hai cercato per tag: cessione-partecipazioni-sociali - 7 risultati
15 Maggio 2023

Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni e competenza delle sezioni specializzate

Oggetto del contratto di cessione di partecipazioni societarie è la partecipazione in sé, ovvero il complesso dei diritti che la partecipazione medesima attribuisce in seno alla società (oggetto immediato), tanto che va escluso quale effetto naturale del contratto che il venditore sia obbligato a garantire l’effettivo valore patrimoniale della partecipazione ceduta. Tuttavia, un simile obbligo di garanzia può essere previsto dalle parti, di modo che l’acquirente possa dolersi del fatto che la partecipazione acquistata abbia valore difforme dal prezzo pattuito.

Ai fini dell’individuazione della competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, il riferimento ai “diritti inerenti”, contenuto nell’art. 3, co. 2, lett. b), del d. lgs. 168/2003, deve essere interpretato nel senso che tale norma allude anche ai diritti conseguenti agli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali e a ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, per cui la competenza in questione sussiste tutte le volte in cui la controversia abbia a oggetto non solo la validità e l’efficacia dell’atto di cessione della partecipazione sociale (ovvero i diritti sociali ad essa inerenti), ma anche il credito del venditore della partecipazione societaria al pagamento del relativo prezzo.

14 Aprile 2023

Annullamento del contratto di acquisto di partecipazioni sociali concluso dall’inabilitato

In caso di inabilitazione, l’atto di acquisto di partecipazioni sociali a titolo oneroso deve qualificarsi come atto eccedente l’ordinaria amministrazione, comportando un mutamento della essenza economica o della situazione giuridica dei vari elementi che formano la composizione base del patrimonio amministrato e ciò esclude che possa trattarsi di un atto conservativo. Pertanto, in assenza del consenso del curatore e dell’autorizzazione del giudice tutelare, l’atto di acquisto è annullabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 427 e 1425 c.c.

14 Marzo 2023

Risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di partecipazioni e il collegamento negoziale

La mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente (in applicazione del principio quod sine die debetur statim debetur), ma ciò non gli impone di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di fare ricorso al giudice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c., essendo invece sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale e all’interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza; ed invero, una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell’accertamento della gravità dell’inadempimento, potendo se del caso concorrere ad attenuarne l’intensità, ma non potendo di per sé escludere la ricorrenza dell’inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore.

L’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l’esecuzione di un’obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell’art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza, occorrendo avere riguardo all’oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, e al persistente interesse dell’altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.

Il collegamento negoziale è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti. Questi conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato a un’unica regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e mantenga una distinta individualità giuridica. Il collegamento può ritenersi meramente occasionale, quando le singole dichiarazioni, per quanto finanche casualmente riunite, siano strutturalmente e funzionalmente autonome e mantengano l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro messa in relazione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è, invece, funzionale, quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.

In tema di collegamento negoziale c.d. funzionale, l’accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale tenendo presente che affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, sempre che la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro.

Opponibilità del trasferimento di partecipazioni di s.r.l.

Il trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, in forza del principio di libertà delle forme, è valida ed efficace nei rapporti tra le parti in virtù del semplice consenso legittimamente manifestato, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, mentre, per la sua opponibilità alla società è richiesta la forma di cui all’art. 2470 c.c. Pertanto, in caso di alienazione della stessa quota di s.r.l. con successivi atti a soggetti diversi, prevale chi per primo ha effettuato in buona fede l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, anche se il suo titolo è di data posteriore (così il terzo comma dell’art. 2470 c.c.).

9 Maggio 2022

Cessione di quote sociali e condizione sospensiva: mancato avveramento e nullità per indeterminatezza dell’oggetto

L’art. 1359 c.c. non può trovare applicazione (i) nel caso in cui la condizione abbia carattere bilaterale e sia dunque apposta dai contraenti nell’interesse di entrambe le parti, ovvero (ii) laddove l’evento dedotto in condizione sia costituito dal rilascio di autorizzazioni amministrative, indispensabili a realizzare la finalità economica del contratto, che non possono essere sostituite dalla semplice finzione legale della loro effettiva emanazione, come il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 106 t.u.b.

