Diritto di ispezione, informazione e controllo dei soci amministratori di s.r.l.
La circostanza che la norma di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. attribuisca espressamente al socio non amministratore di s.r.l. il diritto di ispezione e di accesso alle informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, funzionale al controllo sull’attività gestoria, non esclude che analogo diritto spetti anche al socio amministratore. Si tratta tuttavia di diritti e poteri che, in tale ultimo caso, trovano la loro ragion d’essere non tanto nell’assunzione della veste di socio, quanto piuttosto nella stessa titolarità della carica gestoria, in forza della quale al socio che sia amministratore competono diritti e doveri di informazione correlati al dovere di agire informato e di vigilare sull’operato degli altri amministratori. Al fine di ottenere la tutela giurisdizionale, il socio che sia anche amministratore non può limitarsi ad affermare di voler esercitare il proprio diritto di ispezione, ma deve anche allegare e provare che tale diritto, il quale gli viene attribuito direttamente dalla titolarità della carica e non dovrebbe nemmeno richiedere l’intermediazione della società per il suo esercizio, sia stato leso e gli sia concretamente precluso.
Cumulo delle domande cautelari ex art. 2476, co. 2 e 3 c.c. e istanza di nomina del curatore speciale
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di S.r.l. può essere proposta ante causam e il relativo provvedimento ha natura anticipatoria, poiché il dato letterale dell’art. 2476, co. 3 c.c. non implica la necessaria consecuzione e/o contestualità tra la domanda risarcitoria e quella di revoca, come invece espressamente enunciato dall’art. 2378 c.c. in tema di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari.
A seguito della riforma del 2003, gli amministratori privi di deleghe non sono più gravati da un generale potere-dovere di vigilanza, ma restano tenuti all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2381, co. 3 e 6 c.c. e, dunque, ad agire sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati ovvero, in mancanza, a sollecitare tali informazioni quando avrebbero dovuto rilevare, secondo la diligenza propria della carica, la presenza di segnali di allarme.
Il diritto di ispezione e controllo di cui all’art. 2476, co. 2 c.c. compete anche al socio amministratore di S.r.l. che non abbia in tutto o in parte partecipato alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori.
Il diritto del socio di esercitare il controllo, anche tramite l’accesso ai documenti, non può pregiudicare il diritto della società a mantenere la riservatezza su dati sensibili che il socio potrebbe utilizzare commercialmente contro di lei. Tale rischio di strumentalizzazione è più evidente quando il socio si trova in una posizione di potenziale concorrenza, perché opera nel medesimo settore e non è vincolato da un patto di esclusiva a favore della società né da un patto di non concorrenza sufficientemente stringente.
Alla luce dell’obbligo di buona fede oggettiva, il diritto di ispezione e controllo del socio può essere limitato mediante il mascheramento preventivo dei dati sensibili presenti nella documentazione (come i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori), laddove alle esigenze di controllo individuale nella gestione sociale – cui è preordinato il diritto del socio – si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.
Il giudizio di bilanciamento tra i contrapposti interessi del socio da un lato e della società dall’altro dev’essere condotto in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso: non solo perché i dati sensibili strumentalmente impiegabili possono essere diversi caso per caso, ma anche e soprattutto perché la riservatezza non può costituire un pretesto per coprire le irregolarità gestorie degli amministratori né per frustrare le valutazioni del socio prodromiche ad un’eventuale azione di responsabilità, il cui risultato utile va a vantaggio della società stessa.
A fronte del cumulo delle domande cautelari di cui agli artt. 2476, co. 2 e 3 c.c., è fondata l’istanza di nomina di un curatore speciale che garantisca l’effettivo e immediato esercizio dei diritti di ispezione e controllo del socio, dal momento che l’ordinanza è pronunciata nei confronti della società, ma richiede una cooperazione all’adempimento degli amministratori che, in ragione dell’esecutività dell’ordinanza di revoca, devono intendersi immediatamente cessati dalla carica.
Ai sensi dell’art. 669-duodecies c.c., l’attuazione di un provvedimento cautelare d’urgenza deve avvenire sotto il controllo del giudice che lo ha emesso e ciò consente a quest’ultimo di anticipare al momento della pronuncia la nomina del curatore che dovrà ottemperare all’esibizione e/o al rilascio di copia della documentazione richiesta.
Sul diritto di ispezione e controllo del socio di S.r.l.
La disposizione dell’art. 2476, co. 2 c.c. ha la funzione di permettere al socio di S.r.l. un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei propri diritti.
La richiesta del socio deve essere sufficientemente dettagliata; il diritto di consultazione non è limitato ai libri sociali, ma si estende a ogni documento concernente la gestione della società – come, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale – mentre non sono ricomprese elaborazioni contabili non previste dalla legge né relazioni, valutazioni o pareri da parte dell’amministratore.
Sebbene la norma, sul piano letterale, ponga il dovere informativo esclusivamente a carico dell’organo amministrativo, tale dovere sussiste anche in capo al liquidatore, quando la società è in fase di liquidazione.
Sul piano processuale, il diritto di ispezione e controllo può essere fatto valere anche d’urgenza in via cautelare, senza che sia necessaria, a pena di inammissibilità, la prospettazione di una futura azione di merito, trattandosi di un provvedimento cautelare anticipatorio. È sufficiente ad integrare il requisito del periculum in mora l’ingiustificato protrarsi di una situazione di incertezza e di impossibilità per il socio ricorrente di avere libero accesso alla documentazione sociale, posto che il ritardo è di per sé lesivo del diritto potestativo di cui il socio è titolare.
Non è abusiva la condotta del socio ricorrente che abbia presentato reiterate richieste di informazione e di consultazione alla società, qualora la documentazione da quest’ultima già messa a disposizione risulti largamente incompleta e comunque diversa da quella successivamente richiesta in via giudiziale. La circostanza che la società resistente sia in fase di liquidazione rende inconferente la contestazione relativa ad una presunta strumentalizzazione della richiesta da parte del socio per il perseguimento di finalità concorrenziali.
Sul diritto di informazione del socio di s.r.l. e il dovere di collaborazione della società
Va accolta la richiesta presentata – ex art. 700 c.p.c. – da un socio di s.r.l., funzionale alla consultazione della documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, bancaria e fiscale richiesta onde procedere al controllo sulla gestione sociale e sull’andamento economico-finanziario della società. [ LEGGI TUTTO ]