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Nullità del bilancio di esercizio di una s.r.l. per mancanza di veridicità

Le appostazioni inserite nel bilancio di esercizio di una s.r.l. devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, come previsto dall’art. 2423 c.c., applicabile alle società a responsabilità limitata in virtù del richiamo dell’articolo 2478 bis c.c.
Ne consegue che eventuali appostazioni illegittime [nella fattispecie, la mancanza di veridicità di un credito], che comportino una censura netta tra il dato rappresentato ed il risultato effettivo, determinano la nullità del bilancio e della delibera assembleare che l’ha approvato.

Regime decadenziale dell’eccezione di arbitrato e invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata – che devolve agli arbitri tutte le controversie insorgenti tra la società e i soci ovvero tra i soci medesimi – non opera in via automatica come limite di giurisdizione del giudice ordinario. Il relativo difetto di competenza può essere fatto valere quale eccezione di parte in senso stretto che, come tale, soggiace al doppio regime decadenziale degli artt. 38, comma 1, e 167 c.p.c. Ne discende che la parte convenuta che intende sollevare tale eccezione ha l’onere di farlo con la comparsa di risposta: se depositata oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c., l’eccezione di arbitrato risulterà tardiva e dovrà essere dichiarata inammissibile.

La delibera assembleare approvata a maggioranza può essere considerata abusiva esclusivamente quando risulti che il voto dei soci dominanti sia stato esercitato in modo arbitrario o fraudolento, con l’unico scopo di perseguire interessi personali divergenti dall’interesse sociale ovvero di ledere i diritti partecipativi o patrimoniali degli altri soci. In mancanza di tali elementi, il controllo giudiziale non può estendersi ai motivi interni che hanno indotto la maggioranza a votare in un certo modo. Il limite alla libertà di voto dei soci è individuato nel dovere di buona fede oggettiva, che consente di perseguire legittimamente un proprio interesse, purché non si arrechi un danno ingiustificato agli altri soci o alla società. Di conseguenza, una deliberazione che, pur avversata dal socio di minoranza, esponga compiutamente le ragioni economiche e giuridiche del proprio contenuto deve ritenersi conforme all’interesse sociale e, pertanto, insuscettibile di censura.

3 Gennaio 2025

Sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell’impugnazione di delibera assembleare sostituita da altra non tempestivamente impugnata

Nelle società a responsabilità limitata, qualora, nel corso del giudizio, la delibera assembleare impugnata venga sostituita da una nuova deliberazione dotata di autonoma efficacia – ancorché viziata – che non sia stata a sua volta tempestivamente impugnata in via principale, sopravviene, in capo all’impugnante, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. L’eventuale accoglimento della domanda non potrebbe infatti garantire all’impugnante un risultato utile, ovvero il conseguimento di alcun bene della vita.
L’interesse ad agire rappresenta una condizione dell’azione che deve sussistere per tutta la durata del processo; la sua eventuale carenza sopravvenuta deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

I vizi di natura procedimentale delle delibere assembleari delle S.r.l. – come la fissazione del medesimo giorno per la prima e la seconda convocazione dell’assemblea dei soci – devono essere impugnati, a pena di decadenza, entro 90 giorni ai sensi dell’art. 2479ter, comma 1, c.c., non rientrando tra le ipotesi di nullità previste dal comma 3 del medesimo articolo.

Nel caso di impugnazione di delibera assembleare, non sussiste automaticamente un conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante tale da giustificare la nomina di un curatore speciale; la legittimazione processuale permane quindi in capo all’organo gestorio.

14 Novembre 2024

Inefficacia del contratto concluso dall’amministratore nominato con delibera invalida

Il contratto di compravendita concluso dall’amministratore nominato con delibera viziata è da ritenersi inefficace, ma la causa di invalidità della nomina dell’amministratore non è opponibile ai terzi dopo la pubblicità, salvo che la società non dimostri che il terzo ne era a conoscenza.

24 Luglio 2024

Cessazione della materia del contendere per assunzione di delibera sostitutiva

L’assunzione, da parte della società, di delibera sostitutiva, ai sensi dell’art. 2377, co. 8 c.c., provoca la cessazione della materia del contendere nell’instaurato giudizio avente ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera poi sostituita.

19 Luglio 2024

Delibera di esclusione del socio: valida se i motivi sono espressamente indicati nella deliberazione

Nel giudizio di impugnazione avverso la delibera di esclusione, l’indagine deve essere limitata ai motivi espressamente indicati nella deliberazione non potendo essere indicati altri ex post in giudizio.

