Esperimento unitario da parte del curatore fallimentare dell’azione sociale di responsabilità e di quella riconosciuta al ceto creditorio
Sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella (di cui all’art. 2394 del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2476, comma 6, del codice civile, per le società a responsabilità limitata) riconosciuta al ceto creditorio – rappresentato, post fallimento, dal curatore – nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi su di essi incombenti in vista della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, possono essere esperite unitariamente dalla curatela fallimentare, ma non per questo motivo perdono le rispettive distinzioni quanto a presupposti e termini prescrizionali, ben potendo, in particolare, essere prescritta l’una ma non anche l’altra.
Azione di responsabilità dei creditori sociali e termine di prescrizione
La pretesa risarcitoria dei creditori sociali ex art. 2476 c.c., sesto comma, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..
Tale termine decorre dal momento in cui il danno – vale a dire l’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla soddisfazione del credito – è conoscibile dal creditore terzo; la conoscibilità del danno può pertanto coincidere con il deposito nel Registro delle Imprese del bilancio sociale dal quale risulta il valore negativo del patrimonio netto.
Dichiarazione del condebitore di adesione alla transazione e dies a quo ai fini della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304 co. 1° c.c. integra esercizio di un diritto potestativo sostanziale esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza; il che implica che, una volta esercitato tale diritto [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del creditore ex art. 2476, co. 6, per atti degli amministratori
Questioni in tema di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti di amministratori di s.r.l.
In caso di fallimento della società, l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. spetta, a norma dell’art. 146 l.f., in via esclusiva al curatore fallimentare, quale soggetto legittimato a intraprendere, a tutela del ceto creditorio, le azioni “di massa” [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità dei creditori di s.r.l.
L’azione di responsabilità per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale spetta anche ai creditori di società a responsabilità limitata. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per condotte distrattive
La responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società stessa ha natura contrattuale. [ LEGGI TUTTO ]
Carenza di legittimazione ad agire del curatore fallimentare per il risarcimento dei danni subiti dai creditori di società eterodiretta a seguito di pagamenti preferenziali
Il curatore fallimentare non è legittimato ad agire ex artt. 2393, 2394, 2394-bis, 2476 e 2497 c.c. ed art 146 l. fall. per il risarcimento del danno sofferto dai creditori a seguito di pagamenti c.d. “preferenziali” effettuati, in violazione della par condicio creditorum, da amministratori o liquidatori di una società [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per operazioni in conflitto di interesse e per distrazione di risorse sociali
All’amministratore (o ai prossimi congiunti dello stesso) non è impedito di essere controparte contrattuale della società; tuttavia la presenza di un conflitto di interesse impone che egli proceda nell’interesse della società ad una rigorosa valutazione dei beni [ LEGGI TUTTO ]
Opponibilità al curatore fallimentare della clausola compromissoria e del lodo arbitrale intervenuto in tema di responsabilità sociale degli amministratori
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..