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Art. 671 c.p.c.
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18 Novembre 2019

Qualificazione dei versamenti dei soci in favore della società

I versamenti che i soci effettuano in favore della società possono avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo della società di restituire entro un dato termine la somma ricevuta, oppure a titolo di versamento, che confluisce in un’apposita riserva “in conto capitale” e non è quindi iscritto tra i debiti. Tale secondo tipo di contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non al momento dello scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio id liquidazione e comunque successivamente al soddisfacimento dei creditori sociali, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che si sono sottesi. è stato peraltro precisato che ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura della qualificazione debba essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio: infatti questo è soggetto all’approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. Civile, sez. I, 23/03/2017 n. 7471).

31 Luglio 2019

Azione di responsabilità dei creditori sociali e termine di prescrizione

La pretesa risarcitoria dei creditori sociali ex art. 2476 c.c., sesto comma, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..

Tale termine decorre dal momento in cui il danno – vale a dire l’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla soddisfazione del credito – è conoscibile dal creditore terzo; la conoscibilità del danno può pertanto coincidere con il deposito nel Registro delle Imprese del bilancio sociale dal quale risulta il valore negativo del patrimonio netto.

28 Maggio 2019

Non vi è periculum se le condotte addebitate all’amministratore di società fallita sono diverse da quelle distrattive

In un procedimento cautelare di sequestro conservativo, non è ravvisabile il requisito del periculum in mora di dispersione del patrimonio in danno dei creditori, se all’amministratore di una società fallita, che cede il proprio immobile alla moglie in virtù di accordi di separazione dei coniugi, vengono addebitate condotte del tutto diverse da quelle distrattive del patrimonio sociale in danno dei creditori e diverse da quelle volte a sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei creditori.

3 Aprile 2019

Eccezione di difetto di competenza territoriale. Requisiti del sequestro conservativo.

L’azione di responsabilità sociale e dei creditori proposta dalla curatela fallimentare ex art. 146 l.fall. non è azione di massa sorgente dal fallimento e sfugge pertanto alla vis attractiva ex art. 24 L.F. del Tribunale che ha dichiarato il fallimento stesso.

L’art. 671 consente al creditore ad astringere con vincolo di indisponibilità – funzionale al successivo pignoramento – i beni del proprio debitore, laddove convinca il giudice della fondatezza del proprio timore di perdere la garanzia del credito: garanzia che, nel linguaggio tecnico-giuridico dei codici del 1940/1942, è quella patrimoniale generica offerta ai creditori da tutti i beni diritti e valori che, attualmente o in futuro, compongano il patrimonio di una persona fisica o giuridica. Costituiscono condizioni cautelare del sequestro conservativo:

i. che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o almeno rischi di assottigliarsi quantiqualitativamente, e questo per condotte dispositive del debitore o per l’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori;
ii. che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o all’indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte.

27 Marzo 2019

Criteri oggettivi e soggettivi per la concessione di sequestro conservativo

Nel concedere un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento a (i) criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, ovvero (ii) criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, con l’unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento; censurando, di converso e conseguenza, il ricorso ad astratte petizioni di principio e palesi tautologie ogniqualvolta manchi, nei motivi del ricorso, alcun accenno a precisi e concreti fattori oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l’imminenza della dispersione del patrimonio.

La capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l’applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma stessa. D’altro canto, tra i criteri soggettivi assume particolare rilievo l’abitualità del debitore nel tenere condotte illecite, contrattuali o meno che siano; ovvero la natura di quest’ultime, qualora rivestano caratteristiche di particolare disvalore giuridico (ad esempio perché integrano anche gli estremi di un reato punito dalla legge penale).

Responsabilità degli amministratori per mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e danno risarcibile

Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge, ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato all’evidenza, non già dalla misura del “falso”, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi di sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.

Il danno oggi non viene più dunque automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, a meno che non si dimostri che il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori.

Non è sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità degli amministratori, addurre che l’evento dannoso è pari al disavanzo fallimentare, bensì occorre dimostrare non solo la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge ma anche la correlazione tra tali violazioni e il pregiudizio arrecato alla società. In altri termini, il danno arrecato dagli amministratori responsabili di violazioni della legge e dello statuto va “debitamente provato e quantificato in relazione al concreto pregiudizio arrecato da ciascun atto di mala gestio”.

18 Marzo 2019

Presupposti del sequestro conservativo

La considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio.

16 Gennaio 2019

Contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005 e (non) ricorrenza del periculum in mora ai fini del sequestro conservativo

Perché possa essere accolta la richiesta cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. devono ricorrere univoci e tranquillanti elementi in tema di periculum sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo.

Quanto al piano oggettivo del periculum, la considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio [nel caso di specie, l’istanza cautelare era stata formulata a fronte della conclusione da parte del convenuto di un contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005; il Tribunale ha escluso la ricorrenza del periculum anche dal punto di vista soggettivo, in quanto: i) la facoltà della banca finanziatrice di procedere direttamente alla vendita dell’immobile non pareva connessa ad alcuno specifico intento in frode dei creditori messo in atto dal convenuto, tenuto conto delle caratteristiche normative della suddetta tipologia di contratto derogative della disciplina esecutiva a fini di favor di uno strumento di finanziamento riservato a persone anziane e aventi l’esigenza di conservare l’uso abitativo di immobile di proprietà; ii) appariva verosimile la versione dei fatti fornita dal convenuto con riguardo all’esigenza di reperire fondi per sostenere costi di assistenza di una famiglia composta solo di persone anziane e avente necessità di conservare l’uso abitativo della casa di proprietà; iii) il contratto in discorso era stato concluso a distanza di anni rispetto al successivo fallimento].

7 Dicembre 2018

Sequestro conservativo di beni nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore e interposizione fittizia di persona. Rilevanza nel processo civile delle risultanze emerse nel procedimento penale

Secondo una interpretazione estensiva dell’art. 2905 c.c., che valorizza la finalità di tutela sostanziale sottesa alla norma, diretta ad assicurare la fruttuosità di una successiva esecuzione forzata e ad impedire la fraudolenta dispersione dei beni oggetto degli atti in contestazione, anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra al pari della revocatoria nel campo di applicazione dell’art. 2905 comma 2 c.c. e consente al creditore di proporre istanza di sequestro conservativo sui beni oggetto dell’atto che si assume essere simulato. [ LEGGI TUTTO ]