Art. 2909 c.c.
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Giudicato sostanziale della sentenza e profili probatori ai fini dell’esperimento dell’azione di regresso ex art. 1299 c.c.
Ottenuta, con sentenza passata in giudicato sostanziale, la condanna di un debitore al pagamento del valore monetario in cui è convertita la prestazione originariamente dovuta (consistente in un facere), non è dato iniziare altro processo per domandare il risarcimento pe il (passato) mancato adempimento. Difatti, in tema di inadempimento contrattuale, il risarcimento ha una natura sostitutiva della prestazione mancata. Il giudicato sostanziale, di cui all’art. 2909 c.c., è da intendersi quale accertamento definitivo e incontrovertibile del diritto fatto valere con la domanda giudiziale, il quale esplica il c.d. effetto negativo-preclusivo di ne bis in idem, che impedisce ogni tentativo di superare l’accertamento ivi contenuto. Per esperire (proficuamente) azione di regresso ex articolo 1299 c.c., è imprescindibile provare che il co-obbligato abbia provveduto all’adempimento dell’obbligazione solidale nei confronti del creditore. Analogamente, per esperire (proficuamente) azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., è imprescindibile provare il difetto di causa, i.e. la circostanza che rende il pagamento in questione non dovuto, e dunque un arricchimento indebito per colui il quale lo abbia ricevuto.
Responsabilità dell’amministratore di S.r.l. e divieto di ne bis in idem
Il socio non può proporre domanda di accertamento della responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c.c. e di risarcimento danni se, in un precedente giudizio, lo stesso amministratore è stato condannato per gli stessi danni causati nello stesso periodo ma tramite condotte diverse. Infatti il sistema di preclusioni previsto dall’ordinamento è riferito ad attività processuali destinate a rientrare nell’area disegnata dai limiti oggettivi del giudicato, cosicchè lo scattare delle decadenze interne al processo confina nell’area del non più deducibile in altri processi le attività ormai precluse in quel procedimento poichè consegnate irrevocabilmente all’autorità del giudicato futuro.
Competenza della sezione specializzata a conoscere della contraffazione di modello comunitario da parte di società con sede in altro Stato Membro e rilevanza del previo giudizio cautelare celebratosi in detto Stato
Nessun impedimento alla trattazione e decisione di un giudizio instaurato avanti ad un tribunale nazionale può derivare dal fatto che l’attrice abbia già svolto – con esito per essa negativo – un procedimento cautelare dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di altro Stato Membro avverso le medesime parti convenute in relazione alla contraffazione della stessa registrazione comunitaria azionata nei confronti dei medesimi prodotti contestati. Il richiamo ad una pretesa violazione del principio “ne bis in idem” non ha alcun fondamento. Tale principio preclude infatti l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. E’ documentale che il tribunale previamente adito si sia espresso negativamente sulle sole istanze cautelari avanzate dall’attrice e debba dunque ritenersi che detto rigetto non costituisca alcun giudicato formale tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. non essendo suscettibile di consolidarsi tra di esse in luogo di una sentenza che in sede di merito abbia deciso in via definitiva sulle domande di contraffazione.
La pronuncia del tribunale di altro Stato Membro non può dunque influire nè formalmente né sostanzialmente sulla possibilità per il tribunale nazionale di valutare in via autonoma la fondatezza delle domande svolte dall’attrice.
Il richiamo al forum rei e l’indubbia connessione tra le condotte delle società con sede legale in altro Stato Membro e quelle che hanno provveduto direttamente alla commercializzazione dei prodotti contestati nel territorio nazionale sono elementi idonei a radicare la competenza dinanzi al Tribunale competente in relazione alla sede di tali ultime società in relazione all’art. 33 c.p.c. e per ciò che attiene alle società estere anche in relazione all’art. 8, comma 1, Reg. 1215/12 con specifico riferimento alla particolare competenza propria delle Sezioni specializzate in materia di Impresa come stabilita dall’art. 4, comma 1 bis, d.lgs. 168/03.
