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Matteo Danzi

Matteo Danzi

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona. Svolgo la mia attività professionale presso Mercanti e Associati Studio Legale e Tributario, principalmente presso la sede di Verona. Aree di attività: diritto societario, M&A, diritto commerciale (stragiudiziale e giudiziale), contrattualistica, compliance.

Sequestro conservativo nei confronti degli amministratori

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. Tale accertamento si risolve in una prognosi di fondatezza della pretesa del creditore. Alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio, non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti. L’irregolare tenuta della contabilità e redazione dei bilanci integrano una violazione dei doveri dell’amministratore, potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società. Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato non già dalla misura del falso, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio. In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso. Il timore, cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio –, nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito. [ Continua ]

Responsabilità degli amministratori e dei revisori di un’associazione per ritardata percezione della crisi

In materia di associazioni, non opera il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di società dall’art. 2949 c.c., bensì quello decennale relativo al mandato cui fa rinvio l’art. 18 c.c., secondo il quale gli amministratori di associazioni e fondazioni sono responsabili, verso gli enti da essi gestiti, secondo le regole sul mandato (art. 1710 c.c.), né assume rilievo, in senso contrario, che l’azione proposta sia riconducibile nell’alveo dell’art. 146 l. fall. L’assoggettamento degli enti associativi alla procedura fallimentare – con conseguente applicazione della relativa normativa – che discende dall’esercizio (prevalente o esclusivo) di attività di impresa commerciale, con conseguente attribuzione all’ente dello status di imprenditore commerciale, non vale tuttavia a mutare la natura dell’ente, trasformandolo in una società, con conseguente applicabilità della relativa disciplina sostanziale. L’insufficienza patrimoniale non integra gli estremi dell’impossibilità di raggiungimento dello scopo che – ai fini dello scioglimento – va valutata sul piano giuridico o materiale, non già su quello meramente economico. Tuttavia, la prosecuzione dell’attività di impresa nella consapevole violazione dei criteri di economicità della gestione, evincibile dal sempre maggiore squilibrio tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti nell’esercizio della stessa, con conseguente aggravamento del dissesto, integra gli estremi di una condotta illecita (riconducibile astrattamente nell’alveo dell’art. 217, n. 4, l. fall.), imputabile, nel caso di una persona giuridica, ai componenti degli organi gestori e di controllo. Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. È ravvisabile il fumus della responsabilità degli amministratori di un’associazione qualora gli stessi non abbiano tenuto conto della effettiva insorgenza dello stato di crisi e della sua consistenza e, noncuranti della suddetta crisi, abbiano proseguito nell’esercizio dell’attività nonostante le ripetute segnalazioni dei revisori, né rilevano – ai fini dell’esclusione del fumus della responsabilità, o comunque di una riduzione delle conseguenze dannose imputabili agli stessi – le ragioni che hanno determinato l’insorgenza della crisi. Neppure la presunta gratuità dell’incarico ricoperto da un amministratore può condurre a una esenzione o a una riduzione della responsabilità dello stesso. Invero, l’art.1710, co. 1, c.c., nel dettare che, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa del mandatario deve essere valutata con minor rigore, è ispirato ad un riguardo verso la posizione del mandatario, il quale, quando il mandato è gratuito, presta un amichevole favore, onde non sarebbe equo fargli carico di una colpa di entità trascurabile nell’esecuzione dell’incarico ricevuto. Tale norma non stabilisce, peraltro, che, una volta accertata la colpa del mandatario, in ordine all’inadempimento del mandato, sia pure attraverso una valutazione di minor rigore, lo stesso non debba rispondere dell’intero danno soffermato dal mandante, che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo il principio generale di cui all’art 1223 c.c. Le dimissioni dalla carica di membro dell’organo amministrativo di un’associazione valgono a escludere la responsabilità del dimissionario per i fatti verificatisi successivamente alle dimissioni, non già a sottrarlo alle obbligazioni risarcitorie derivanti da quelli pregressi, allorquando le dimissioni non siano quanto meno accompagnate dall’esplicitazione del dissenso rispetto all’illecita condotta degli altri membri, oltre che dall’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione per eliminarne o attenuarne le conseguenze pregiudizievoli, fino alla segnalazione alle autorità competenti. La responsabilità dei revisori di un’associazione è riscontrabile qualora, a fronte delle reiterate e inascoltate sollecitazioni rivolte dagli stessi all’organo di amministrazione, nell’inerzia di quest’ultimo, non abbiano attivato gli strumenti a loro disposizione, compresa la segnalazione alle competenti autorità, e invece siano rimasti inerti, così concorrendo all’aggravamento del dissesto. Con riferimento al profilo del periculum in mora, va ricordato che il timore cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio – nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, all’eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito. I presupposti che valgono a fondare il periculum in mora sono dunque alternativi. Il sequestro conservativo ha infatti la funzione di assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata nelle more del riconoscimento del diritto di credito nell’ambito del giudizio di merito. Ne consegue che – a differenza di quanto accade per il sequestro giudiziario di cui all’art. 670 cpc – il giudice che lo autorizzi non è tenuto a individuare i beni da sottoporre a cautela, essendo rimessa tale individuazione al creditore chiamato a eseguire la misura e dovendosi dunque esaminare tutte le questioni relative alla materiale individuazione dei beni in sede di attuazione. [ Continua ]
26 Settembre 2021

