Art. 652 c.p.p.
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Azione di responsabilità e società pubblica: i criteri di valutazione della condotta degli amministratori non mutano
Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un’azione di responsabilità promossa dalla curatela ai sensi dell’art. 146 l. fall., la circostanza che la fallita sia partecipata da enti pubblici non costituisce motivo per adottare logiche diverse nella valutazione della condotta dei suoi amministratori, sindaci e direttore generale, i quali sono comunque tenuti a gestire la società diligentemente e in maniera da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario, così da consentire, anche a tutela dei terzi creditori, il regolare adempimento delle obbligazioni assunte. Pertanto, in favore degli organi amministrativi e di controllo, non sussiste alcuna ragione per derogare al generale obbligo di diligente gestione societaria, applicandosi la disciplina privatistica della forma societaria prescelta.
La querela di falso in caso di violazione dei diritti patrimoniali d’autore su opere fonografiche
La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale è limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.
Azione di responsabilità degli amministratori di s.r.l. esercitata dal curatore fallimentare e giudicato penale, prova dell’indebita sottrazione di denaro dalle casse sociali, clausole statutarie sui compensi degli amministratori e conflitto d’interessi
Qualora il curatore fallimentare non abbia trasferito in sede penale l’azione di responsabilità ex artt. 2476 e 2475-ter c.c. e 146, co. 2, lett. a, l.fall. avverso gli amministratori della società fallita, il giudicato di cui alla sentenza definitiva [ LEGGI TUTTO ]