Art. 2424 bis c.c.
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Mancata iscrizione di fondo rischi
L’iscrizione di poste contabili in un apposito fondo per rischi ed oneri deve essere finalizzata alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, nonché di esistenza certa o probabile. L’apprezzamento del rischio dell’effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio si concretizza in un giudizio ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una determinata situazione, la cui correttezza non è ancorata a dati oggettivi ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione solo dei quali può quindi portare a fare ritenere scorretta tale valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio nonché il principio di verità ad esso sotteso.
Con riferimento alle partecipazioni sociali, non è censurabile la valorizzazione in bilancio al costo d’acquisto anziché al minor valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle partecipate, qualora la svalutazione sia ritenuta non durevole sulla base di opportuna motivazione riportata in nota integrativa
Obbligo di accantonamento nel bilancio di esercizio di un fondo rischi relativo a passività potenziali
Non viola i principi contabili – con riferimento alla verità, alla congruità e correttezza della seguente posta: “voce fondo oneri e rischi” – il bilancio privo di un fondo rischi per la
copertura di una passività potenziale connessa all’esito di un giudizio tributario i cui termini sono pacifici in causa. La disciplina legale impone l’appostazione di un fondo rischi solo per i debiti di esistenza “certa o probabile”.
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Approvazione del bilancio tra passività possibili e probabili
Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio è necessario distinguere ai sensi dell’art. 2424 bis, comma terzo, c.c. tra le passività incerte, ma valutate solamente come possibili (per le quali non deve essere previsto alcun accantonamento), e le passività incerte, ma valutate come probabili (per le quali deve essere previsto un adeguato accantonamento). Tale valutazione di possibilità e non di probabilità dell’avverarsi di un rischio, da rendere al momento di predisposizione del bilancio, può essere desunta dalla lettura complessiva della nota integrativa, essendo perciò del tutto superflua un’affermazione esplicita in tal senso; ne consegue che una tale mancanza, solo formalistica, non possa minare la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio in quanto consente comunque a ciascun soggetto di conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell’esercizio. La stessa è pertanto inidonea a configurare un vizio suscettibile di determinare la violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c. e quindi la nullità della delibera che approva il bilancio medesimo.
Obbligo di accantonamento nel progetto di bilancio di esercizio di un fondo rischi in capo agli amministratori di società debitrice per crediti vantati da terzi
Il debito per il quale si deve provvedere all’accantonamento a fondo per rischi o oneri deve essere certo o probabile nella sua esistenza. Non si può pertanto ritenere che la sola pendenza di un procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento del credito altrui [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio di esercizio
Nonostante il disposto dell’art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della “esecuzione” delle delibera, si deve ritenere che tale tutela cautelare possa essere concessa anche nel caso in cui ad essere impugnata sia una delibera non suscettibile di esecuzione [ LEGGI TUTTO ]
Deliberazione assembleare impugnata sostituita da un’altra presa in conformità della legge e dello statuto
L’art. 2377, co. 8, c.c., sebbene dettato con riferimento alle società per azioni e alle deliberazioni impugnabili, è espressione di un principio generale che può essere esteso – nei limiti della compatibilità – anche alle deliberazioni delle società a responsabilità limitata, dei condomini di edifici e delle associazioni non riconosciute.
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere ove risulti che, successivamente, l’assemblea (regolarmente convocata) abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Dalla nuova deliberazione deve risultare, almeno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione con efficacia ex tunc. Il giudice è tenuto a verificare che con la nuova deliberazione sia stata rimossa la causa di invalidità della deliberazione precedente. Tale accertamento ha natura incidentale nel caso in cui contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione.
Impugnazione di delibera assembleare recante approvazione contestuale di più bilanci d’esercizio
Nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberi la contestuale approvazione di due bilanci d’esercizio, ciascuna delibera può essere oggetto di autonoma impugnazione, non ostando in tal senso il disposto dell’art. 2434-bis c.c. secondo cui la delibera [ LEGGI TUTTO ]