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Art. 80 c.p.c.
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30 Gennaio 2024

In pendenza di un arbitrato irrituale, la competenza per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. spetta al tribunale

Se  l’arbitrato rituale ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, diversamente l’arbitrato irrituale non è in alcun modo un’ipotesi di esercizio di giurisdizione, poiché trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un’attività negoziale e non una funzione giurisdizionale. In questo senso, solo tra giurisdizione ordinaria e arbitrato rituale si può porre un problema di competenza, ma non tra giudice ordinario e arbitrato irrituale.

L’art. 80, co. 1, c.p.c., là dove individua nel “giudice che procede” il soggetto competente per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in corso di causa, non può che intendersi riferito al giudice ordinario ovvero al collegio in arbitrato rituale, quali ipotesi di giurisdizione privata equiparata alla giurisdizione pubblica, ma non certo può intendersi riferito al collegio di arbitri in arbitrato irrituale, che non assume mai lo status di giudice ordinario, o ad esso equiparato in quanto chiamato a un accertamento meramente privatistico e a rilevanza esclusivamente contrattuale. Con la conseguenza che, in pendenza di un arbitrato irrituale, la competenza per la nomina del curatore speciale di cui all’art. 78 c.p.c. deve intendersi in ogni caso devoluta, ai sensi dell’art. 80 c.p.c., al tribunale. Pertanto, non può dirsi che la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. fatta dal tribunale possa minare la validità della formazione del contraddittorio, tale da costituire un’ipotesi di nullità per violazione del litisconsorzio, in quanto essa è stata fatta da un giudice munito dell’investitura per farlo.

8 Ottobre 2021

Presupposti per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, requisito richiesto ex art. 78, co. 2, c.p.c. per la nomina di un curatore speciale, sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto fra la società e il suo legale rappresentante, per essere quest’ultimo giuridicamente (e non solo in via di fatto) direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa invece avvantaggiare l’ente.

Tale conflitto giuridico non sussiste, invece, quando gli interessi confliggenti appartengano in realtà ai soci o a gruppi di essi, dei quali alcuni fisiologicamente dissenzienti ma minoritari e altri, maggioritari, che abbiano concorso con il loro voto all’adozione di determinate decisioni assembleari o ad esprimere l’organo amministrativo.

Dunque, non si ritiene sussistente tale conflitto di interessi (e non è necessario procedere alla nomina di un curatore speciale) nell’ipotesi in cui oggetto del giudizio sia l’impugnazione di una delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, in quanto vi è convergenza tra l’interesse della società e quello del suo legale rappresentante (in entrambi i casi, la conferma della delibera).

Sussiste invece, anche alla luce del chiaro dettato dell’art. 2373, co. 1, c.c. (secondo il quale gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità), un conflitto di interessi rilevante ex art. 78 c.p.c. nel caso di giudizio impugnatorio della delibera con la quale è stata respinta la proposta di autorizzazione all’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore-legale rappresentante, in quanto vi è una divergenza tra gli interessi dell’amministratore stesso e della società, che da tale azione risarcitoria (e dall’automatica rimozione dalla carica ex art. 2393, co. 4, c.c.) almeno potenzialmente si avvantaggerebbe.

27 Dicembre 2018

Revoca dell’amministratore di S.r.l.: posizione processuale della società e nomina del curatore speciale

Per ragioni di coerenza logica, il principio secondo cui la società a responsabilità limitata è litisconsorte necessaria nei giudizi di responsabilità degli amministratori è da applicarsi anche ai giudizi cautelari di revoca degli amministratori medesimi.

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28 Agosto 2018

Potere di nomina del curatore speciale e giudice della causa pendente

L’affidamento al giudice della causa pendente del potere di nomina del curatore provvisorio non è in alcun modo incompatibile con la natura del procedimento ex art. 78 cod. proc. civ. e seguenti, che è riconducibile alla volontaria giurisdizione (nel caso di specie, il Tribunale ha richiamato l’orientamento espresso da ultimo in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015, a mente del quale “allorquando l’esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all’art. 80 cod. proc. civ.”).

5 Settembre 2016

Sindacato giudiziale e adeguatezza del compenso dell’amministratore unico

L’ammontare del compenso dell’amministratore stabilito dall’assemblea dei soci non è, in quanto tale, sindacabile dal giudice, salvo si dimostri che la decisione della maggioranza esula i confini della discrezionalità imprenditoriale, essendo rivolta al perseguimento di interessi extra-sociali. [ LEGGI TUTTO ]

19 Novembre 2015

Nomina del curatore speciale in pendenza di giudizio

Nell’azione sociale di responsabilità di amministratori di s.r.l., la società deve essere considerata contraddittore necessario dell’azione promossa dal socio, alla luce di quanto disposto dall’art. 2476 co. 4 c.c. laddove prevede che [ LEGGI TUTTO ]