Diligenza dell’amministratore nella stipulazione di un contratto poi oggetto di contenzioso
Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di amministratore di società per azioni (ex artt. 2392 e 2393 c.c.) la quale abbia ad oggetto il ristoro dalle conseguenze pregiudizievoli derivate alla società da un contenzioso avente avuto ad oggetto un contratto stipulato dall’amministratore stesso allorquando, essendo oggetto del sindacato giudiziale la modalità con cui egli abbia proceduto a concludere il contratto, la condotta tenuta e le scelte effettuate nella fase patologica del rapporto contrattuale con la controparte, le scelte dell’amministratore non risultano ex ante irragionevoli né eccessivamente rischiose per la società essendo decisioni sostenute da un’adeguata informazione risultante anche dalla previa consultazione con il legale della società e con gli altri consiglieri di amministrazione, nonché da una forte ragione economica, maggiormente tutelante gli interessi della società. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità sociale: onere della prova e BJR
L’azione di responsabilità sociale è volta a far valere la responsabilità di natura contrattuale dell’amministratore nei confronti della società e pertanto è onere del creditore (la società) allegare il titolo da cui sorge il proprio credito e l’inadempimento del debitore (l’amministratore), mentre spetta a quest’ultimo, per non incorrere in responsabilità, dare prova di aver adempiuto correttamente all’obbligazione assunta.
Azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l., prosecuzione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del socio attore e presupposti per la revoca degli amministratori ex art. 2476, co. 3, c.c.
Nell’ambito di un giudizio di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. intentato da un socio, nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., il successivo venir meno della qualità di socio in capo all’attore se, da un lato, configura una ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, dall’altro, non determina, in concreto, l’impossibilità di proseguire il procedimento allorché la società si sia autonomamente costituita a mezzo del nominato curatore speciale, sostenendo direttamente l’iniziativa del socio (nel caso di specie, la società costituitasi in giudizio a mezzo del procuratore speciale ha concluso chiedendo al Tribunale di “assumere tutti gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari o anche solo utili” nell’interesse della società).
Questioni in tema di legittimazione processuale alla prosecuzione del giudizio interrotto per decesso dell’attore, legittimazione all’esercizio del voto relativo a quote oggetto di pignoramento in difetto della nomina di un custode e responsabilità dell’amministratore di s.r.l.
In virtù dell’effetto retroattivo dell’accettazione dell’eredità previsto dall’art. 459 c.c., sussiste la legittimazione processuale degli eredi di un socio di s.r.l. che si siano costituiti, per la prosecuzione del giudizio di responsabilità [ LEGGI TUTTO ]