Società in house: requisiti e giurisdizione
La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società “in house”, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (così anche SS.UU 26283/13).
Azione di responsabilità degli amministratori e sequestro conservativo
La domanda proposta dal socio di una s.r.l. al fine di far valere la responsabilità dell’ex amministratore della società e ottenere il risarcimento ex art. 2476 c.c. è volta pacificamente a far valere una responsabilità di natura contrattuale, in quanto [ LEGGI TUTTO ]
Opponibilità al curatore fallimentare della clausola compromissoria e del lodo arbitrale intervenuto in tema di responsabilità sociale degli amministratori
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..
Litisconsorzio necessario della srl nell’azione di responsabilità svolta dal singolo socio nei confronti degli amministratori
Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l’art. 2476 comma 3 c.c., ad esercitare come sostituto processuale l’azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio quale litisconsorte necessaria; ne deriva che l’omessa integrazione del contraddittorio, in violazione dell’ordine del Giudice, comporta, in caso di espressa eccezione, l’estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c. e, in difetto di tale eccezione, l’improcedibilità dell’azione proposta.
Azione di responsabilità sociale verso amministratore di società cooperativa e autonomia dei rapporti lavoristici e associativi in capo al socio
Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l’automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.
Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società
Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c., gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest’ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l’amministratore e i sindaci a risarcire [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità contro amministratori di s.r.l.
Il socio che agisce per far valere la responsabilità degli amministratori per atti di mala gestio idonei a produrre danno al patrimonio della società, non può chiedere il risarcimento in suo favore del danno c.d. riflesso, ma deve agire – quale sostituto processuale della società, ex art 2476 c.c. – per chiedere il risarcimento di tale danno in favore della società.
Invalidità della clausola negoziale di rinuncia della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio economico subito dalla società per le operazioni concluse in conflitto d’interessi.
Il principio di insindacabilità ex post delle scelte gestorie trova il proprio limite nel rispetto da parte degli amministratori dei vincoli statutari e di legge e della diligenza richiesta nel perseguimento dell’interesse sociale.
E’ nulla la clausola negoziale con cui la società si impegna preventivamente a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione di delibera assembleare di rielezione di un amministratore di s.r.l. e revoca dello stesso ex art. 2476, 3° comma, c.c.
L’ invalidità della delibera assembleare sostitutiva di una delibera nulla, a prescindere dalla sua formale impugnazione, è accertabile incidentalmente nel giudizio cautelare concernente la sospensione degli effetti della delibera invalida sostituita (nel caso di specie, senza alcuna previa informazione della riunione assembleare al socio impugnante, l’assemblea di una s.r.l. aveva deliberato la rielezione dell’amministratore unico, il quale successivamente – pur non ritualmente nominato – aveva provveduto a convocare una nuova assemblea per sostituire la delibera originaria invalida, senza che la delibera sostitutiva venisse impugnata).