Art. 1526 c.c.
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Sulla vendita a rate con riserva della proprietà di partecipazioni societarie
Risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione d’azienda con riserva di proprietà, risarcimento del danno ed equo compenso
Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
Il danno subito dal venditore in caso d’inadempimento del compratore sotto il profilo del lucro cessante consiste nel pregiudizio connesso alla mancata disponibilità del bene, cioè nel reddito che l’alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità.
Quantificazione del danno da risoluzione di contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio
Considerato che il mancato pagamento allegato dall’attrice è pari a circa il 50% del prezzo di cessione, non vi è dubbio che lo stesso integri gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza di cui al generale rimedio risolutorio previsto dall’art. 1455 c.c. Trattandosi, infatti, di mancata esecuzione dell’obbligo principale gravante sull’acquirente, non può negarsi che tale omesso versamento comprometta l’equilibrio contrattuale.
Quale che sia la tesi che si voglia accogliere circa la natura sospensiva o risolutiva della condizione che prevede il patto di riservato dominio in capo all’alienante, rileva che, comunque, il cessionario è tenuto a tenere una condotta idonea a conservare integre le ragioni della controparte, non certo compatibile con comportamenti che conducono alla chiusura dell’azienda.
Considerato il diritto di riservato dominio e lo scioglimento del contratto, l’alienante ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari al prezzo di cessione, considerato il valore attribuito dalle parti al bene ceduto e poi andato distrutto.
Il danno subito dal venditore in caso di inadempimento del compratore sotto il profilo del lucro cessante consiste nel pregiudizio connesso alla mancata disponibilità del bene, cioè nel reddito che l’alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità.
La ripartizione degli oneri probatori in caso di risoluzione del contratto di cessione di azienda e di azione revocatoria
In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori spetta al debitore convenuto per la risoluzione o l’adempimento del contratto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto una volta che il creditore agente abbia fornito la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, costituita, nella fattispecie dal contratto di cessione di azienda. [ LEGGI TUTTO ]
Risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione d’azienda.
In caso di cessione di azienda, il trasferimento dell’attività ceduta con il patto di riservato dominio prima del pagamento integrale del prezzo costituisce inadempimento contrattuale grave e rilevante ex art. 1455 c.c., e ne determina quindi la risoluzione, perché pregiudica gravemente il diritto di garanzia dell’alienante che costituisce l’elemento essenziale nell’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni delle parti, onerando, eventualmente, il creditore di un’azione reale di recupero nei confronti del terzo detentore del bene.
Risoluzione del contratto di cessione d’azienda per inadempimento
Risoluzione del contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà
Perimento di azienda oggetto di cessione: risoluzione del contratto e obblighi restitutori
Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti proponendo vicendevolmente domande contrapposte o quando una parte si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o adempimento, giustificando [ LEGGI TUTTO ]