l’unico bilancio che evidenziava il debito contestato era relativo all’esercizio successivo a quello del conferimento e il curatore fallimentare aveva dichiarato di non aver rinvenuto le scritture contabili della società conferente poi dichiarata fallita).
Adesione alla domanda attorea di reintestazione dei cespiti ceduti o assegnati
La completa adesione alla domanda attrice, volta alla reintestazione dei cespiti, effettuata dai convenuti, va accolta senza necessità di procedere alla dichiarazione di simulazione, di inefficacia o di nullità degli atti di cessione di rami di azienda e di scissione societaria oggetto di causa.
La reintestazione non comporta scambio di corrispettivo, poiché integra una fattispecie conseguente alla risoluzione del procedimento negoziale contestato nella citazione e non un trasferimento o una costituzione di diritti reali.
L’inadempimento del contratto di cessione di azienda per questioni relative all’immobile
Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell’art. 2556 c.c. la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto.