Richiesta di sequestro conservativo dei beni dell’amministratore di s.r.l.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c. è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora. Il requisito del fumus deve essere inteso come la dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria. Il periculum in mora consiste nel timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore (nel caso di specie la richiesta di sequestro sui beni di un amministratore di S.r.l. promossa dal socio a fronte dell’asserito depauperamento del patrimonio sociale era stata rigettata per assenza del requisito del fumus boni juris, posto che il ricorrente si era limitato ad allegare un comportamento distrattivo dell’amministratore, documentato solo da una denuncia presentata ai Carabinieri, senza dunque assolvere ad un onere di allegazione puntuale e di riscontro documentale idoneo a provare quanto sostenuto).
Responsabilità degli amministratori per mancata rilevazione di una causa di scioglimento
L’obbligo imposto agli amministratori dall’art 2485 c.c. è quello di accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti conseguenti: pertanto, gli amministratori sono obbligati, da un lato, ad operare con diligenza nell’acquisire le informative sull’andamento della società utili al rilievo della causa di scioglimento e, dall’altro, una volta acquisita in forza di detti elementi la consapevolezza dell’azzeramento del capitale, a convocare, tempestivamente e senza temporeggiamenti, l’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione ovvero in difetto constare lo scioglimento. Inoltre, anche se solitamente la perdita emerge in sede di predisposizione della bozza di bilancio, qualora la situazione della società presenti conclamate criticità, vi è onere per gli amministratori di monitorare detta situazione anche sotto il profilo patrimoniale senza attendere il momento deputato per legge alla predisposizione della bozza di bilancio.
Sussiste la responsabilità degli amministratori là dove, anziché rilevare tempestivamente la causa di scioglimento o chiedere per tempo la ricostituzione del capitale, hanno posticipato la approvazione del bilancio, in spregio alla normativa di cui agli artt. 2482 bis c.c., 2485 c.c. e 2486 c.c., sostituendo illecitamente gli ineludibili “passaggi” imposti da detta normativa con l’assunzione di nuovo rischio di impresa.
La stipula di un contratto di acquisto di azienda costituisce operazione non conservativa e pertanto, nell’ipotesi di perdita del capitale sociale, operazione condotta in violazione del disposto dell’art 2486 c.c., norma che, in situazione di perdita di capitale, limita i poteri dell’organo gestorio e non gli consente l’assunzione di nuovo rischio d’impresa, indipendentemente dagli effetti nell’immediato, se del caso anche positivi, che da tale assunzione di rischio possano discendere.
Del danno derivato dalla indebita prosecuzione dell’attività caratteristica rispondono tutti i componenti del consiglio di amministrazione, a prescindere dalle deleghe attribuite ai singoli amministratori, poiché l’onere di rilevare la perdita del capitale sociale e di porre in essere gli adempimenti conseguenti, nonché di evitare attività gestionali non conservative grava su tutti gli amministratori, non essendo materia suscettibile di deleghe.
La contumacia dell’amministratore non previene l’accertamento della falsità delle poste di bilancio
Nel caso di un amministratore chiamato a rispondere delle proprie condotte gestorie e rimasto contumace, può attribuirsi valore probatorio alle contestazioni dell’attore, qualora formulate in maniera specifica e tecnicamente corretta, in ordine alla non veridicità di alcune poste di bilancio. Infatti, sebbene la contumacia del convenuto abbia valore neutro ai fini del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., questa non può essere considerata tale a fronte di un preciso onere probatorio.
L’errata contabilizzazione delle fatture da emettere rivela una condotta di mala gestio dell’amministratore
In virtù dei principi contabili OIC, la voce di bilancio “fatture da emettere” può essere riferita solo a ricavi da conseguire nell’esercizio successivo come risultato di prestazioni o servizi erogati e non ancora pagati. Non è invece ammissibile che sia utilizzata per appostare somme [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore verso la società per l’autorizzazione di forniture extra-fido e la condotta infedele di dipendente
L’amministratore non risponde dei danni subiti dalla società per aver autorizzato forniture extra-fido a favore di clienti rivelatisi insolventi, se la condotta dell’amministratore è stata il frutto di valutazione ex ante di per sé usuale nell’ambito della società, [ LEGGI TUTTO ]
Litisconsorzio necessario della srl nell’azione di responsabilità svolta dal singolo socio nei confronti degli amministratori
Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l’art. 2476 comma 3 c.c., ad esercitare come sostituto processuale l’azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio quale litisconsorte necessaria; ne deriva che l’omessa integrazione del contraddittorio, in violazione dell’ordine del Giudice, comporta, in caso di espressa eccezione, l’estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c. e, in difetto di tale eccezione, l’improcedibilità dell’azione proposta.
Azione sociale di responsabilità e onere probatorio. Presupposti della responsabilità del liquidatore di s.r.l.
Nonostante la mancanza di una disposizione espressa, non può negarsi la legittimazione attiva della società a responsabilità limitata ad esperire l’azione di responsabilità nei confronti del proprio amministratore. L’onere probatorio degli addebiti contestati dalla società all’amministratore [ LEGGI TUTTO ]