L’ambito di competenza riservato al Tribunale nazionale in qualità di Tribunale dei disegni e modelli comunitari va delimitato agli atti di contraffazione commessi nel solo territorio nazionale a mente del comma 2 dell’art. 83 Reg. CE 6/02.
L’unico punto di riferimento per la valutazione della dedotta identità dei modelli di prodotto oggetto delle contestazioni svolte dalla società attrice con la registrazione comunitaria in titolarità di questa – sotto il profilo della riproduzione o meno della stessa impressione generale agli occhi del consumatore informato – è la registrazione comunitaria stessa, a prescindere dunque dall’aspetto dei prodotti che la titolare di essa abbia ritenuto di immettere sul mercato (In tale chiave di valutazione sono state giudicate del tutto irrilevanti le caratteristiche dimensionali – comunque non incidenti sull’aspetto complessivo del disegno registrato per le minime differenze evidenziate – nonché le diverse colorazioni e materiali impiegati in quanto non incidenti sulle forme oggetto di tutela comunitaria o addirittura il posizionamento del punto di iniezione del componente gas rispetto, rispetto al quale in effetti non appare percepibile quale rilievo possa investire in merito all’aspetto estetico del modello).
L’unica appropriata valutazione in chiave di interferenza dei modelli di prodotto oggetto di contestazione con la registrazione comunitaria in titolarità dell’attrice deve fondarsi sulla effettiva capacità delle forme dei prodotti contestati di integrare agli occhi del consumatore informato una effettiva ed apprezzabile diversità di impressione generale e di autonomia rispetto alle forme oggetto di tutela.
Efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo a seguito della rinuncia agli atti dell’opponente
La mancata opposizione al decreto ingiuntivo, cui deve logicamente assimilarsi l’opposizione proposta e rinunciata, ha efficacia di giudicato c.d. esterno e preclude, pertanto, ogni futura impugnazione negoziale avente a oggetto il contratto posto a fondamento della pretesa oggetto del decreto stesso. Infatti, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione (cosi come all’opposizione proposta e rinunciata) copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedente al ricorso per ingiunzione non dedotti con l’opposizione (in quanto non proposta ovvero proposta e rinunciata).
Ne bis in idem e responsabilità aggravata per abuso dello strumento processuale
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo.
Sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della parte, nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza [ LEGGI TUTTO ]
Giudicato, litispendenza e sospensione del giudizio
Tutelabilità del layout di locali commerciali e concorrenza sleale
In tema di layout di locali, la ripresa degli elementi di arredo di un locale, in mancanza di prova dell’originalità di tale arredo rispetto al panorama esistente, non è da sola idonea a integrare l’illecito concorrenziale, né [ LEGGI TUTTO ]
Collegamento contrattuale tra contratto di cessione di quota e contratto di cessione del ramo d’azienda. Trasferibilità di attestazione SOA. Cessione di quote e interessi moratori
Affinché possa configurarsi un collegamento contrattuale tra il contratto di cessione di quota di società e il contratto di cessione del ramo d’azienda (di cui la quota non è parte) è necessario che sussistano: (i) una “unitarietà dell’interesse globalmente perseguito”; [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per messa in liquidazione di società conseguita a false rappresentazioni di perdite in bilancio e ne bis in idem
Una volta passata in giudicato la sentenza che ha respinto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di un esercizio, confermandone la legittimità, non è più possibile agire contro gli amministratori per il risarcimento del danno derivato dalla falsa rappresentazione delle perdite in quel bilancio.
Le spese per operazioni esorbitanti dall’oggetto sociale non comportano responsabilità verso la società se imputate a saldo di crediti degli amministratori
L’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro con la società non osta al riconoscimento della qualifica di co-amministratore di fatto in presenza dei presupposti di esercizio continuativo, sistematico e in autonomia delle funzioni [ LEGGI TUTTO ]