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31 Luglio 2024

Istanza di sospensione di delibera assembleare sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto

Non è accoglibile l'istanza cautelare di sospensione della delibera assembleare sostituita, ex art. 2377, co. 8, c.c. e art. 2479 ter, co. 4, c.c., da un'altra decisione dei soci coincidente nell'oggetto con quella impugnata e risultante, sulla scorta di una pur sommaria delibazione, conforme alla legge e allo statuto. [ Continua ]
25 Agosto 2024

Lista del consiglio: mancata presentazione e inibitoria ex art. 700 c.p.c. dell’assemblea per la nomina del nuovo CdA

È ammissibile, secondo un criterio di residualità, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui si miri a veder inibita l'assemblea avente all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche del CdA e del collegio sindacale per violazione delle disposizioni statutarie disciplinanti il diritto di presentazione delle liste di candidati. [ Continua ]
25 Agosto 2024

Applicazione analogica della normativa in materia di condominio alla modifica delle tabelle millesimali nei consorzi

È illegittima la delibera che ripartisce le spese del consorzio in deroga a quanto previsto dalle tabelle millesimali nel caso in cui lo statuto del consorzio preveda espressamente che la ripartizione di tutte le spese ed oneri del consorzio debba avvenire sulla base delle carature in millesimi indicate in una specifica tabella millesimale. In materia di consorzi, in mancanza di esplicita previsione statutaria in ordine alle modalità di modificazione delle tabelle millesimali, appare arbitrario ritenere che tali tabelle possano essere modificate a maggioranza, come qualsiasi altro contenuto regolamentare, ed appare invece applicabile per analogia la disciplina di legge che regola le modifiche delle tabelle millesimali in ambito condominiale, ove è richiesta l'unanimità. [ Continua ]
29 Luglio 2024

Esclusione degli obblighi informativi precontrattuali in caso di cessione di quote al socio-amministratore della target

L’azione di responsabilità precontrattuale proposta da chi, ai sensi dell’art. 1337 c.c., lamenta la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative che hanno preceduto la conclusione del contratto di cessione di quote sociali, per mancata informazione di circostanze rilevanti ai fini della valutazione della convenienza dell’affare, è priva di fondamento qualora l'acquirente non sia un soggetto terzo estraneo alla società target, ma il socio di maggioranza, nonché componente dell'organo gestorio, di quest'ultima. In una simile ipotesi, la situazione di compartecipazione di entrambe le parti nella gestione dell’attività sociale della società target esclude la stessa configurabilità a carico di uno dei contraenti di obblighi informativi nei confronti dell’altro. [ Continua ]
29 Luglio 2024

Esercizio abusivo della clausola simul stabunt simul cadent

La previsione statutaria della cessazione dell’intero consiglio di amministratore per effetto delle dimissioni di taluno dei suoi membri (simul stabunt simul cadent) attribuisce all’esercizio da parte del singolo componente dell’organo amministrativo della facoltà di recedere liberamente dal mandato, l’ulteriore effetto di determinare la decadenza immediata dell’organo gestorio con la funzione, non solo di conservare gli equilibri interni di composizione del consiglio originariamente voluti e cristallizzati nella delibera assembleare di nomina evitando in particolare l’alterazione che potrebbe derivare a danno della compagine di minoranza dall’applicazione del meccanismo della cooptazione, ma anche di fungere da stimolo alla coesione dell’organo gestorio. La decadenza immediata dell’organo amministrativo conseguente alla legittima applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul cadent non comporta a favore del componente non dimissionario alcun effetto indennitario o risarcitorio dal momento che la previsione conforma specificamente il mandato gestorio assunto da ciascun membro del consiglio di amministrazione con l’accettazione della carica. Quando in presenza della clausola statutaria simul stabunt simul cadent le dimissioni di taluni membri del consiglio di amministrazione siano preordinate esclusivamente a consentire poi all’assemblea dei soci di rinnovare l’organo amministrativo con l’esclusione del solo componente sgradito per sottrare la società all’obbligo di indennizzo connesso all’adozione diretta di una deliberazione assembleare di revoca senza giusta causa, può configurarsi l’abuso nell’esercizio delle facoltà spettanti ai componenti degli organi sociali coinvolti, fonte dell’obbligo della società di risarcire il danno subito dal componente non dimissionario illegittimamente privato della prestazione indennitaria. Il complesso onere probatorio gravante sull’amministratore che deduce l’uso distorto del meccanismo decadenziale concerne, quindi, un vero e proprio procedimento elusivo costituito dalla concatenazione concertata di atti negoziali e comportamenti riferibili a componenti di organi sociali diversi volti a convergere sull’unico scopo della realizzazione di un effetto equivalente alla revoca ingiustificata senza indennizzo dell’amministratore. La configurabilità della fattispecie procedimentale dell’abuso in questione presuppone: (i) l’esercizio strumentale della facoltà di dimissioni da parte di taluni componenti del consiglio di amministrazione con il solo scopo di provocare la decadenza immediata dell’organo in vista della programmata esclusione da parte dell’assemblea convocata per il rinnovo dell’organo del solo componente sgradito; (ii) la rinnovazione da parte dell’assemblea dei soci dell’incarico a tutti gli altri membri del consiglio con esclusione del solo componente non dimissionario; (iii) il collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione e la successiva immediata nomina da parte dell’assemblea del nuovo consiglio di amministrazione composto da tutti i membri precedenti escluso quello non più gradito, connotato dall’esclusivo intento di ottenere la sua estromissione senza indennizzo dall’organo gestorio. [ Continua ]
26 Marzo 2024

