Utilizzo della denominazione sociale altrui e rischio di confusione tra società produttrici di impianti antincendio
Sulla base del rinvio contenuto nell’art. 2567 c.c., alla denominazione sociale viene esteso il principio di novità enunciato, in materia di ditta, dall’art. 2564 c.c. secondo cui quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla rilevando quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c..
Per valutare la possibilità di confusione fra le imprese ed il luogo in cui queste sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte, ed eventualmente anche quelle complementari e analoghe, essendo sufficiente il rapporto tra i rispettivi oggetti sociali, risultanti degli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, rappresentando l’oggetto sociale non solo la sfera di azione tecnica della società, ma altresì l’esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale.
Domain name: principio di unitarietà dei segni e capacità distintiva
Il codice della proprietà industriale ha esplicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo del nome a dominio, e ciò ha fatto introducendo all’art. 12 cpi il principio di unitarietà dei segni distintivi. Il principio di unitarietà dei segni distintivi comporta che sia da un lato vietato di registrare un marchio interferente (nei termini dell’art. 12 c.p.i.) con un precedente segno distintivo – quale un nome a dominio – già noto, e che dall’altro sia vietato utilizzare un segno distintivo interferente con un precedente marchio (nei termini dell’art. 22). Il nome a dominio, che non ha una propria specifica disciplina quale segno, deve rispettare, per la sua normativamente riconosciuta natura, il requisito della distintività. Per la valutazione di sussistenza della distintività si ritiene possano applicarsi i criteri dell’art. 13 c.p.i. in quanto applicabili. In forza di tale disciplina va esclusa la distintività, fra l’altro, per quei nomi che sono costituiti da denominazioni generiche di prodotti o servizi, o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano. I segni non distintivi sono quelli che non sono idonei a indicare al pubblico l’origine di un prodotto o servizio.
Controversia in materia di concorrenza sleale confusoria relativa a scuole che impartiscono lezioni private di lingua inglese
Distribuzione non autorizzata di copie di quotidiani e concorrenza sleale
In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell’adozione di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa – che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile – ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, mediante l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.
L’ipotesi prevista dall’art. 2598, n. 3, cod. civ. – consistente nell’avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda» – si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un’ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell’idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2014, n. 25652).
La messa in commercio dell’opera giornalistica, se, da un lato, può comportare l’esaurimento del diritto alla sua successiva circolazione, dall’altro, non determina un effetto estintivo con riferimento alla facoltà di sfruttamento anche pubblicitario dell’opera stessa che rimane in capo al suo autore o, comunque, al suo titolare.
Tutelabile e registrabile il marchio di posizionamento apposto sulla quinta tasca dei jeans
È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.
La concorrenza sleale tra imitazione servile e imitazione contraria alla correttezza professionale
Al pari del marchio di fatto, ove la capacità distintiva deve esprimersi in maniera inusuale e originale rispetto alla specifica categoria di prodotto che dovrebbe caratterizzare, in modo da attirare per sé stessa l’attenzione del consumatore medio, anche nel caso della concorrenza sleale confusoria viene in considerazione la capacità distintiva del prodotto imitato e cioè il fatto che esso sia dotato di forme o di elementi esteriori non banali o standardizzati, non inscindibilmente condizionati da esigenze strutturali o funzionali del prodotto stesso così da assumere nella percezione del pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo del prodotto stesso. Non sussiste continenza tra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell’art.2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell’una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell’altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori in particolare, la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento.
Marchi forti e rilevanza delle modifiche
Il carattere forte dei marchi si riverbera sulla loro tutela comportando l’illegittimità di tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.
Una parola di uso comune appartenente ad una certa lingua (nella quale pertanto non ha alcuna valenza distintiva) può, se adoperata in un altro contesto linguistico, assumere valenza distintiva, potendo di conseguenza essere anche utilizzata come marchio. Per pacifica giurisprudenza infatti è possibile che, a causa delle differenze linguistiche, culturali sociali ed economiche tra gli Stati membri, un marchio che è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi interessati in uno Stato membro non lo sia in un altro Stato membro.
