Art. 1176 c.c.
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Opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto al mandatario brevettuale
Le obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attività professionale, e in particolare quelle di un mandatario brevettuale, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento dell’attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c.
L’obbligazione consistente nella stessura e nel deposito di un brevetto da parte di un mandatario brevettuale può comportare la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovendo essere affrontate questioni nuove, particolarmente complesse, le cui criticità si manifestano anche per i professionisti del più alto livello. In tale specifico campo la responsabilità del professionista è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave.
Diligenza dell’amministratore nella stipulazione di un contratto poi oggetto di contenzioso
Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di amministratore di società per azioni (ex artt. 2392 e 2393 c.c.) la quale abbia ad oggetto il ristoro dalle conseguenze pregiudizievoli derivate alla società da un contenzioso avente avuto ad oggetto un contratto stipulato dall’amministratore stesso allorquando, essendo oggetto del sindacato giudiziale la modalità con cui egli abbia proceduto a concludere il contratto, la condotta tenuta e le scelte effettuate nella fase patologica del rapporto contrattuale con la controparte, le scelte dell’amministratore non risultano ex ante irragionevoli né eccessivamente rischiose per la società essendo decisioni sostenute da un’adeguata informazione risultante anche dalla previa consultazione con il legale della società e con gli altri consiglieri di amministrazione, nonché da una forte ragione economica, maggiormente tutelante gli interessi della società. [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti dell’azione di responsabilità dell’amministratore di S.r.l.
Per il corretto esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l., la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova previa conferente indicazione, l’inadempimento – da parte dell’amministratore – degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall’atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, avendo riguardo alla diligenza desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori – e quindi l’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte di costoro – costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi. [Nel caso di specie, la parte attrice si è limitata ad elencare le condotte omissive ed ostruzionistiche poste in essere dall’amministratore convenuto, ma ha del tutto omesso di provare i danni che dalle stesse sarebbero derivati alla società].
Doveri informativi delle parti nell’ambito di contratti di cessione di azienda con clausola di riservato dominio
Nell’ambito della autonomia contrattuale delle parti, è pacifica la facoltà delle stesse di modificare, il contenuto dei propri accordi, per i quali non sia prescritta la forma scritta ad substantiam.
L’omissione di informazioni relative all’inadempimento rispetto al pagamento di alcune rate del prezzo di cessione di una res, [ LEGGI TUTTO ]
Abuso di maggioranza
I canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti assurgono a parametri della verifica sostanziale a legge delle delibere assembleari delle società, delineando, correlativamente, la figura dell’abuso o dell’eccesso di potere a danno dei soci di minoranza. La loro applicazione consente di invalidare delibere che, se ad una valutazione formale e scansionata dei singoli passaggi, appaiono perfettamente legittime, disvelano, ove valutate invece in termini sostanziali ed unitari, la volontà fraudolenta della maggioranza di ledere gli interessi dei soci di minoranza o di perseguire interessi extrasociali. I presupposti identificativi di tale vizio sono stati codificati dalla giurisprudenza che li ravvisa, alternativamente, nell’assenza di giustificazione della delibera medesima in un interesse della società, ovvero nella ricorrenza di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza di ledere gli interessi dei soci di minoranza.
È configurabile l’abuso della (regola della) maggioranza relativamente alla determina con cui siano modificati i quorum deliberativi previsti dallo statuto per le modificazioni dell’atto costitutivo e l’approvazione di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, quando la relativa delibera sia approvata col voto determinante del soggetto che così verrebbe a detenere il potere di modificare da solo la struttura organizzativa dell’impresa societaria.
Questioni in tema di compenso dell’amministratore ed esecuzione del mandato gestorio
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento contro l’amministratore di società a responsabilità limitata
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell’art. 146 L.F., così come riformulato dall’art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società. [ LEGGI TUTTO ]
Irregolarità formali e obbligo risarcitorio
Nel giudizio cautelare introdotto dal Fallimento di una s.r.l., avverso il liquidatore della società, già Amministratore Unico della stessa, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori e sui liquidatori, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del socio amministratore di snc per atti di concorrenza sleale e di mala gestio
Poiché l’art. 2301 c.c. vieta l’esercizio in concreto dell’attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità dell’esclusione del socio di s.n.c. e delle delibere adottate contestualmente senza calcolarne la quota ai fini del raggiungimento della maggioranza
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all’art. 2287 c.c. [ LEGGI TUTTO ]