Presupposti del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo, com’è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale c.d. generica (vale a dire quella apprestata ai propri creditori, ex art. 2740 co. 1° c.c., da tutti i beni presenti e futuri del debitore) concesso al creditore che abbia fondato timore di perderla (art. 671 c.p.c.), o quantomeno -nella corrente interpretazione giurisprudenziale- di vederla assottigliarsi per atti dispositivi del patrimonio che il debitore abbia posto in essere o stia per compiere: [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti per la concessione di sequestro conservativo
Si ritiene rilevante, ai fini della concessione di un sequestro conservativo, (i) per quanto riguarda il fumus boni iuris, l’indebita prosecuzione dell’attività di impresa dopo che il capitale di una S.r.l. sia stato integralmente eroso, nonché l’irragionevolezza di alcuni acquisti (e.g. una vettura, bene non indispensabile per la società), data la situazione negativa degli indici di bilancio; (ii) per quanto riguarda, invece, il periculum in mora, la circostanza, per i resistenti, dell’ammissione al passivo del fallimento di loro crediti da lavoro dipendente e assimilato, di imminente soddisfazione a mezzo di riparto a favore dei crediti privilegiati, nonché, sul piano oggettivo, la sproporzione tra i patrimoni dei resistenti e il petitum risarcitorio.
Sulla sussistenza dei presupposti per la concessione di sequestro conservativo
Si ritiene rilevante, ai fini della concessione del sequestro conservativo, (i) per quanto riguarda il fumus boni iuris, la condotta dell’amministratore unico di una S.r.l. che abbia trasferito un progetto immobiliare (per la cui realizzazione era sorta la società stessa) ad un parente (nel caso di specie, alla madre), svuotando la S.r.l. di asset ma, al contempo, violando i propri basilari obblighi gestori, continuando a gravarla di costi divenuti estranei all’oggetto sociale e provvedendo, nel frattempo, ad effettuare pagamenti preferenziali nei confronti di se stesso e della madre, con conseguente pregiudizio per la massa dei creditori; (ii) per quanto riguarda invece il periculum in mora, il timore in ordine alla dispersione della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni immobili del convenuto, alla luce degli atti di disposizione patrimoniale già posti in essere nei mesi precedenti dal convenuto stesso sia rispetto a immobili di sua proprietà che di proprietà della S.n.c. di cui è socio unico.
Presupposti per la concessione di sequestro conservativo
Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo penale possono coesistere, dovendo quest’ultimo colpire le “le cose pertinenti al reato per cui si procede” per l’ipotesi di “esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d’altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime” ed è finalizzato allo loro confisca in pro dello Stato.
Presupposti del sequestro conservativo
La considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio.