Prescrizione e intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote
Il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive sì con il decorso del termine ordinario decennale, ma il dies a quo utile al computo per la pretesa estinzione del suddetto diritto – salvo diversa previsione nel pactum fiduciae – decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.
In relazione al sequestro giudiziario, il dettato normativo richiede quale sostrato cognitivo della valutazione del giudice della cautela, l’apprezzamento dell’esistenza di un conflitto sulla proprietà o anche solo sul possesso di qualsiasi genere del bene controverso, e ciò -nella costante interpretazione giurisprudenziale anche di questa Sezione specializzata (di Milano) – nell’ampia accezione di diritti controversi (e correlativamente, di azioni) sia in re che ad rem, vale a dire rivenienti sia da azioni reali (quali, tipicamente, la rivendica) che quale conseguenza di azioni personali (quali, tipicamente, la risoluzione contrattuale, ma anche l’azione ex art. 2932 c.c.). In relazione al periculum la legge processuale si limita a richiedere che sussista l’opportunità di provvedere – nelle more della definizione della controversia nel merito – alla gestione temporanea del bene controverso, o anche solo alla una custodia “per conto di chi spetti”.
Intestazione fiduciaria di quote o azioni e legittimazione all’esercizio dei relativi diritti
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario. Nei rapporti esterni e dunque rispetto ai terzi [ LEGGI TUTTO ]
Intestazione fiduciaria e perdita della legitimazione ad agire ex art. 2479-ter c.c.
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali – quote o azioni – nei rapporti esterni deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario, anche quando si tratti di società fiduciaria. [ LEGGI TUTTO ]
Diritto del cessionario fiduciario di partecipazione societaria all’iscrizione a libro soci e clausola di prelazione statutaria con obbligo di offerta agli “altri soci”
In una intestazione fiduciaria di azioni nella quale il fiduciario è persona fisica e non una società fiduciaria ex lege n. 1966 del 1939, il soggetto interposto (realmente) acquista la titolarità delle azioni (c.d. “fiducia romanistica” o “fiducia cum amico”). Il cessionario fiduciario di partecipazione societaria [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione all’impugnazione di delibera, intestazione fiduciaria di azioni e superamento della soglia del 5% dell’art. 2377
Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all’assemblea dei membri del consiglio di amministrazione. [ LEGGI TUTTO ]
Intestazione fiduciaria di azioni e legittimazione del fiduciante alla impugnazione di delibere assembleari
Le azioni intestate ad un fiduciario non sono conteggiabili in senso utile alla legittimazione del fiduciante alla impugnazione di una delibera assembleare annullabile in punto di superamento della soglia del 5% del capitale sociale, allorquando in relazione a tali azioni il fiduciario abbia espresso voto favorevole alle deliberazioni impugnate.
Sono da ricondurre [ LEGGI TUTTO ]