hai cercato per: Pier Paolo Avanzini
26 Marzo 2024

Attribuzione di deleghe gestorie al presidente del CdA di una società a controllo pubblico

Ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), d.lgs. 175/2016, è legittima l'attribuzione, previa autorizzazione dell'assemblea, di deleghe di gestione al presidente di una società a controllo pubblico. [ Continua ]
21 Febbraio 2024

Sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare la delibera assembleare di s.r.l. per perdita della qualità di socio

Risulta improcedibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'impugnativa di delibera assembleare di s.r.l. nel caso in cui l'attore abbia perso la qualità di socio in corso di causa. [ Continua ]
1 Novembre 2023

Impugnazione della delibera di nomina per mancata accettazione da parte dell’amministratore designato

La delibera di nomina dell’amministratore è atto negoziale proprio dei soci, la cui natura giuridica è riconducibile ad una proposta contrattuale. La successiva manifestazione di volontà del soggetto designato, in senso positivo oppure negativo, è solo un posterius, non in grado di inficiare la validità della decisione dell’assemblea, ciò esclude che l’accettazione della nomina da parte del soggetto individuato o, addirittura, la sua presenza all’assemblea siano elementi necessari ai fini della validità della delibera, essendo a tal fine sufficiente che il voto favorevole dei soci superi il quorum previsto dalla legge o dallo statuto. L'accettazione non è un requisito di efficacia della delibera di nomina, in quanto dichiarazione unilaterale di volontà diretta alla conclusione del contratto di amministrazione produce, invero, i suoi effetti indipendentemente dall’accettazione della controparte contrattuale. L’amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, impedisce semplicemente la conclusione del contratto, ma non priva la manifestazione di volontà dell’assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia. [ Continua ]
26 Marzo 2024

Sostituzione della delibera impugnata e legittimazione esclusiva del custode della quota pignorata all’impugnazione della delibera

La sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto determina, ai sensi degli art. 2377, co. 8, e 2479 ter, co. 4, c.c., la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 2377, co. 8, c.c., in caso di cessazione della materia di contendere per sostituzione della delibera asseritamente invalida con altra delibera immune da vizi, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Resta, in ogni caso, aperta la possibilità di una liquidazione delle spese di lite in termini diversi facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale. Nel caso di pignoramento su una quota di s.r.l., la legittimazione a impugnare una delibera invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 1, c.c. spetta in via esclusiva al custode, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione di delibere approvate senza l’assenso del titolare del diritto di voto stesso. Eventuali profili di invalidità del provvedimento di nomina del custode della quota sottoposta a pignoramento non sono di per sé idonei a determinare la caducazione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al custode, se non all’esito di un provvedimento di revoca o di sostituzione del custode stesso, con salvezza in ogni caso degli atti medio tempore compiuti. [ Continua ]
29 Marzo 2024

Nullità del contratto di cessione di quote per circonvenzione di incapace

In caso di c.d. reato in contratto, potrà propendersi per la nullità ovvero l'annullabilità del contratto concluso a seconda degli interessi protetti. Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L'apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto. La nozione di "deficienza psichica" utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui; integra, pertanto, il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione. Per ritenere sussistente il delitto di circonvenzione di persona ritenuta incapace al momento in cui ha partecipato alla stipula di un contratto a prestazioni corrispettive, occorre sia provato l’elemento della induzione; prova che tuttavia può essere raggiunta in forma indiretta, sulla base di elementi indiziari e di carattere logico, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante al contraente debole ovvero, tramite questi, a terzi e di ogni altro accadimento connesso alla vicenda giuridica sostanziale. [ Continua ]
21 Febbraio 2024

Responsabilità dell’amministratore per pagamenti preferenziali: il danno da maggior falcidia

