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7 Ottobre 2022

Utilizzo della denominazione sociale altrui e rischio di confusione tra società produttrici di impianti antincendio

Sulla base del rinvio contenuto nell’art. 2567 c.c., alla denominazione sociale viene esteso il principio di novità enunciato, in materia di ditta, dall’art. 2564 c.c. secondo cui quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla rilevando quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c..

Per valutare la possibilità di confusione fra le imprese ed il luogo in cui queste sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte, ed eventualmente anche quelle complementari e analoghe, essendo sufficiente il rapporto tra i rispettivi oggetti sociali, risultanti degli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, rappresentando l’oggetto sociale non solo la sfera di azione tecnica della società, ma altresì l’esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale.

10 Febbraio 2022

Conflitto tra segni distintivi: eccezioni in senso stretto e rilevabili d’ufficio

Il comma III dell’art. 138 RMUE, sancendo che il titolare del marchio UE non può opporsi all’esercizio di un diritto anteriore di portata locale, definisce un limite intrinseco ai diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE: non riserva al titolare di un diritto anteriore di portata locale il rilievo di tale situazione né prevede che la manifestazione di volontà di tale soggetto sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, situazioni in cui deve escludersi la rilevabilità d’ufficio.

 

29 Luglio 2021

Denominazione sociale e nome di dominio, in qualche modo registrati ma non convalidabili

L’istituto della convalidazione può valere solo per il marchio successivo registrato o al massimo per la denominazione sociale e il nome di dominio, segni distintivi in qualche modo “registrati”, e non per il marchio di fatto.

L’effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto anteriore, dell’uso del segno successivo come denominazione sociale e nome di dominio deve esser rigorosamente provata stante la natura eccezionale della disposizione, che è di stretta applicazione.

L’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o denominazione sociale non significa tolleranza dell’uso dello stesso segno come marchio.

Seppur la tutela dei segni distintivi e quella prevista in tema di concorrenza sleale siano astrattamente compatibili e cumulabili, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale che deve constare in un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

16 Aprile 2020

Concorrenza sleale dell’ex dipendente e risarcimento del danno

Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.

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23 Luglio 2019

L’uso nella denominazione sociale di parola caratterizzante un marchio costituisce contraffazione

Costituisce contraffazione del marchio registrato l’utilizzo nella denominazione sociale della parola richiamata nel marchio medesimo laddove tale parola costituisce elemento distintivo caratterizzante l’impresa nell’ambito dello stesso settore merceologico.

28 Giugno 2019

Confondibilità tra marchio patronimico e denominazione sociale

Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso di un segno distintivo da poter far valere nei confronti di un marchio o di una ditta successivamente registrati.

L’ipotesi contenuta nell’art. 21 c.p.i. lett. A) può essere esemplificata ideologicamente nell’esigenza di consentire l’uso di segni con funzioni descrittive di dati reali del prodotto, del produttore e dell’uso del prodotto, con il limite che subordina tali facoltà, eccezionali rispetto al diritto di esclusiva, alla circostanza che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale ed avvenga in funzione descrittiva. Un’impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che essa utilizzi quella parola anche come marchio. Nel giudizio di confondibilità non si deve tener conto degli elementi descrittivi o generici ma solo del nucleo caratteristico e predominante, definito “cuore del segno”. Si ritiene che esso vada desunto dalla obiettiva composizione dei segni distintivi usati, con riguardo al risultato percettivo, che l’insieme degli elementi nella loro globale composizione può determinare nella clientela di media diligenza ed attenzione e che, una volta accertati gli elementi d’identità, somiglianza e diversità, si debba effettuare un giudizio finale per sintesi.  
In aggiunta, l’identità del patronimico, sebbene vi sia uguaglianza tra i prodotti commercializzati, non riguarda il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, non essendo il patronimico, come già affermato, il cuore della ditta dell’azienda convenuta. Vi è confondibilità solo nel caso in cui vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all’interno di quel settore, una specifica offerta.

24 Aprile 2019

Costituisce contraffazione l’utilizzo nella denominazione sociale di un marchio registrato altrui

L’impresa che utilizzi nella propria denominazione sociale un marchio registrato altrui viola i diritti del titolare del marchio quando, tenuto conto dell’oggetto sociale delle parti e della clientela di riferimento, sussista [ LEGGI TUTTO ]

27 Maggio 2015

Interferenza tra marchi, denominazioni sociali e domain name

In materia di uso indebito di un segno come nome a dominio aziendale, va dato risalto al carattere distintivo dello stesso e dei prodotti commercializzati. L’impiego di tale segno da parte del soggetto non legittimato cagiona [ LEGGI TUTTO ]

23 Marzo 2015

Contraffazione di marchio e confusione

Non esclude la contraffazione il fatto che il marchio contestato, costituito da una parola identica ad un marchio anteriormente registrato, sia utilizzato con l’aggiunta di una cifra e adottando diversi cromatismi, poichè [ LEGGI TUTTO ]