In tema di annullabilità delle deliberazioni, la fattispecie di cui al 2377, comma 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra “
presa in conformità della legge e dello statuto”; pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce la riconducibilità della fattispecie al 2377 comma 8 c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale.
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