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24 Novembre 2022

Sulla mancata appostazione di fondo rischi

La valutazione quanto al “rischio” di effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio consiste (non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente già conclusa ma) nell’apprezzamento ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una situazione: la correttezza di tale apprezzamento – spettante in primis all’organo amministrativo quale redattore della bozza di bilancio e poi all’assemblea dei soci all’atto dell’approvazione del documento contabile – non è dunque ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la sola violazione dei quali può portare a far ritenere scorretta la valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all’appostazione di fondo rischi e, quindi, contrastante anche con il principio di verità.

12 Novembre 2018

Sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio invalida

Anche qualora il vizio di una decisione assembleare consista – come nel caso di decisioni approvative di bilanci redatti in violazione delle regole inderogabili dettate dagli artt. 2423 e segg. c.c. – nell’illiceità del suo oggetto, la delibera non può esser invalida ove, accogliendo l’invito e le indicazioni del Tribunale, sia sostituita da altra presa in conformità della legge; l’intervenuta sanatoria del vizio originariamente denunciato a seguito della riapprovazione del bilancio determina la sopravvenuta carenza di interesse a sentir invalidare la precedente decisione e di conseguenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

14 Aprile 2014

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INVALIDITA’ E ILLICEITA’ DELL’OGGETTO. CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.

La mancata notizia a un socio della convocazione di una assemblea e del relativo ordine del giorno rientrano nell’ambito della “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479 ter c.c., pertanto è da considerarsi invalida ogni deliberazione ivi assunta.

 
La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423, co. II c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio, è da ritenersi invalida per illiceità dell’oggetto [ LEGGI TUTTO ]

14 Aprile 2014

Funzione e regole di redazione del bilancio e correttivi per le società in liquidazione; irregolarità idonee a determinare l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio.

La deliberazione di assemplea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza enunciati dall’art. 2423, co. 2, c.c., ovvero in vilolazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materiadi bilancio, costituenti espressione dei medesimi principi, è da ritenersi invalida per illiceità dell’oggetto /art. 2479 ter, co. 3, c.c. e 2379 c.c.), atteso che le predette disposizioni sono poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del parti destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. [ LEGGI TUTTO ]

13 Giugno 2013

Impugnazione del bilancio redatto con metodo contrario al principio di chiarezza

La circostanza che il bilancio d’esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante [ LEGGI TUTTO ]