Le clausole di esclusione del socio, previste dall’atto costitutivo, devono essere definite in modo chiaro e ancorate a parametri oggettivi preventivamente determinati, ossia devono consentire di conoscere in anticipo quali siano le condotte incompatibili con la conservazione del rapporto sociale, garantendo così al socio escluso la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede di opposizione.

6 Giugno 2024

Invalidità della delibera assembleare sull’aumento dei compensi degli amministratori per conflitto di interessi

È invalida ai sensi dell’art. 2479 ter la delibera avente ad oggetto l’aumento dei compensi degli amministratori, assunta con il voto determinante del socio di maggioranza che riveste anche la carica di amministratore ogniqualvolta il compenso risulti di misura sproporzionata ed irragionevole rispetto alle dimensioni dell’impresa e all’impegno richiesto per la sua gestione o al risultato economico dell’attività.

Difatti, la configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall’art. 2479 ter comma 2 c.p.c. presuppone che:

(i) il socio che esprime il voto sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società

(ii) e la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente il solo conflitto di interessi a giustificare l’annullamento delle deliberazione.

Dunque, il socio di maggioranza che riveste anche la carica di amministratore, portatore dell’interesse personale a percepire la retribuzione più elevata, versa necessariamente in posizione di conflitto di interessi con la società, interessata, invece, al massimo contenimento dei costi di esercizio dell’impresa. Peraltro, nella valutazione dell’annullabilità della deliberazione determinativa del compenso del socio amministratore adottata con il suo voto determinante è essenziale, quindi, l’accertamento della sproporzione ed irragionevolezza del compenso attribuito che, aggravando ingiustificatamente i costi dell’esercizio dell’impresa comune, costituisce sintomo inequivocabile del pregiudizio per l’interesse sociale.

 

10 Novembre 2023

Invalidità della delibera assembleare sul compenso degli amministratori per conflitto di interessi

L’inadeguatezza, l’incongruità e l’incompatibilità, valutate sotto plurimi profili, degli emolumenti stabiliti per gli amministratori sono, per natura, entità e conseguenze, di per sé sufficienti ad integrare gli estremi del conflitto di interessi. È perciò invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 2, c.c., una delibera assembleare assunta con il voto determinante dei soci di maggioranza, nella contemporanea veste di amministratori, che attribuisca a questi ultimi un compenso del tutto inadeguato rispetto all’attività gestoria demandata agli stessi nonché irragionevole e sproporzionato rispetto alla situazione economico-finanziaria della società e alle sue caratteristiche dimensionali.

Il positivo accertamento dell’irragionevolezza e/o incongruità dei compensi prospetta un conflitto di interessi in ragione dell’identità soggettiva tra i soci il cui voto favorevole ha reso possibile l’assunzione della delibera assembleare e gli amministratori che ne hanno tratto beneficio, e quindi determina l’invalidità della delibera assembleare in merito alle statuizioni relative alla determinazione dei compensi a favore degli amministratori (nella specie il Tribunale, sulla base di una CTU, ha ritenuto incongruo il compenso degli amministratori determinato in una misura di circa il 15% del valore della produzione della società, anche in considerazione della modesta attività effettivamente richiesta).

9 Ottobre 2023

Sulla legittimazione del singolo componente del CdA a impugnare la delibera assembleare di s.p.a.

Il potere, riconosciuto agli amministratori di s.p.a. dall’art. 2377, co. 2, c.c., di impugnare le deliberazioni dell’assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, spetta al CdA e non agli amministratori individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell’organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso. Una legittimazione del consigliere di amministrazione all’impugnazione della delibera assembleare può sussistere qualora questi venga immediatamente leso in un suo diritto dalla delibera stessa: il singolo componente del CdA è legittimato a impugnare per l’annullamento esclusivamente la decisione dell’assemblea che abbia leso la sua posizione individuale.

L’elenco delle materie da trattare all’ordine del giorno dell’assemblea deve essere redatto in modo sintetico e comprende, quindi, anche argomenti impliciti, presupposti, conseguenziali o accessori rispetto a quelli specificamente previsti [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nel punto dell’o.d.g. relativo a “Revoca deleghe e poteri attribuiti all’amministratore delegato. Determinazioni” fosse implicita la discussione sulla decadenza dell’amministratori, poiché l’argomento non sarebbe di competenza dell’assemblea ove la revoca delle deleghe non dipendesse a monte da una causa di cessazione dell’amministratore delegato dalla carica gestoria].