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28 Luglio 2023

Opponibilità del trasferimento di partecipazioni di s.r.l.

Il trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, in forza del principio di libertà delle forme, è valida ed efficace nei rapporti tra le parti in virtù del semplice consenso legittimamente manifestato, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, mentre, per la sua opponibilità alla società è richiesta la forma di cui all’art. 2470 c.c. Pertanto, in caso di alienazione della stessa quota di s.r.l. con successivi atti a soggetti diversi, prevale chi per primo ha effettuato in buona fede l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, anche se il suo titolo è di data posteriore (così il terzo comma dell’art. 2470 c.c.).

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14 Luglio 2023

Azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare

Per effetto del fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, all’esercizio della quale è legittimato in via esclusiva il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l.fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). Quanto all’azione sociale di responsabilità, anche se esercitata dal curatore fallimentare, essa ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all’art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all’amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell’azione de qua consegue che, mentre sull’attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi; incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. In sintesi, l’inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo. Di contro, l’azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

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14 Luglio 2023

Responsabilità degli amministratori di società cooperativa per atti di mala gestio

Ai sensi dell’art. 2392 c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale che impone l’obbligo a chi agisce in responsabilità di provare l’inadempimento, il danno ed il nesso eziologico; per contro incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. La responsabilità risarcitoria dell’amministratore deve essere correlata non ad una qualunque condotta illecita od omissione delle cautele ed iniziative dovute per legge e per statuto, ma soltanto a quelle condotte di mala gestio che, oltre ad integrare violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore in forza della carica rivestita, risultino foriere di danni per il patrimonio sociale: in altre parole, la parte che agisce in giudizio ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanza, non potendosi limitare ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente ai risultati negativi delle scelte gestorie. Per quanto attiene al profilo soggettivo vale la presunzione ex art. 1218, per cui spetta al convenuto, per esonerarsi da responsabilità, provare che l’inadempimento non è a lui imputabile. La valutazione della diligenza impiegata deve essere effettuata con giudizio ex ante e non ex post, dovendosi prendere in considerazione le circostanze, oggettive e soggettive, esistenti al momento in cui sono stati posti in essere gli atti a cagione dei quali la società ha subito il pregiudizio. [ Continua ]
3 Gennaio 2024

Attività del revisore e responsabilità per c.d. perdita di chance

L’attività di revisione è preordinata a svolgere un controllo in relazione alla regolarità formale e sostanziale delle operazioni contabili effettuate sui fatti di gestione e sul bilancio da parte della società revisionata, rilasciandone all’esito la relativa attestazione. Tale attività è, dunque, costituita da un complesso di verifiche allo scopo di esprimere un giudizio indipendente e veritiero sull’attendibilità della documentazione contabile e di bilancio del soggetto oggetto di verifica. Tale opera è volta, in esecuzione di un rapporto di carattere privatistico, a realizzare l’interesse pubblico della protezione dei mercati. L’attività di revisione è delineata dall’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, che ne regolamenta gli obblighi, tra i quali rientra la verifica, strumentale alla prestazione principale del revisore, della regolare tenuta della contabilità della società soggetta a revisione, nonché la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabile. Comporta verso i singoli risparmiatori ed investitori responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 e 2409-sexies c.c., essendo ricompresa nell’alveo della responsabilità da informazione non corretta sul mercato, rispondendo ad una necessità di controllo avvertita dall’intera società attraverso la tutela dell’ordinata conduzione del mercato. Il soggetto che si ritiene danneggiato dalla condotta del revisore deve allegare di essersi determinato a non effettuare il disinvestimento a ciò indotto dalla relazione del revisore che ha espresso parere favorevole di bilanci non veritieri e da altre informazioni fuorvianti veicolate prima della decisione di non smobilitare il proprio pacchetto azionario. La vittima è tenuta a provare la specificità di tali circostanze, nonché l’idoneità di esse a trarlo in inganno; in particolare, il riferimento all’incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità ex art 2395 c.c., importa un esame rigoroso del nesso di causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del più probabile che non. Chi si duole dei dati contabili e di bilancio in quanto confortati dal revisore è tenuto ad allegare e, poi, a dimostrare anche l’idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia. Sono dunque elementi della fattispecie di responsabilità civile del revisore verso i terzi: (i) l’inadempienza degli obblighi propri del revisore legale; (ii) l’esistenza del danno; (iii) il nesso causa-effetto tra quest’ultimo e il presunto comportamento illecito del professionista incaricato. Nel caso di perdita di chance, il nesso causale che deve essere dimostrato dall’attore è ipotetico, giacché è di natura ipotetica il nesso che si predica tra l'assenza dell'illecito (che invece si è verificato) e la esistenza della chance (che invece è venuta meno o non si è verificata); il giudice è tenuto quindi a formulare una prognosi postuma, ricostruendo la situazione ipotetica che si sarebbe verificata in assenza dell'illecito. Il soggetto che si dichiara vittima dell’illecito deve quindi provare, da una parte, l’esistenza reale di una chance e, dall’altra, che tale chance sia venuta meno per effetto diretto del comportamento illecito, seppure utilizzando il criterio civilistico della c.d. probabilità prevalente. [ Continua ]