La dedotta mala gestio dell’amministratore non può coincidere con il deliberato assembleare dallo stesso espresso quale socio, per il solo fatto che nella stessa persona si sommano la qualità di socio e quella di amministratore unico, perché la delibera dell’assemblea è espressione della volontà del socio e non dell’amministratore; specularmente, l’erogazione dei compensi cui abbia dato corso l’amministratore in proprio favore non delinea un conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c. per il sol fatto che la medesima persona riveste la duplice posizione di socio e amministratore quando il versamento erogato sia conforme al precedente deliberato assembleare. Più in generale, non si delinea atto di mala gestio da parte dell’amministratore unico che si sia liquidato somme a titolo di compensi in conformità alle delibere assembleari, a meno che all’atto della erogazione non risultasse evidente lo stato di dissesto in cui versava la società, con conseguente violazione della par condicio creditorum. La mancata convocazione dell’assemblea ex art. 2482 ter c.c. non è di per sé sufficiente a configurare un’ipotesi di responsabilità gestoria in capo all’amministratore. Il curatore che intende far valere la responsabilità dell’ex-amministratore deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale sociale, sono state intraprese iniziative imprenditoriale connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa. Posto che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il curatore fallimentare è pienamente legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori della società, anche per i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum e, dunque, il pagamento preferenziale è di per sé sufficiente a legittimare il curatore all’azione di risarcimento, nondimeno è onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura, chirografaria o privilegiata, del credito soddisfatto e l’esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti, invece, insoddisfatti. Il danno da pagamento preferenziale è individuabile quale danno da “maggior falcidia” dei crediti insinuati nel passivo fallimentare, danno pari alla differenza tra, da una parte, quanto i creditori avrebbero percepito dal riparto fallimentare se il pagamento non fosse stato effettuato e il creditore preferito si fosse insinuato al passivo fallimentare e, dall'altra, quanto hanno effettivamente percepito. Il calcolo di tale danno suppone l'allegazione e la prova di: (i) il passivo fallimentare; (ii) l’attivo fallimentare; (iii) il riparto effettuato; (iv) il riparto che sarebbe stato effettuato se il pagamento preferenziale non fosse avvenuto e il creditore preferito si fosse invece insinuato al passivo. [ Continua ]
22 Luglio 2024

Individuazione della lex societatis nel diritto internazionale privato

Con riguardo alla questione della legge applicabile all’azione di responsabilità introdotta dalla socia di una società “limited” di diritto tanzaniano, in mancanza di specifiche convenzioni con la Tanzania, che non è stato membro dell’Unione Europea, la norma di conflitto applicabile per l’individuazione della legge che regola l’ente, la c.d. lex societatis, è l’articolo 25 della legge di diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995, n. 218). Ai fini dell’individuazione della lex societatis, la norma richiamata stabilisce la regola generale secondo cui alla società si applica la legge dello Stato ove si è concluso il procedimento costitutivo dell’ente, in applicazione della c.d. teoria dell’incorporazione, e due eccezioni ispirate, invece, alla c.d. teoria della sede reale, secondo cui si applica la legge italiana (i) se la sede dell’amministrazione è situata in Italia ovvero (ii) se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. Il criterio di collegamento in questione ricalca quello del previgente art. 2505 c.c. relativo alle società c.d. pseudo straniere e viene inteso dalla dottrina per lo più in senso non restrittivo, privilegiando nell’applicazione della regola l’effettività della sede dell’attività di direzione dell’ente rispetto alle risultanze formali. Per il criterio di collegamento dell’oggetto principale dell’attività, dunque, al fine di stabilire se una società costituita all’estero abbia o meno la sede amministrativa in Italia è necessario avere riguardo alla situazione sostanziale ed effettiva senza limitarsi a quella formale o apparente. La prova dell’effettiva sede dell’amministrazione della società deve essere fornita dalla parte che pretende l’applicazione della legge italiana e deve essere oltremodo rigorosa, essendo l’individuazione del regime che regola la vita dell’ente in un complesso ordinamentale diverso da quello della sua costituzione potenzialmente gravida di conseguenze sull’operatività corrente della società. In particolare, deve essere provato attraverso elementi presuntivi che non ammettano equivoci il luogo in cui vengono assunte dall’organo amministrativo le decisioni sulla gestione e direzione dell’impresa (il luogo in cui, ad esempio, si tiene il CdA o vengono impartite le istruzioni e direttive al management o vengono conclusi i contratti dell’impresa) e ove viene materialmente svolta l’attività di amministrazione (ad esempio, la redazione e tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e contributivi, la gestione del personale, ecc.). [ Continua ]
22 Luglio 2024

Azione risarcitoria verso l’ente pubblico controllante per omesso controllo analogo nella gestione in house