È da escludersi che sia viziata da nullità per indeterminatezza dell’oggetto la clausola contenente la puntuale determinazione del prezzo di cessione, nonché la chiara esplicazione del meccanismo negoziale di aggiustamento del prezzo medesimo che si sarebbe innescato nel caso di mancato avveramento della condizione apposta al contratto.

26 Giugno 2018

Cessione di partecipazioni sociali: vizio e difetto di qualità e clausole di garanzia

La consistenza patrimoniale della società nell’ambito della cessione di quote o azioni di quest’ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente, poichè la cessione ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto. In tutti gli altri casi va ribadita l’irrilevanza delle maggiori passività pregresse o delle minori attività, scoperte dall’acquirente successivamente al perfezionamento del contratto di cessione di quote, con conseguente perdita di valore delle stesse. Le tutele apprestate dalla legge – sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell’esatta e corretta esecuzione del contratto) – proteggono l’interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.

Il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali può attenere, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti.

La cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società può inquadrarsi nell’ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale ha per oggetto non solo l’acquisizione di un generico status socii, ma anche ulteriori obblighi a carico del cedente; tali obblighi possono per relationem essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati.

Fra le clausole che possono essere previste ed introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie (clausole di garanzia, di gestione, di prezzo, di prelazione, di gradimento), quelle di garanzia tendono a garantire l’acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale ed imprenditoriale esistente al momento della cessione; è invece evidente che eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell’ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario. Tali garanzie, da distinguere – a seconda della tecnica redazionale – in sintetiche o analitiche, possono salvaguardare il cessionario da generiche differenze negative, determinate da eventuali minusvalenze attive o plusvalenze passive rispetto alle risultanze di bilancio ad una certa data ovvero possono riguardare specificatamente determinate poste patrimoniali inserite in bilancio ovvero ancora possono riguardare gli sviluppi negativi derivanti da operazioni in essere al momento della cessione: le possibili opzioni negoziali sono innumerevoli e dipendono dal contenuto degli accordi.

In linea di massima, si possono individuare due tipi di garanzie: una relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum) e una connessa alla situazione patrimoniale della società, le cui azioni/quote sono oggetto di cessione (c.d. nomen bonum); con riferimento alla prima, il cedente è tenuto solo a garantire che la partecipazione societaria ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre, in assenza di vincoli, pesi o legami di sorta. Diverso è il discorso in relazione alla seconda garanzia, ricollegata al fatto che la partecipazione ceduta rappresenti effettivamente una determinata percentuale del capitale sociale e quel determinato valore economico, risultante dal bilancio (o, comunque, da una situazione patrimoniale) ad una certa data. In altre parole, questa seconda tipologia di clausole tende ad assicurare la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dell’impresa.

30 Gennaio 2018

Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. contro amministratori e sindaci di s.r.l. per dolosa rappresentazione di un capitale fittizio con successiva assunzione di obbligazioni e per stipula di atto di cessione di quote a condizioni irragionevoli. Responsabilità degli amministratori non operativi.

E’ tenuto a risarcire il danno l’amministratore delegato di S.r.l. che in un’operazione di cessione di partecipazioni sociali di pertinenza della società amministrata abbia sottoscritto delle clausole palesemente valutabili ex ante come irragionevoli, in quanto contrarie al generale dovere di conservazione del patrimonio sociale, risolvendosi nell’attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo.   (Nella specie si trattava di clausole  volte a riconoscere all’acquirente il pagamento differito e l’equiparazione a quietanza del mancato proponimento dell’azione di adempimento da parte della cedente entro un determinato termine ristretto, a fronte della immediata disponibilità delle quote cedute per la cessionaria, della mancata previsione di alcuna garanzia in ordine al pagamento del prezzo differito e delle condizioni patrimoniali della cessionaria).

[ LEGGI TUTTO ]