La concorrenza sleale parassitaria, per imitazione servile confusoria e per appropriazione di pregi: presupposti e onore della prova
La concorrenza sleale parassitaria richiede una prova diversa rispetto a quella di imitazione servile del prodotto del concorrente. Occorre infatti la dimostrazione di un’attività sistematica e complessa, realizzata nel corso del tempo, sia mediante successivi comportamenti imitativi delle iniziative e dei prodotti sia attraverso una serie di comportamenti simultanei che possano tutti ritenersi e manifestarsi in maniera univoca ed in quantità significativa come rivolti al perseguimento del medesimo illecito fine, in relazione ad una pluralità di idee ed iniziative originali della concorrente.
L’illecito della concorrenza sleale sotto il profilo dell’imitazione servile si verifica nel caso in cui l’imprenditore imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo (così da ricollegare il prodotto ad una determinata impresa), indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente.
La concorrenza per appropriazione di pregi non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
Concorrenza sleale c.d. parassitaria e imitazione servile di prodotti altrui
La residuale fattispecie illecita prevista all’art. 2598, n. 3, c.c. fissa una nozione di concorrenza sleale più ampia rispetto alle attività di slealtà concorrenziale tipizzate ai nn. 1 e 2 della predetta disposizione normativa, con la conseguenza che al fine di configurare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. è necessario che l’attività anticoncorrenziale denunciata presenti un quid pluris rispetto alle altre due fattispecie. Così in relazione all’attività illecita indicata al n. 1, in difetto di allegazioni caratterizzanti, in fatto, la pretesa violazione dei principi di correttezza professionale ulteriori e diversi rispetto al censurato utilizzo del patronimico con effetti confusori, va senz’altro esclusa la sussistenza dell’illecito previsto dall’art. 2598, n. 3, c.c.
Concorrenza sleale, imitazione servile del prodotto altrui e necessaria proporzionalità della sazione di cui all’art. 124, comma 2, c.p.i.
L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità di cui all’art. 2598 c.c., n. 1, non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che riguarda le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, ovvero quelle che sono idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa; ciò comporta che non possa attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Ne discende che la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa elementi del tutto inessenziali alla relativa funzione. La parte che agisce ex art. 2598 n. 1 c.c. non può, dunque, limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato “fedelmente” da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi che servono a distinguere il suo prodotto nel mercato. L’art. 2598 n. 1 c.c. chiarisce infatti che la fattispecie costitutiva della concorrenza sleale non si esaurisce nell’imitazione servile, ma richiede l’attitudine a creare confusione, effetto che, evidentemente, non può neppure ipotizzarsi quando il prodotto imitato non si distingua dai prodotti similari già presenti al suo ingresso nel mercato, siccome privo di forma individualizzante. La tutela di cui alla norma indicata concerne, pertanto, le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. In definitiva, poichè l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l’onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe – in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. – su chi agisce in contraffazione, mentre spetta al convenuto l’onere di dimostrare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.
La ratio della forma di coercizione indiretta all’adempimento di cui all’art. 124, comma 2, c.p.i. è quella di rafforzare l’inibitoria, cui si accompagna, per indurre il debitore verso lo spontaneo adempimento, prevedendo una sanzione per il caso di inottemperanza al provvedimento definitivo o anche solo emesso in via cautelare. Si tratta dunque di un rimedio sanzionatorio e non risarcitorio, che è indirettamente a presidio e tutela dell’inibitoria, costituendo una rilevante e autonoma misura di prevenzione nella contraffazione. La natura sanzionatoria del provvedimento non esclude, però, che la misura non debba essere eccessivamente afflittiva, perché vige nel nostro ordinamento il principio della necessaria proporzione tra violazioni e sanzioni. Tale principio è espressamente sancito anche nell’art. 124, comma 6, c.p.i., ai sensi del quale nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché l’interesse dei terzi.