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Recesso del socio di s.a.s. e liquidazione della partecipazione

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell’art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all’esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l’assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l’apertura del secondo.

Il recesso del socio di una s.a.s. è atto unilaterale recettizio, la cui efficacia si produce non appena portato a conoscenza della società e gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa, ex art. 2193 c.c., nei confronti dei terzi e non invece nei confronti della società, che è parte del rapporto sociale. Inoltre, l’iscrizione dell’intervenuto recesso nel registro delle imprese compete all’amministratore nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2300 c.c.

Per quanto concerne la natura dell’obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, la stessa ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma dell’art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da mora debendi. Nel caso in cui il creditore rivesta la qualità di imprenditore commerciale, pur potendosi presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta, il creditore ha l’onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi.

6 Ottobre 2015

Scioglimento di s.a.s. per morte del socio accomandante e omessa ricostituzione della pluralità dei soci

In una società in accomandita semplice, il venir meno di una categoria di soci e la sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2323 cc non determina l’estinzione della società ma il suo scioglimento, evento che non interferisce in alcun modo sulla circolazione delle partecipazioni sociali, che ben possono essere alienate anche [ LEGGI TUTTO ]

20 Aprile 2015

Condizioni di efficacia della dichiarazione di recesso di un socio da una società di persone

La dichiarazione di recesso del socio da una società di persone è inefficace se non è portata a conoscenza di tutti i soci. Essa non richiede forme particolari sì che essa ben può essere contenuta nell’atto di citazione con il quale il socio [ LEGGI TUTTO ]

Diritto dell’accomandante alla liquidazione della quota

Il diritto del socio a ricevere i beni sociali nella parte a lui spettante è subordinato alla fase della liquidazione, nella quale si possono accertare debiti da pagarsi prima della estinzione. Non sussiste un diritto [ LEGGI TUTTO ]

13 Novembre 2013

Responsabilità del socio accomandatario per cattiva gestione degli affari sociali e mancato rispetto delle obbligazioni tributarie. Liquidazione della quota.

Il mancato rispetto dei compiti minimi che discendono dalla qualità di socio accomandatario/amministratore, quali la non osservanza delle obbligazioni di natura tributaria,  legittima il socio accomandante ad avvalersi dell’azione di responsabilità e ad esercitare [ LEGGI TUTTO ]