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Tribunale di Catanzaro


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14 Gennaio 2020

Criteri per l’individuazione dell’amministratore di fatto di S.r.l.

La figura dell’amministratore di fatto ricorre nelle fattispecie nelle quali un soggetto non formalmente investito della carica si ingerisce egualmente nell’amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. Rilevano, in particolare, 1) l’assenza di una efficace investitura assembleare; 2)  una attività gestoria esercitata non occasionalmente ma continuativamente; 3) l’esercizio di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4)una autonomia decisionale – non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa e non subordinata – rispetto agli amministratori di diritto. Pertanto, si considera amministratore di fatto chi, senza valido titolo, gestisce, da solo o anche con l’amministratore formale, la società, esercitando un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto (sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale).

14 Gennaio 2020

Sull’interpretazione della clausola compromissoria: arbitrato rituale o irrituale?

Quanto alla clausola arbitrale contenuta in uno statuto sociale, in difetto di espressioni utili ad individuare la volontà dei soci di demandare agli arbitri un’attività negoziale di componimento in via transattiva di eventuali divergenze ovvero un’attività giurisdizionale sfociante in una decisione atta ad acquisire valore di sentenza, l’incertezza interpretativa va risolta nel senso che i soci abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale.

Impugnazione della deliberazione assembleare di esclusione del socio di cooperativa

Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea, va tenuta in considerazione non la totalità dei soci della cooperativa, bensì solo quella parte che gode del diritto di voto. Nel caso di delibera avente ad oggetto l’esclusione di soci della cooperativa, tra i soci aventi diritto di voto non rientrano quelli la cui esclusione è all’ordine del giorno, nonostante mantengano il diritto di intervenire in assemblea e di impugnare le delibere.

In particolare, qualora vengano messe ai voti due distinte deliberazioni di esclusione, ai due soci la cui esclusione è oggetto di deliberazione deve essere precluso non solo il voto sulla propria deliberazione di esclusione, ma anche su quella dell’altro socio: vi è infatti il rischio che ciascuno dei soci da escludere tenti, con l’esercizio del proprio diritto di voto, di raggiungere un fine diverso da quello sociale, consistente nell’influenzare l’esercizio del voto dell’altro socio da escludere al fine di ottenere da quest’ultimo il suo voto negativo nella delibera di esclusione che direttamente lo riguarda.

In presenza di una clausola statutaria che attribuisce al c.d.a. nel suo complesso il potere di convocare l’assemblea dei soci, deve ritenersi viziata (i.e. annullabile) la deliberazione dell’assemblea che è stata convocata ad opera di un solo membro del c.d.a., anche se si tratta del Presidente.

La declaratoria di annullamento della delibera assembleare ha efficacia ex tunc e natura costitutiva, in quanto va ad estinguere tutte le situazioni giuridiche create dalla delibera stessa; pertanto, gli effetti di tale declaratoria non si limitano a colpire la deliberazione che ne costituisce l’oggetto immediato e diretto, bensì si estendono anche alla collegata delibera, adottata nel corso della medesima riunione assembleare, con la quale sono state nominati i nuovi consiglieri, in sostituzione dei soci-consiglieri appena esclusi. L’annullamento di tale distinta, ma collegata, deliberazione non è preclusa dalla mancata specifica impugnazione della stessa, in quanto costante è sul punto l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale in caso di più deliberazioni successive nel tempo e in rapporto di dipendenza fra loro, impugnata la prima non sussiste l’onere di impugnare le successive.

Azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e decorrenza del termine di prescrizione

La norma dettata per le società per azioni dall’art. 2393 c.c., comma 4, c.c. deve essere letta in combinato disposto con la regola generale di cui all’art. 2395 c.c., secondo la quale la prescrizione, in ogni caso, “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, cosicché, costituendo il danno un elemento della fattispecie produttiva del diritto al risarcimento e non potendo la società agire prima che il danno si sia prodotto, se ne deve concludere che l’azione sociale di responsabilità si prescrive nei cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si sia prodotto ed esteriorizzato.