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20 Aprile 2022

Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.: profili processuali e natura del debito risarcitorio

L’art. 2476, co. 3, c.c. contempla un’ipotesi di sostituzione processuale che rende comunque necessaria la compartecipazione al giudizio della società titolare del credito risarcitorio, in quanto nel suo patrimonio confluirà la somma eventualmente liquidata all’esito positivo del giudizio, onde, la sua presenza attiva, con possibilità anche di resistere all’azione, si giustifica anche in ragione del brocardo nemo invitus locupletari potest.

Alla luce del disposto dell’art. 2476 c.c., chi non riveste il ruolo di legale rappresentante, socio e/o creditore della società non è legittimato in alcun modo ad agire per conto e/o in luogo di quest’ultima per far valere la responsabilità degli amministratori.

L’interesse richiesto per la legittimazione all’intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, co. 2, c.p.c.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – anche solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

23 Settembre 2020

Il terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte in giudizio non è titolare di un interesse tale da consentirgli di svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio medesimo

L’intervento in un giudizio da parte di un soggetto terzo che ha come unico legame con le parti in causa la parentela con i soci di una delle società coinvolte rappresenta un caso di interesse di mero fatto, che non attribuisce all’interveniente la legittimazione a svolgere un volontario adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.

Affinché un terzo possa intervenire, questi deve far valere – in relazione all’oggetto del processo o in dipendenza dal titolo in questo già dedotto – quantomeno una posizione  di interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l’interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. L’intervento deve dunque fondarsi su una posizione di diritto direttamente riconosciuta dall’ordinamento, rimanendo esclusi quegli interessi che, pur dotati di rilevanza soggettiva o morale, non possiedano tali caratteri.

Compenso degli amministratori di s.r.l. e intervento del socio ad adiuvandum

Al fine di comprendere se l’attività prestata dagli amministratori a favore di una s.r.l. abbia fatto sorgere per se stessa un diritto al compenso, oppure, se tale diritto sia comunque subordinato ad una votazione favorevole dell’assemblea, occorre indagare le norme di legge applicabili e lo statuto della società.

La remunerazione degli amministratori costituisce un diritto soggettivo perfetto avente natura disponile, tanto che ex art. 2389 comma 2 c.c. può essere costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o può essere assente qualora l’incarico sia prestato a titolo totalmente gratuito. A tal fine, deve essere accertata la natura onerosa o gratuita dell’incarico avuto riguardo in primo luogo all’atto di nomina dell’amministratore, poi allo statuto societario e infine alla votazione dell’assemblea.

Qualora non si rinvenga alcuna determinazione del compenso all’atto di nomina a tempo indeterminato degli amministratori e sia presente in statuto una clausola che disponga il compenso degli amministratori quale mera eventualità, tale diritto al compenso sorge solo a seguito di delibera assembleare favorevole in tal senso.

In linea di massima è ammissibile l’intervento in causa del socio di una società, il quale abbia un personale interesse al riconoscimento della bontà delle ragioni fatte valere in giudizio dalla società, ravvisandosi un interesse siffatto ogniqualvolta dall’accoglimento delle domande esperite contro la società possa derivare un depauperamento del patrimonio sociale, suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di partecipazione all’ente societario e, quindi, in un pregiudizio economico personale dei soci.

Nel caso in cui la mancata attribuzione del compenso sia da ricondurre alla volontà espressa dai soci intervenuti, sussiste un concreto interesse di tali soci ad intervenire, ove si consideri che il giudizio ha ad oggetto direttamente un rapporto endosocietario e che viene in gioco l’interpretazione dello statuto societario, destinato a trovare applicazione anche nei futuri rapporti sociali. Da un lato, dunque, sussiste il rapporto sostanziale tra società e soci e, dall’altro, vi è l’interesse ad impedire che le conseguenze della decisione possano riflettersi indirettamente sulla loro posizione.

2 Febbraio 2017

Impugnazione della delibera assembleare ad opera della società e intervento dei soci

Atteso che la società non può chiedere l’annullamento di deliberazioni riferibili alle assemblee dei propri soci ovvero l’accertamento della nullità delle stesse, l’inammissibilità [ LEGGI TUTTO ]

1 Febbraio 2016

Requisito di legittimazione attiva all’impugnazione di bilancio revisionato senza rilievi e rinuncia degli intervenuti

Il superamento della soglia di possesso qualificato prevista dall’art. 2434-bis c.c. per l’ipotesi di impugnazione di bilancio certificato da società di revisione sena rilievi integra un requisito di legittimazione, la cui sussistenza va accertata non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia. Pertanto, se [ LEGGI TUTTO ]