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Art. 2393 bis c.c.
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20 Settembre 2022

Il socio nella governance della s.r.l.

Nelle azioni di responsabilità promosse individualmente dal socio contro gli amministratori di s.r.l. sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476, co. 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla.

L’art. 2476 c.c. è norma cardine della disciplina della s.r.l., in quanto delinea il complessivo sistema di tutele riconosciute al socio di minoranza in tale compagine, attribuendo, in primo luogo, ai soci che non partecipano all’amministrazione ampi e inderogabili poteri di controllo, assegnando loro un ruolo chiave nei meccanismi di governance. Tale penetrante diritto di controllo sta alla base di tutti gli altri strumenti di tutela a disposizione del socio di s.r.l., in quanto propedeutico alla tutela giurisdizionale volta sia ad accertare la responsabilità degli amministratori, che a ottenere il risarcimento di un danno, sia quello subito dal patrimonio sociale, sia quello direttamente subito dal socio. Il diritto di controllo si esplicita in primo luogo nel diritto di ricevere informazioni e nel diritto di ispezione, che non subiscono alcuna restrizione di natura temporale, sicché ciascun socio che non partecipi all’amministrazione ha diritto di ispezionare tutta la documentazione contabile e amministrativa della società, anche risalente negli anni e anche quella relativa ad esercizi interessati da pregresse gestioni (con l’unico limite del divieto di abuso nel caso di richiesta di informazioni già note, ovvero nel caso di azioni di mero disturbo). In questa prospettiva si spiega altresì la scelta del legislatore di mantenere la legittimazione del singolo socio ad impugnare le delibere assembleari invalide ex art. 2479 ter c.c. All’iniziativa del singolo socio sono lasciati ampi poteri di reazione ai comportamenti illegittimi della maggioranza o degli amministratori e in tale assetto complessivo – che costituisce il nucleo tipizzante la s.r.l. – non trova alcuna giustificazione una interpretazione restrittiva della legittimazione del socio, volta a limitare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei soli confronti degli amministratori in carica.

La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. presuppone che, da una parte, il finanziamento sia stato disposto e, dall’altra, il rimborso sia stato richiesto in presenza di una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, ossia di una situazione di crisi qualificata, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza, la quale unicamente giustifica la considerazione di un concorso virtuale tra i creditori.

20 Luglio 2021

Natura dell’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle società cooperative

L’azione di responsabilità proposta dal rappresentante comune dei soci di una società cooperativa nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione va qualificata quale azione sostitutiva dei soci ai sensi dell’art. 2393 bis, co. 1, c.c. (applicabile alle cooperative stante il rinvio operato dall’art. 2519 c.c.), nell’ambito della quale la società è litisconsorte necessaria.

17 Febbraio 2021

Sulla deroga statutaria alle soglie per agire in giudizio ai sensi dell’art. 2393-bis c.c.

In tema di legittimazione ad agire dei soci di minoranza, l’art. 2393-bis c.c. prevede un limite inderogabile statutariamente solo verso l’alto; pertanto, ipotizzare che la soglia prevista dal legislatore per agire in giudizio non possa essere abbassata, oltre ad essere contrario alla ratio della disposizione – dettata a tutela dell’interesse della minoranza alla corretta gestione della società – è smentito dal secondo comma della stessa norma che, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio (che dunque hanno una base potenzialmente molto più ampia delle c.d. S.p.A. “chiuse”) prevede solo la possibilità di derogare verso il basso il diverso limite previsto dalla norma stessa.

4 Febbraio 2020

L’assemblea dei soci di S.p.A. è legittimata a deliberare solo sugli argomenti esplicitamente previsti dall’ordine del giorno

La circostanza che un determinato potere dell’assemblea sia ad essa conferito direttamente dalla legge non implica che esso non debba essere indicato specificatamente nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea medesima; il potere dell’assemblea di deliberare su un dato argomento è, infatti, comunque condizionato dalla previsione di quell’argomento nell’ordine del giorno e solo tale inserimento legittima l’assemblea ad assumere una determinata decisione. Allorquando il legislatore ha ritenuto di derogare alla previsione generale dell’inserimento di un determinato argomento (e, quindi, di una determinata deliberazione) lo ha fatto espressamente: è il caso, ad es., della deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori che può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio (art. 2393 secondo comma c.c.).

