hai cercato per: Celestino Andrea Quarato
30 Luglio 2023

Fotografie artistiche e fotografie semplici: la tutela autorale

Le opere fotografiche si distinguono in fotografie artistiche e fotografie semplici, che hanno diversa tutela. La distinzione tra le opere fotografiche e le fotografie semplici si fonda sull’apporto creativo personale dell’autore nel primo caso, e sulla mera riproduzione priva di originalità nel secondo caso. Le fotografie artistiche godono della tutela del diritto d’autore di cui agli artt. 12 ss., 20 ss. e 171 ss.; le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, sono tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 ss. L.A., come tipici diritti connessi. Le fotografie d’autore godono della tutela piena del diritto d’autore; le fotografie semplici, invece, attribuiscono all’autore il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione della fotografia solo se rientrano nella categoria delle fotografie “protette”, cioè dotate di tutti i requisiti previsti dall’art. 90 L. 633/1941, quali il nome del fotografo, la data di produzione della fotografia, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. (nel caso di specie il Tribunale ha negato la tutela degli artt. 87 ss., non essendo rinvenibili sulla fotografia, ma solo su una scheda a lato, i dati identificativi richiesti dall'art. 90 l.d.a.) [ Continua ]
23 Maggio 2023

La tutela del diritto d’autore sulle carte geografiche

Ai fini del riconoscimento ad una carta geografica della tutela approntata dalla citata L. n. 633/41, è richiesto che la rappresentazione grafica, planimetrica e/o topografica, sia eseguita, ad esempio, con emblemi figurativi dei vari paesi, con fusione di colori e di elementi decorativi, sì da presentare propri caratteri di originalità e di creatività artistica. Per beneficiare della relativa tutela, il titolare del diritto ha anzitutto l’onere, alla luce del generale principio dettato dall’art. 2697 c.c., di allegare, descrivere ed illustrare i particolari grafici che attribuirebbero all’opera i sopra individuati caratteri e, quindi, di fornire la prova della loro sussistenza.   [ Continua ]
3 Novembre 2023

Il provvedimento 55/2005 di Banca d’Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus

L’oggetto dell’accertamento – sfociato poi nell’adozione del provvedimento 55/2005 – con cui Banca d’Italia ha accertato l’uniforme applicazione, da parte delle banche aderenti all’associazione ABI, di un modello di contratto standardizzato, da questa associazione predisposto, contenente, fra le altre, tre clausole ritenute violative della concorrenza risulta circoscritto alle condizioni generali delle fideiussioni omnibus, con ciò intendendosi quella particolare garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell’art. 1938 c.c. Sono nulli i contratti di fideiussioni omnibus a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa – nazionale ed eurounitaria – antitrust, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità. [ Continua ]
23 Maggio 2023

Contraffazione di un brevetto sanmarinese: conflitto di giurisdizione

Il presunto contraffattore del brevetto sanmarinese, ove convenuto in giudizio davanti al Giudice dell’altro Stato per l’accertamento dell’illecito addebitatogli, se, da un lato, non può, a sua volta, in quella stessa sede, chiedere, anche in solo in via di mera eccezione, l’accertamento dell’invalidità della privativa da lui asseritamente violata, dall’altro, potrà pur sempre adìre l’A.G. della Repubblica di San Marino per far ivi valere i propri diritti e, quindi, chiedere la declaratoria di invalidità del medesimo titolo di proprietà industriale, senza, per ciò, subire alcun pregiudizio o compressione alcuna all’esercizio del proprio diritto di difesa o, comunque, un qualsivoglia trattamento discriminatorio. Al fine di scongiurare il paventato pericolo della contraddittorietà delle statuizioni rese dalle A.G. dei due Stati sulle domande di contraffazione e di nullità brevettuale, si potrà, in ogni caso, fare un oculato impiego degli istituti della sospensione del giudizio sulla contraffazione in attesa della definizione di quello sulla validità della medesima privativa, ovvero ancora, invocare, in linea con il principio e la regola dettati dall’art. 77 CPI, la retroattività della declaratoria di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in forza della pronuncia accertativa della contraffazione.   [ Continua ]
4 Novembre 2023

Intese restrittive della concorrenza: i rapporti con i contratti stipulati a valle

Tra l’intesa a monte e la fideiussione bancaria a valle si configura un collegamento funzionale, alla cui stregua la stipula di tali atti può essere individuata come un’operazione unitaria tesa alla violazione della normativa antitrust nazionale ed europea. In tal guisa, l’art. 2, co. 3, l. 287/1990, statuisce che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto, così comprendendo anche i contratti che conferiscono concreta attuazione all’intesa vietata. I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. 287 del 1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. [ Continua ]

La tutela cautelare del marchio di fatto: diritti del preutente e nozione di notorietà

