Annullamento del contratto stipulato dall’amministratore di s.r.l. in conflitto d’interessi
Una società di capitali è un soggetto giuridico distinto dai suoi soci e titolare di un suo patrimonio; essa è debitrice verso i soci del capitale che essi hanno conferito, ma né i soci né i suoi amministratori possono disporre del patrimonio sociale, prelevando somme a loro piacimento che non sono affatto di loro spettanza.
Il contratto stipulato dall’amministratore della società a responsabilità limitata con se stesso, in conflitto di interessi, senza alcuna utilità per la società, è annullabile. All’annullamento segue, ordinariamente, un obbligo restitutorio, maggiorato degli interessi legali, trattandosi di debito di valuta, e non della rivalutazione monetaria, se non dimostrato un danno ulteriore.
Annullabilità per conflitto di interessi del contratto di cessione di quote
Il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest’ultimo predeterminato.
Azione di annullamento per errore del contratto avente ad oggetto quote sociali di S.r.l.
Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società non sono del tutto estranei all’oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali e, pertanto, la differenza tra l’effettiva consistenza del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c.
Benchè il suddetto principio sia stato enunciato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 22790/2019) esplicitamente con riguardo all’azione di risoluzione di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione del contratto per mancanza nell’oggetto delle qualità promesse o essenziali), lo stesso principio non può che ritenersi riferito anche all’azione di cui all’art. 1427 c.c. (annullamento per errore che cade sopra una qualità essenziale dell’oggetto), sia perché il requisito richiesto per la fondatezza delle due azioni (il fatto che l’oggetto del contratto abbia qualità differenti da quelle che avrebbe dovuto avere, in quanto esplicitamente promesse o in quanto determinanti il consenso e quindi essenziali) è il medesimo, sia perché anche sentenze precedenti lo hanno affermato sempre con riferimento sia all’azione di cui all’art. 1497 c.c. sia all’azione di cui all’art. 1427 – 1429 c.c. [nella specie tuttavia la Corte conferma la decisione di primo grado che aveva respinto l’azione di annullamento].
Efficacia della delibera assembleare invalida ai soli fini di cui all’art. 2377, comma 8, c.c.
L’invalidità accertata incidenter tantum – ai soli fini di cui all’art. 2377, comma 8, c.c. – della delibera assembleare successiva a quella impugnata, non è idonea a privarla in via generale della efficacia sua propria, essendo tale valutazione idonea solo ad eliderne la valenza per così dire sanante rispetto alla invalidità della delibera impugnata.
Inammissibilità della domanda di annullamento della delibera assembleare per difetto di quorum
Riporto di utili a nuovo e abuso di maggioranza
L’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore unico e delle socie di srl nella stipula ed esecuzione di accordi per l’ingresso nella compagine di una società
Sopravvenuta carenza di legittimazione all’impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione di srl e soccombenza di parte attrice
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento delle deliberazioni degli organi assembleare o amministrativo di società di capitali ai sensi degli artt. 2377 o 2479-ter e 2388 c.c., è richiesta, in capo agli attori, la presenza della qualità, rispettivamente, di soci e di amministratori [ LEGGI TUTTO ]
Modificazioni statutarie in società cooperativa
La mancata indicazione nel verbale di assemblea di società cooperativa della qualifica di cooperatore o finanziatore dei soci intervenuti all’adunanza integra un vizio di annullabilità e non di nullità. Il suddetto adempimento non è necessario quando vi sia un’unica categoria di soci. [ LEGGI TUTTO ]
Annullabilità del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto d’interessi
Qualora l’amministratore in conflitto d’interessi stipuli un contratto dannoso per la società, la domanda giudiziale volta a farne dichiarare l’annullamento deve essere proposta dalla società nei confronti della controparte contrattuale e non nei confronti dell’amministratore stipulante, il quale [ LEGGI TUTTO ]