Requisiti di tutela e plagio di opere letterarie: irrilevanza della ripresa di espedienti narrativi comuni
Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.
Distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia e titolarità dei relativi diritti di natura patrimoniale
Gli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere alle fotografie la piena protezione di cui all’ art. 2 l. aut. debbono trascendere la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore.
Alla qualificazione delle immagini fotografiche come semplici fotografie e non come opere dell’ingegno consegue che tutti i diritti di carattere patrimoniale ad esse inerenti sorgono in capo al committente in modo automatico e non in via derivativa.
Carattere creativo delle opere dell’ingegno riprodotte illecitamente in un servizio fotografico realizzato all’interno di una mostra
In forza dell’intervento normativo di cui all’art. 22 d.lgs. n. 95/2001, in attuazione della dir. 98/71/CE, la tutela autorale è oggi accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite. La caratteristica propria delle opere di cui all’art. 2, n. 10 legge n. 633/1941 risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative, rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso art. 2, trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale. Le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni. L’opera di design industriale risulta essere, così, tutelabile alle condizioni indicate, date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell’opera, a norma dell’art. 2, n. 10. Non lo è, invece, in base all’art. 2, n. 4, ipotesi che, per differenziarsi da quella testé menzionata, non può che riferirsi ad un prodotto della creatività — identificabile attraverso il suo autore, e declinato nella forma figurativa — che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari (posto che l’interesse per l’opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall’unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche) e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale. Dunque, non è opera dell’arte figurativa, a norma dell’art. 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo. [Nel caso di specie, le produzioni della ricorrente, in quanto realizzate in un numero limitato di esemplari e per finalità diverse dalla loro riproduzione su ampia scala, non rientrano tra le opere di disegno industriale, ma la loro tutela è sussumibile nell’art. 2, n. 4 della legge n. 633/1941. Pertanto ai fini della tutela invocata, non è richiesto il valore artistico dell’opera, necessario, invece, per la tutela in materia di design industriale, bensì la creatività e la originalità.]
Tutela delle opere di disegno industriale
Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé, da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici.
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La tutela autoriale del design industriale: rielaborazione, carattere creativo e valore artistico
Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell’aver depurato il motivo decorativo principale – che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 – da alcuni elementi figurativi tipici di quell’epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo – quale potrebbe essere l’organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale [ LEGGI TUTTO ]
Il requisito del valore artistico e il giudizio di contraffazione nelle opere dell’industrial design
Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, è da escludere che le intenzioni, l’eventuale consapevolezza di aver creato un’opera d’arte e l’identità dell’autore [ LEGGI TUTTO ]
I requisiti della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno
La tutela del format quale opera dell’ingegno trova il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell’idea, per come la stessa è stata espressa in forma scritta, e nella possibilità di attuare detta idea in una diversa forma espressiva (e segnatamente quella audiovisiva) secondo il “canovaccio” costituito proprio dal format.
In termini pratici, il format potrà dirsi tutelabile solo laddove [ LEGGI TUTTO ]
Titolarità dei diritti d’autore sul catalogo di una mostra quale opera collettiva
Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è [ LEGGI TUTTO ]
Carattere creativo e valore artistico di un’opera di design ed irrilevanza della confondibilità ai fini della contraffazione del diritto d’autore
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di
registrazione. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata facendo riferimento a [ LEGGI TUTTO ]
Tutela come diritto d’autore di un modello di calzatura e presunta violazione
Parametri oggettivi della sussistenza del valore artistico sono, tra gli altri: il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere [ LEGGI TUTTO ]