La tutela prevista dall’art. 2598 comma 1 c.c. è cumulabile con quella specifica posta a tutela di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti e oggetto. La prima ha, infatti, carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela con conseguente danno, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti. Inoltre, nell’azione per concorrenza sleale l’intenzionalità dell’agente è presunta, laddove nell’azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, la contraffazione di un segno distintivo (tipico o atipico, registrato o non registrato) può costituire anche un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., così come l’eventuale rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall’esame della diversa domanda a tutela della concorrenza. L’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive, potendo vietare a terzi l’uso del segno in questione come marchio, ditta, insegna, domain name, slogan e qualsiasi altro segno distintivo atipico, sempre che l’uso precedente del segno sia noto e la relativa notorietà non sia “puramente locale”. La nozione di notorietà rilevante, richiesta allo scopo di riconoscere un diritto di privativa al titolare di un marchio di fatto, implica la diffusione del segno in una dimensione geografica piuttosto estesa e può coincidere con l’intero territorio nazionale o anche solo con alcune regioni, se un dato prodotto raggiunga volumi di vendita significativi; tale nozione non coincide con quella di notorietà rilevante ai fini della qualificazione come marchio notorio o di rinomanza, con riferimento alla quale viene richiesto il raggiungimento di un grado di notorietà particolarmente intenso. Al fine di qualificare tale notorietà, la pubblicizzazione online del marchio (nel caso di specie, tramite pagina web e tramite pagina Facebook) è uno degli strumenti che più di tutti vanno considerati nella stima della notorietà di un’azienda, in quanto garantisce una diffusione “non locale” della propria offerta commerciale e, conseguentemente, una diffusione “non locale” del segno. [ Continua ]
30 Marzo 2023

Società partecipate dalle medesime persone fisiche e storno di dipendenti

Non osta alla configurabilità di un rapporto di concorrenza, rilevante ai fini dell'art. 2598 c.c., la circostanza che le società siano partecipate dalla medesima compagine azionaria, non potendosi predicare un rapporto di gruppo tra le stesse in assenza di una situazione di eterodirezione. La tutela contro condotte anticoncorrenziali è accordata anche quando il rapporto di concorrenza debba essere colto in una prospettiva potenziale. Il rapporto di concorrenza può essere ravvisato non solo nella prospettiva di un medesimo mercato dei beni/ servizi offerti, ma in quella di un medesimo mercato del lavoro, con riferimento alle qualifiche e mansioni dei dipendenti/collaboratori di cui le imprese si avvalgono. La nozione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ. va desunta dalla "ratio" della norma, che impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali; ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui alla citata disposizione. La legittimazione passiva nell'azione di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra le parti del giudizio; ma ove la condotta illecita sia realizzata da un terzo che agisca per conto o in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, si configura una fattispecie di concorso dell'extraneus nell'illecito, da cui discende la responsabilità solidale del terzo interposto e dell'imprenditore per l'illecito concorrenziale. [ Continua ]

Azione diretta all’accertamento di autenticità di un’opera del pittore Lucio Fontana

Il nostro ordinamento non riconosce un’azione generale di mero accertamento diretta a verificare la riconducibilità di un’opera artistica alla mano del suo autore. Siffatta tutela specifica viene espressamente configurata solo in capo a quest’ultimo, cui si accorda in ogni caso il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (art. 20, c. 1, L. 633/1941, c.d. “Legge sul diritto d’Autore.”) nonché l’esercizio di azioni accertamento e di interdizione (artt. 156 e ss. l.d.a.) nelle ipotesi di falsa attribuzione, cui conseguono anche rilevanti risvolti penali. In giurisprudenza sono, invero, rinvenibili diverse pronunce in cui è stata verificata, in corso di causa, l’autenticità di opere d’arte, sia mediante l’esperimento di consulenze tecniche d’ufficio, sia a seguito della valutazione complessiva di diversi elementi probatori (quali, ad esempio, expertise stragiudiziali o prove testimoniali). Tuttavia, ad eccezione di pochi esempi isolati, in tali fattispecie l’attività accertativa non risultava mai fine a sé stessa, bensì si poneva sempre come strumentale alla soddisfazione di un’ulteriore pretesa (per l’appunto diversa dal mero riconoscimento della paternità dell’opera d’arte oggetto del giudizio), nascente da un diverso rapporto giuridico esistente. Le pronunce in cui si rinvengono accertamenti incidentali di questo tipo riguardano, infatti, le ipotesi di acquisto e vendita di opere d’arte, rispetto alla quali siano successivamente intervenute valutazioni di inautenticità da parte di terzi soggetti. [ Continua ]

Procedimenti cd. di follow-on sul risarcimento del danno da violazione della normativa antitrust

Il carattere di prova privilegiata dei provvedimenti sanzionatori dell’AGCM è stato recepito e rafforzato nella normativa interna di attuazione della direttiva 2014/104/UE (cfr., in particolare, l’art. 7, comma primo, del d.lgs. 3/2017). Tale disciplina prevede che nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. [ Continua ]