Compensazione tra compenso di amministratore di S.r.l. e controcredito risarcitorio per mala gestio

La S.r.l. che oppone il decreto ingiuntivo ottenuto dall'ex amministratore avente ad oggetto il compenso dovuto a quest'ultimo, opponendo in compensazione un controcredito risarcitorio per danni derivanti dalla pretesa mala gestio dell'ex amministratore, ha l'onere di provare il controcredito, dovendo far constare: A) la mala gestio dell'ex amministratore; B) il nesso causale [ Continua ]
18 Gennaio 2023

Invalidità della delibera di ammissione come socio di una cooperativa assunta in violazione delle previsioni statutarie

L’attività caratteristica di una cooperativa a scopo mutualistico consiste nel far conseguire ai soci cooperatori occasioni di lavoro e una remunerazione dell’attività lavorativa a condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato. I soci lavoratori, a propria volta, intendono ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione di lavoro a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
In una società cooperativa a r.l., non possono essere attribuite ai soci ammessi qualifiche diverse da quelle stabilite nello statuto della cooperativa e non previste dallo statuto medesimo. La delibera di ammissione come socio di una cooperativa è invalida qualora il socio ammesso si trovasse, al momento della delibera, in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto della cooperativa.
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31 Ottobre 2021

La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità alla società e agli altri soci della cessione delle partecipazioni

Nel trasferimento di quote sociali di S.r.l., la violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità alla società e agli altri soci della cessione di partecipazioni effettuata in sua violazione. In tale evenienza, nessun diritto sociale collegato alle partecipazioni acquistate in spregio alla prelazione è esercitabile dal socio acquirente e, operando detta inefficacia di diritto, quale mera conseguenza della violazione della clausola di prelazione, non soffre eccezioni, prevalendo sul dato pubblicitario dell’intervenuto deposito dell’atto di cessione viziato nel registro delle imprese.

L'omissione della previa denuntiatio al socio titolare del diritto di prelazione, non fa sorgere in capo quest'ultimo l’onere (per impedire il trasferimento a terzi e rendersi intestatario della quota prelazionata) di accettare in vece del terzo la proposta, e tale effetto tipico non può ritenersi prodotto - in difetto di previsione statutaria o legale in tal senso - dalla proposta di ritrasferimento della quota formulata dal terzo acquirente a cessione ormai perfezionata. La richiesta di nomina di un liquidatore sociale, ricorrendone i presupposti, è domanda da presentare ex art. 2487 co 2 c.c. in ambito di Volontaria Giurisdizione e non in sede contenziosa e d’urgenza, presupponente a sua volta il previo accertamento da parte dell’organo amministrativo dell’intervenuto scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 co. 1 c.c. e 2485 c.c. [ Continua ]
28 Agosto 2022

La violazione della clausola compromissoria statutaria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale

La clausola compromissoria presente nello statuto sociale - ossia la pattuizione con cui le parti devolvono alla competenza degli arbitri la decisione delle controversie richiamate dalla medesima clausola - deve ritenersi validamente formulata quando le parti hanno espressamente individuato l’oggetto delle controversie da affidare alla decisione degli arbitri, oltre che le loro modalità di nomina. Qualora l'oggetto della controversia instaurata avanti il Tribunale rientri tra quelli richiamati dalla clausola compromissoria statutaria, il Giudice adito dovrà declinare la propria competenza a favore del collegio arbitrale e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale. [ Continua ]
19 Luglio 2022

L’assemblea dei soci di S.p.A. è legittimata a deliberare solo sugli argomenti esplicitamente previsti dall’ordine del giorno

La circostanza che un determinato potere dell’assemblea sia ad essa conferito direttamente dalla legge non implica che esso non debba essere indicato specificatamente nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea medesima; il potere dell’assemblea di deliberare su un dato argomento è, infatti, comunque condizionato dalla previsione di quell’argomento nell’ordine del giorno e solo tale inserimento legittima l’assemblea ad assumere una determinata decisione. Allorquando il legislatore ha ritenuto di derogare alla previsione generale dell’inserimento di un determinato argomento (e, quindi, di una determinata deliberazione) lo ha fatto espressamente: è il caso, ad es., della deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori che può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (art. 2393 secondo comma c.c.).

In definitiva, la previsione di legge che attribuisce un determinato potere all’organo assembleare non può supplire alle carenze dell’ordine del giorno. Pertanto, la circostanza che la deliberazione di rinunzia all'azione di responsabilità sia prevista dall'art. 2393 c.c. (peraltro, contornata da specifiche cautele) implica la necessità che della possibilità che l’assemblea assuma quella deliberazione deve essere fatta espressa (e non implicita o generica) menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione. Non è la discussione assembleare che legittima l’assemblea a deliberare su un dato argomento, ma è l’indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno che legittima l’assemblea a discutere e, poi, a deliberare su di esso.   [ Continua ]