Attribuzione di deleghe gestorie al presidente del CdA di una società a controllo pubblico

Ai sensi dell'art. 11, co. 9, lett. a), d.lgs. 175/2016, è legittima l'attribuzione, previa autorizzazione dell'assemblea, di deleghe di gestione al presidente di una società a controllo pubblico. [ Continua ]
21 Febbraio 2024

Sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare la delibera assembleare di s.r.l. per perdita della qualità di socio

Risulta improcedibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'impugnativa di delibera assembleare di s.r.l. nel caso in cui l'attore abbia perso la qualità di socio in corso di causa. [ Continua ]
1 Novembre 2023

Impugnazione della delibera di nomina per mancata accettazione da parte dell’amministratore designato

La delibera di nomina dell’amministratore è atto negoziale proprio dei soci, la cui natura giuridica è riconducibile ad una proposta contrattuale. La successiva manifestazione di volontà del soggetto designato, in senso positivo oppure negativo, è solo un posterius, non in grado di inficiare la validità della decisione dell’assemblea, ciò esclude che l’accettazione della nomina da parte del soggetto individuato o, addirittura, la sua presenza all’assemblea siano elementi necessari ai fini della validità della delibera, essendo a tal fine sufficiente che il voto favorevole dei soci superi il quorum previsto dalla legge o dallo statuto. L'accettazione non è un requisito di efficacia della delibera di nomina, in quanto dichiarazione unilaterale di volontà diretta alla conclusione del contratto di amministrazione produce, invero, i suoi effetti indipendentemente dall’accettazione della controparte contrattuale. L’amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, impedisce semplicemente la conclusione del contratto, ma non priva la manifestazione di volontà dell’assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia. [ Continua ]
26 Marzo 2024

Sostituzione della delibera impugnata e legittimazione esclusiva del custode della quota pignorata all’impugnazione della delibera

La sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto determina, ai sensi degli art. 2377, co. 8, e 2479 ter, co. 4, c.c., la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 2377, co. 8, c.c., in caso di cessazione della materia di contendere per sostituzione della delibera asseritamente invalida con altra delibera immune da vizi, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Resta, in ogni caso, aperta la possibilità di una liquidazione delle spese di lite in termini diversi facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale. Nel caso di pignoramento su una quota di s.r.l., la legittimazione a impugnare una delibera invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 1, c.c. spetta in via esclusiva al custode, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione di delibere approvate senza l’assenso del titolare del diritto di voto stesso. Eventuali profili di invalidità del provvedimento di nomina del custode della quota sottoposta a pignoramento non sono di per sé idonei a determinare la caducazione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al custode, se non all’esito di un provvedimento di revoca o di sostituzione del custode stesso, con salvezza in ogni caso degli atti medio tempore compiuti. [ Continua ]