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Art. 6 l.d.a.
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19 Ottobre 2021

Progetti didattici a carattere scientifico: onere della prova della paternità esclusiva di un’opera

Qualora venga contestata la esclusività del contributo creativo con esplicita ammissione del fatto che un progetto sia stato realizzato con il contributo di più persone, incombe sul soggetto che rivendichi la paternità esclusiva l’onere di provare l’assenza di qualunque apporto collaborativo da parte di altri soggetti alla creazione dell’opera medesima. In materia, la legge nazionale sul diritto d’autore prevede alcune presunzioni relative circa la paternità esclusiva dell’opera che mirano ad agevolare, sul piano processuale, la posizione probatoria di chi si dichiara autore e ha l’onere di provare la propria legittimazione attiva. In difetto di tali presunzioni legali, incombe su colui che rivendichi la paternità esclusiva e che contesti l’apporto collaborativo di terzi eccepito dalla controparte, l’onere di fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici o prove atipiche, la prova che l’opera è stata da lui creata senza il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.

6 Aprile 2021

Sulla caduta in pubblico dominio dell’opera “Il Piccolo Principe” e la questione delle opere pubblicate durante il conflitto mondiale

In relazione alle opere letterarie non è possibile cumulare il periodo di proroga dei diritti patrimoniali d’autore di sei anni stabilito dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440 con il periodo di sospensione previsto dall’Allegato XV del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato dall’Italia con D.lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947 (facendo applicazione del principio in esame il Tribunale, conformandosi a precedenti giurisprudenziali anche di legittimità relativi alle opere cinematografiche,  ha ritenuto caduti in pubblico dominio a partire dal giorno 1.1.2015 tutti i diritti di utilizzazione economica sull’opera “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, ivi compresi i disegni dello stesso autore che corredavano l’opera sin dalla sua creazione).

L’art. 3 dell’Allegato XV del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, ratificato dall’Italia con D.lgs. C.P.S. n. 1430 del 1947, si riferisce esclusivamente ai termini normali di validità, vigenti in Italia allo scoppio della guerra, ed alla durata normale dei diritti di autore, con la conseguenza che tale disposizione del Trattato, nel prevedere l’estensione del termine, non si riferisce al termine comprensivo anche della proroga stabilita col D. Lgs. Lgt. n. 440 del 1945 (già vigente al momento della stipulazione del Trattato), che non costituisce il termine normale di protezione, ma un termine speciale applicabile solo alle opere di alcuni autori, e che comunque non era in vigore al momento dello scoppio della guerra.

11 Febbraio 2021

Utilizzazione illecita e contraffazione di opere dell’arte del disegno

A seguito della creazione dell’opera, e come diretta conseguenza dell’atto creativo, sorge il diritto di autore, nella sua duplice componente, di natura rispettivamente personale (diritto morale ad essere riconosciuto come autore) e patrimoniale (diritto di utilizzare economicamente l’opera, mediante le varie forme che si declinano in relazione alla natura dell’opera creativa). Il diritto morale consente all’autore, ex art. 20 L.d.A., di rivendicare la paternità dell’opera, ed opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione della stessa, anche quando ha ceduto i diritti alla utilizzazione economica. Dunque, anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera da parte di soggetti diversi dall’autore, non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.

Il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, come risultato dell’attività intellettuale, bensì la forma espressiva di tale idea, attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di protezione allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità. Dunque, la stessa idea può essere legittimamente all’origine di opere diverse, che si distinguono per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori vi spende, e che rende quell’opera meritevole di protezione. Ciò che conta è la forma che veicola all’esterno l’idea, esprimendola e rendendola percepibile agli altri, tramite la specifica e riconoscibile impronta e l’apporto creativo dell’artista.

Il plagio si ravvisa, secondo la terminologia utilizzata dalla giurisprudenza più recente, laddove l’opera derivata sia priva, in sintesi, di un cosiddetto “scarto semantico”, idoneo a conferirle, rispetto all’altra, un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia mutuato dall’opera plagiata il c.d. nucleo individualizzante o creativo; in sostanza, è necessario che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso. L’indagine sulla esistenza o meno della contraffazione deve svolgersi raffrontando essenzialmente le forme, per verificare se vi sia una riproduzione, integrale o parziale, delle medesime forme, senza una elaborazione originale, ovvero se, pur in presenza di una ripresa di elementi compositivi preesistenti, l’opera successiva costituisca una unità espressiva autonoma, in cui tali elementi siano rielaborati ed inclusi così da perdere la loro originaria connotazione, e divenire qualcosa di diverso.

26 Ottobre 2017

Titolarità dei diritti d’autore sul catalogo di una mostra quale opera collettiva

Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è [ LEGGI TUTTO ]

24 Maggio 2017

Valutazioni di valore artistico, nullità, contraffazione e concorrenza sleale in un procedimento in materia di design industriale

Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per sé le caratteristiche di cui all’art. 2, n. 10, della L.d.A., non essendo sufficiente la provenienza da un designer di indubbia fama internazionale. Il riconoscimento del valore artistico di un modello industriale può ritenersi provato dalla dichiarazione di un noto [ LEGGI TUTTO ]