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Edoardo Cesarini

Edoardo Cesarini

Associate presso GR Legal

Avvocato presso lo studio legale GR Legal, si occupa di proprietà intellettuale con particolare focus su marchi, design, diritto d'autore e concorrenza sleale. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi Roma Tre, ha trascorso due semestri di studio alla Université Lumière Lyon 2 (Francia) e alla Universidad de Zaragoza (Spagna) nell’ambito del progetto Erasmus+.

7 Gennaio 2024

Confondibilità tra nomi a dominio e concorrenza sleale

La tutela del domain name è mutuabile da quella approntata dal Codice di Proprietà Industriale in materia di marchio, in ragione di specifici richiami (art. 2, comma quarto, art. 12 e art. 22) e stante la sua doppia natura, tecnica e di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva. Il conflitto tra domini simili va risolto valutando l'affinità di prodotti/servizi, il rischio di confusione e quant'altro dirimente ai sensi delle previsioni del c.p.i. La confondibilità tra domini, in particolare, va valutata in concreto e non tanto nell'aspetto meramente nominale, tenendo conto che il nome a dominio è la registrazione che consente l'apertura di un sito internet. [Nel caso di specie, il Collegio non ha ritenuto sussistente un rischio confusorio e di conseguenza un illecito concorrenziale tra i nomi a dominio www.lapressa.it e www.lapresse.it in considerazione della diversità dei prodotti: nel primo caso, infatti, si tratta di un quotidiano di informazione di rilevanza locale, nel secondo, di una agenzia stampa di contenuti multimediali cui si aggiunge, solo come quid pluris, anche la diffusione di notizie nei più svariati campi]. [ Continua ]

Nullità parziale del brevetto e principio di conservazione della privativa

In base all'art. 76, comma 2, c.p.i., nel testo modificato dal D. Lgs. n. 131 del 2010, art. 39, comma 2, se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso e, nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, la sentenza stessa stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. Opera, pertanto, un principio di conservazione della privativa brevettuale, in forza del quale resta escluso che l'invalidità di una parte del brevetto abbia riflessi sulla parte rimanente, sempre che questa presenti i requisiti di brevettabilità. La nullità parziale del brevetto provvede, quindi, all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale di un brevetto per modello di utilità perché alcune sue rivendicazioni sono state ritenute prive del requisito dell'altezza inventiva, chiarendo che tale nullità non travolge quelle rivendicazioni che invece presentano tutti i requisiti di proteggibilità previsti dalla legge.   [ Continua ]

Distinzione tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda

In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio. Pertanto, il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, sia di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore. [Il Tribunale ha riconosciuto la teorica applicabilità dell'art. 64, II comma, c.p.i. - e quindi anche la teorica titolarità in capo all'attore del diritto all’equo premio per la sua attività inventiva - ma ha negato la sua concreta applicazione al caso di specie a causa di un verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale concluso con lo specifico scopo di prevenire eventuali e future controversie, inclusa quella sottoposta all'esame del Tribunale.] [ Continua ]
5 Gennaio 2024

Assenza di soggettività giuridica in capo al trust

Effetto peculiare del trust non è quello di dare vita a un nuovo soggetto di diritto, bensì quello di istituire un patrimonio destinato a un fine prestabilito: deve pertanto escludersi che il trust possa essere ritenuto titolare di diritti alla stregua di un ente dotato di personalità giuridica o di autonoma soggettività, ancorché limitata, o ai soli fini della trascrizione. Il trust, infatti, si deve qualificare alla stregua di un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari e formalmente intestati al trustee, con la conseguenza che il trustee rimane l'unico soggetto di riferimento legittimato nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, ma in quanto soggetto che dispone in via esclusiva dei diritti sul patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione. [ Continua ]
2 Febbraio 2024

Contraffazione del marchio registrato: necessaria la prova del danno pena il rigetto della domanda risarcitoria

Nonostante la prova dell'avvenuta contraffazione del marchio, il relativo danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa e non può essere liquidato in via equitativa se parte attrice non fornisce alcun principio di prova della sua sussistenza, non essendo sufficiente limitarsi ad allegare generiche difficoltà riscontrate con la partecipazione ad eventi. Il giudizio di contraffazione del marchio va svolto in via globale e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici.   [ Continua ]

Irrilevanza per le fideiussioni specifiche della conformità allo schema ABI

In materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 della Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Diversamente,  essendo le fideiussioni specifiche prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento, non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l’istituto di credito, con indicazione dell’esposizione massima garantita. In merito a queste ultime, pertanto, non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia del 2005. [ Continua ]
25 Agosto 2023

Fideiussione specifica conforme allo schema ABI e clausola “floor”

Poiché il provvedimento di Banca d'Italia del 2005 ha accertato la sussistenza di un'intessa anticoncorrenziale con riferimento alla fattispecie della fideiussione c.d. omnibus, non è possibile invocare la natura di prova privilegiata di tale decisione da parte di coloro che abbiano sottoscritto fideiussioni c.d. specifiche, pur se riproducenti lo schema ABI, e pertanto far valere la nullità di queste ultime, qualificate come contratti "a valle". Ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale in materia bancaria non è infatti sufficiente l’allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine dell’assolvimento della prova dell’illiceità dell’intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l’accordo illecito tra gli istituti di credito L'apposizione di una clausola "floor" in un contratto di mutuo non viola automaticamente i doveri di correttezza e trasparenza in materia consumeristica nei rapporti con i clienti laddove la clausola sia assolutamente comprensibile e sia stata esplicitamente stipulata da una società di capitali. Più in generale, infatti, il giudizio di "immeritevolezza" di un contratto ai sensi dell'art. 1322, II comma, c.c. non può essere formulato in astratto ed ex ante, limitandosi a considerare il solo contenuto oggettivo dei patti contrattuali, ma va compiuto in concreto ed ex post, ricercando lo scopo pratico perseguito dalle parti o il risultato avuto di mira dalle parti con la conclusione del contratto, e tale risultato dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume o all'ordine pubblico. [ Continua ]
19 Febbraio 2024

Denominazione sociale e principio di unitarietà dei segni distintivi

L’art. 22 c.p.i. prevede il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, in virtù del quale è vietato adottare come denominazione o ragione sociale “un segno uguale o simile all’altrui marchio, se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Tale principio, pertanto, non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale [nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la violazione dei marchi della società attrice in considerazione del fatto che la convenuta ha ripreso esattamente il cuore dei marchi attorei “forti”, senza utilizzare alcun elemento idoneo a differenziare il proprio segno dalle privative dell'attrice]. [ Continua ]
30 Luglio 2023

Fideiussioni specifiche e nullità per intese anticoncorrenziale

In materia di nullità delle fideiussioni, il provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'Italia ha giudicato gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990 (ritenendo che tali clausole possano determinare effetti anticoncorrenziali in senso sfavorevole alla clientela) riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus, non investendo invece le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. (Nel caso di specie, parte attrice aveva chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità di una fideiussione prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento, deducendo quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausola impugnate il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005). [ Continua ]