Responsabilità dell’amministratore per condotte distrattive ed omesso versamento di imposte

Nel caso di responsabilità dell’amministratore per omesso versamento di imposte, il danno risarcibile non coincide con le imposte non versate (che, siccome dovute, rappresentano un debito titolato, che non diventa danno solo per il fatto di essere rimasto inadempiuto) ma è pari all’importo delle sanzioni, spese esecutive ed aggi, che non sarebbero stati applicati se l’amministratore avesse ottemperato tempestivamente all’obbligo di versamento delle imposte. [ Continua ]

Responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività economica dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

Nel caso cui gli amministratori, convenuti nel giudizio di responsabilità per illecita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, oppongano rifiuto alla richiesta del ctu di acquisire la documentazione contabile mancante, tale carenza di documentazione va a discapito degli amministratori stessi. Invero, non vi è un obbligo per la società di depositare tutto quanto in suo possesso, essendo sufficiente depositare quei documenti che possono fondare una domanda di risarcimento per inadempimento del mandato; è invece interesse degli amministratori che le scritture contabili siano integralmente depositate, poiché è solo attraverso esse che possono giustificare i movimenti finanziari e patrimoniali della società e dimostrare la correttezza del loro operato. In questa ipotesi di responsabilità, è perfettamente legittima l'applicazione del criterio della differenza fra i patrimoni netti ai fini della quantificazione del danno. [ Continua ]
14 Luglio 2023

Richiesta di sequestro conservativo dei beni dell’amministratore di s.r.l.

Ai fini della concessione del sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.  Il requisito del fumus deve essere inteso come la dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria. Il periculum in mora consiste nel timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore (nel caso di specie la richiesta di sequestro sui beni di un amministratore di S.r.l. promossa dal socio a fronte dell'asserito depauperamento del patrimonio sociale era stata rigettata per assenza del requisito del fumus boni juris, posto che il ricorrente si era limitato ad allegare un comportamento distrattivo dell’amministratore, documentato solo da una denuncia presentata ai Carabinieri, senza dunque assolvere ad un onere di allegazione puntuale e di riscontro documentale idoneo a provare quanto sostenuto).   [ Continua ]
29 Giugno 2023

La responsabilità per attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

L’art. 2497 c.c. prevede una azione di responsabilità che può essere esercitata dai creditori sociali della società eterodiretta (e, in caso di fallimento, dal curatore) nei confronti dell’ente o della società che ha abusato dell’attività di direzione e coordinamento, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio conseguente alla lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale, lesione di cui risponde solidalmente (oltre chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio nei limiti del vantaggio conseguito) anche “chi abbia preso parte al fatto lesivo”, cioè gli amministratori della controllante e della controllata che hanno elaborato ed attuato le direttive lesive. La direzione e coordinamento rilevante ex art. 2497 c.c. si realizza per il solo fatto del suo effettivo esercizio e l’art. 2497-sexies c.c. sancisce che tale attività si presume sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento del bilancio o che comunque controlla la società in questione ai sensi dell’art. 2359 c.c.: vengono dunque in rilievo il controllo esercitato disponendo “della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”, il controllo esercitato mediante “voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria” e “l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”, cioè ogni forma di potere effettivo e di ingerenza anche non tipizzati realizzati attraverso l’organizzazione societaria o attraverso la gestione di rapporti contrattuali e senza che sia necessaria alcuna spendita del nome della società etero diretta. Quanto all’antigiuridicità della gestione – ossia l’esercizio di quella attività di direzione “nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale” – tale espressione ricomprende nell’ambito di responsabilità ex art. 2497 c.c. tutte le ipotesi in cui è stato perseguito un interesse extrasociale rispetto a quello della società eterodiretta e il parametro concernente i “principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale” impone il rispetto dei principi di diritto societario ricavabili dalle norme di legge e dallo statuto della controllata e preclude all’ente controllante di imporre, nell’interesse esclusivamente proprio, politiche aziendali o singole operazioni prive di sostenibilità economica eventualmente anche per assenza di vantaggi compensativi. Infatti, l'attività di direzione e coordinamento deve essere caratterizzata, ex art. 2497 c.c., dall’osservanza dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, nel senso che l’unitarietà della direzione non può giustificare l’utilizzo della gestione delle imprese controllate ad esclusivo beneficio dell’interesse delle società controllanti, bensì per il coordinamento degli interessi delle due. [ Continua ]
5 Giugno 2023

Estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio

Secondo l’art. 306, co. 1, c.p.c., il processo si estingue quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Se ne desume che, ai fini della declaratoria di estinzione, è irrilevante la mancata accettazione di parti che non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio. Più in particolare: (i) se la rinuncia è accettata il processo si estingue immediatamente (arg. ex art. 306, co. 3, c.p.c.), residuando in capo al giudice soltanto il potere/dovere di dichiarare l’avvenuta estinzione e di provvedere in punto di spese processuali, o recependo l’accordo intervenuto in proposito tra le parti, o, in mancanza di accordo, ponendo le spese in capo alla parte rinunciante; (ii) se la rinuncia non è accettata il processo prosegue al fine di verificare la presenza, in capo alla parte non accettante, di un suo interesse alla prosecuzione del giudizio. In questo caso, occorre distinguere due ipotesi: (a) il processo si estingue se, all’esito di tale verifica, si accerta che la parte che non ha accettato non ha interesse alla prosecuzione del processo e le spese sono regolate considerando che la parte non accettante ha indebitamente determinato la prosecuzione del processo così interrompendo il nesso di causalità processuale tra rinuncia/accettazione/estinzione nel rapporto processuale attore/convenuto e rinuncia/accettazione/estinzione nel rapporto processuale convenuto/terzo chiamato; (b) il processo prosegue ulteriormente se, all’esito di tale verifica, si accerta che la parte che non ha accettato ha interesse alla prosecuzione del processo e le spese sono regolate in base al principio di soccombenza. Il fatto che l’attore, rinunciando agli atti del giudizio, non abbia offerto materialmente le spese autorizza il convenuto a chiedere al giudice istruttore la loro liquidazione con l’ordinanza di estinzione del processo, ma non giustifica la opposizione del convenuto stesso alla immediata declaratoria di estinzione e la richiesta di rimessione della causa al collegio per la decisione di questioni pregiudiziali o di merito. Pertanto, in tale ipotesi, il giudice cui sia stata rimessa la causa può condannare il convenuto al rimborso delle spese in favore dell’attore. In caso di rinuncia agli atti da parte dell’attore, si applica ex art. 306 c.p.c. il principio di causalità processuale e non quello di soccombenza, talché costui deve essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dal terzo chiamato, qualora la chiamata in giudizio da parte del convenuto fosse giustificata in base alle domande svolte nei suoi confronti dall’attore medesimo. [ Continua ]
28 Luglio 2023

Usufrutto di titoli azionari e garanzia ex art. 1002 c.c.

L’obbligo di garanzia di cui all’art. 1002 c.c. non trovi spazio applicativo nel caso di usufrutto di azioni, dal momento che lo “sdoppiamento” dei titoli ex art. 2025 c.c. rende superfluo l’obbligo di “restituire” la res in capo all’usufruttuario. Quest’ultimo, infatti, riceve un titolo del tutto distinto e diverso, rispetto a quello originario, che il nudo proprietario-proprietario non ha interesse ad ottenere. Al termine dell’usufrutto, invero, si effettueranno le annotazioni del caso sul titolo del proprietario e sul libro soci e il diritto del proprietario si espanderà nuovamente per essere venuto meno il vincolo reale, senza necessità di ottenere la restituzione di alcunché. Non sussistendo alcuna obbligazione di reintegrazione nel possesso della res, conseguentemente non sussiste alcuna necessità di fornire una garanzia specifica a copertura dell’obbligazione de qua.  Inoltre, nel caso di usufrutto di partecipazioni azionarie, l’uso del bene non comporta alcuna “consumazione” del bene stesso, dovendosi sempre considerare che – a differenza di quanto accade per i beni materiali – l’esercizio di taluni diritti, connessi alla titolarità di una partecipazione sociale, non comporta sempre un potere di incidere in via diretta sul valore della partecipazione stessa, dal momento che “partecipazione” e “patrimonio” nell’ambito societario non sono concetti che stanno sullo stesso piano. D’altro canto è insito nella natura della “partecipazione” una oscillazione fisiologica del valore del titolo, dipendente per lo più da fattori intrinseci e non “controllabili” dall’usufruttuario. Così come va considerato che una certa “discrezionalità” nell’esercizio dei diritti amministrativi da parte dell’usufruttuario è ineliminabile e non sindacabile dal nudo proprietario. Elementi tutti che – diversamente opinando – renderebbero alquanto ardua la determinazione dell’ammontare della garanzia, ovvero tanto gravosa, da giungere ad annullare il contenuto stesso del diritto di usufrutto.

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