In definitiva, la previsione di legge che attribuisce un determinato potere all’organo assembleare non può supplire alle carenze dell’ordine del giorno. Pertanto, la circostanza che la deliberazione di rinunzia all’azione di responsabilità sia prevista dall’art. 2393 c.c. (peraltro, contornata da specifiche cautele) implica la necessità che della possibilità che l’assemblea assuma quella deliberazione deve essere fatta espressa (e non implicita o generica) menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione.

Non è la discussione assembleare che legittima l’assemblea a deliberare su un dato argomento, ma è l’indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno che legittima l’assemblea a discutere e, poi, a deliberare su di esso.

 

4 Febbraio 2020

Analiticità dell’OdG e rinunzia all’azione di responsabilità. La mala gestio della Banca del Fucino e l’azione di responsabilità della Torlonia Partecipazioni

Allorché sia convocata un’Assemblea per discutere e deliberare la rinunzia ex art. 2393, c. 6, c.c. ad una azione di responsabilità già proposta, tale materia deve essere contemplata nell’ordine del giorno dell’adunanza assembleare in modo particolarmente esplicito, onde avere una effettiva portata segnaletica nei confronti di quei soci che, opponendosi con il proprio voto ex c. 6 dell’articolo medesimo, hanno in quell’occasione l’ultima occasione (assembleare) per evitare la dismissione del diritto inerente l’azione de quo.
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Codice RG 40705 2019
17 Ottobre 2019

Rinunzia all’azione di responsabilità e genericità dell’ordine del giorno

L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purchè chiara e non ambigua, purchè specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.

L’assemblea di una società azionaria, convocata con ordine del giorno che non menzioni espressamente la rinuncia all’azione di responsabilità, ma solo con generico riferimento all’azione di responsabilità, non può validamente deliberare la rinunzia ex art. 2393 c.c. all’azione di responsabilità, che deve essere chiaramente esplicitata nell’ordine del giorno delle materie che verranno trattate dalla assemblea medesima.

27 Marzo 2019

Responsabilità dell’amministratore per prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante la perdita integrale del capitale sociale e quantificazione del danno

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Il comportamento inadempiente posto in essere dall’amministratore con il proseguire l’attività di impresa dalla data in cui si è verificata la perdita integrale del capitale sociale alla data in cui tale attività è effettivamente cessata comporta che egli debba rispondere dei danni che tale condotta ha causato, da valutarsi sulla scorta del criterio della differenza dei netti patrimoniali che la società esponeva alle due differenti date, epurata dalle passività che la società avrebbe comunque maturato, anche se la fase di liquidazione fosse stata tempestivamente intrapresa, in quanto indipendenti dall’effettivo svolgimento dell’attività di impresa.

10 Dicembre 2018

Invalidità del bilancio, impugnazione dei bilanci successivi a quello già impugnato e nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando gli effetti di una delibera impugnata siano stati sostituiti da una successiva delibera avente il medesimo oggetto e gli stessi vizi di invalidità della prima, atteso che l’art. 2377, co. 8, c.c., preclude la pronuncia sull’annullamento della deliberazione solo nel caso in cui la delibera impugnata sia sostituita “con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.

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16 Gennaio 2018

Valutazione equitativa e rivalutazione monetaria del danno arrecato dagli amministratori al patrimonio sociale quale debito di valore

Le mere irregolarità formali nella redazione del bilancio ovvero nella tenuta della documentazione contabile, anche se potenzialmente indiziarie di condotte censurabili, non costituiscono di per sé fonte di danno per la società, occorrendo sempre la verifica circa l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale concretamente sofferto dalla società in conseguenza di tali condotte.

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