Ciascuna società componente di un gruppo costituisce un soggetto giuridico distinto e dotato di autonomia patrimoniale perfetta che risponde unicamente con il suo patrimonio solo verso i suoi creditori: possono così configurarsi solo creditori di ogni singola società, garantiti esclusivamente dal patrimonio della loro debitrice, mentre persiste sempre il diaframma della personalità giuridica tra il socio di ciascuna società o ente componente il gruppo e i suoi creditori. Neanche la previsione dell’art. 2497, co. 3, c.c. in materia di responsabilità da abuso dell’attività di direzione e coordinamento, che riconosce al creditore sociale l’azione nei confronti dell’ente o della società dominante solo se non sia stato soddisfatto dalla società eterodiretta, può essere interpretata in modo tale da trarvi il fondamento normativo di una responsabilità sussidiaria della holding per il pagamento dei debiti della società dominata. La situazione non muta ove al vertice della struttura del gruppo si collochi un ente pubblico controllante di una società c.d. in house, dal momento che neanche il peculiare rapporto corrispondente al c.d. controllo analogo, indispensabile ai fini l’affidamento diretto dei servizi pubblici in deroga alla disciplina dell’evidenza pubblica, vale a determinare la dissolvenza dell’autonomia patrimoniale delle singole società del gruppo e meno che mai a creare la confusione tra i patrimoni del socio pubblico e delle diverse società del gruppo che solo potrebbe giustificare una responsabilità patrimoniale diretta dell’ente holder per le obbligazioni sociali contratte con i terzi dalle società controllate. Al riguardo è sufficiente evidenziare che nessuna previsione normativa consente di trarre una simile conseguenza dalla speciale relazione che si instaura tra il socio pubblico e la società in house in forza del c.d. controllo analogo. Una diversa conclusione, del resto, contrasterebbe con lo scopo stesso della disciplina legislativa che consente all’ente l’adozione della peculiare struttura organizzativa dei servizi pubblici mediante affidamento diretto alla società in house proprio per sfruttare il vantaggio della separazione del patrimonio sociale destinato all’attività della gestione dei servizi pubblici secondo criteri di economicità dal patrimonio comunale a fini di contenimento della spesa pubblica. Il c.d. controllo analogo consiste nella particolare relazione statutaria o pattizia che lega il socio pubblico alla società in house riconoscendogli un complesso di poteri aggiuntivi straordinari, per lo più di carattere automatico, di ingerenza sulla gestione economica e finanziaria della società tale da assicurargli un controllo analogo a quello normalmente esercitato in regime di subordinazione gerarchica sui propri uffici. Il controllo analogo è, però, una fattispecie corrispondente al particolare rapporto statutario o pattizio tra l’ente pubblico socio e la società in house che, o è configurato come tale nello statuto e nei patti parasociali e allora assicura al socio pubblico un potere assoluto pressoché connaturato di ingerenza nella gestione sociale, o non esiste e allora il rapporto tra il socio pubblico e la società partecipata resta, una volta escluso l’effettivo esercizio di un’attività di direzione e coordinamento, un semplice rapporto di controllo societario. E, in tal caso, non è un controllo predicabile in termini di dovere di “vigilanza” sulla gestione o di obbligo di “ingerenza” nell’attività della partecipata, passibile di essere o meno assolto dal socio pubblico posto che il socio unico, in quanto tale, non ha obblighi o doveri di simile natura e meno che mai il dovere di ripatrimonializzare e rifinanziare la società in perdita, in modo tale da assicurare protezione dall’insolvenza ai creditori sociali. L’azione risarcitoria proposta verso l'ente pubblico per “omissione del controllo analogo nella gestione in house” va ricondotta alla fattispecie della responsabilità aquiliana per c.d. lesione del credito ai sensi dell’art. 2043 c.c. [ Continua ]
13 Giugno 2024

Sostituzione della delibera invalida

L'ex amministratore della società legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo al nuovo amministratore. L’applicazione della previsione dell’art. 2377, co. 8, c.c., richiamata dall’art. 2479 ter c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostitutivo dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere stata presa in conformità della legge e dello statuto, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2479 ter c.c. [ Continua ]
1 Novembre 2023

Incompetenza della sezione specializzata imprese in materia di società di persone

Ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 168/2003, la competenza delle sezioni specializzate è limitata alle società di capitali. Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita. L’adesione all’eccezione di incompetenza territoriale espressa da parte attrice ai sensi dell’art. 38 c.p.c. comporta l’esclusione di ogni potere del tribunale ordinario adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. [ Continua ]