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Art. 2476 c.c.
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21 Maggio 2020

Prescrizione ed esercizio unitario da parte della curatela fallimentare delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.

È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. L’esercizio unitario di tali azioni non esclude tuttavia l’autonomia delle stesse, che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nella loro natura giudica, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci.

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21 Maggio 2020

Responsabilità degli amministratori e quantificazione del danno in presenza della mancata rilevazione nella contabilità aziendale di pagamenti in contante effettuati nelle mani del Presidente del CdA

Sono co-responsabili per le condotte di mala gestio (distrazione di pagamenti in contanti per servizi prestati dalla società e omessa rilevazione nella contabilità aziendale) insieme con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui i pagamenti erano destinati, anche gli altri amministratori che non abbiano espressamente contestato la pratica societaria consistita nel ricevere pagamenti in contante non registrati e abbiano anzi attivamente preso parte all’attività di gestione sociale mediante la concreta partecipazione alle decisioni finanziarie relative alla società (ad esempio, deliberando lo smobilizzo di somme a titolo di piani di accumulo, stipulando finanziamenti bancari o prestando le relative garanzie fideiussorie).

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14 Maggio 2020

Determinazione del danno da parte del giudice in caso di irregolarità gestorie

In caso di irregolarità gestorie, il giudice può ricorrere alla liquidazione in via equitativa del danno solo qualora il socio-attore alleghi o prospetti la specificità del danno da lui o dalla società subito.

Di conseguenza, gli addebiti relativi al mancato deposito dei bilanci mossi nei confronti dell’amministratore unico e relativi altresì alla violazione del diritto di informazione riconosciuto al socio costituiscono irregolarità che, in mancanza di specifica allegazione del danno, non permettono al giudice di intervenire nella fase di determinazione del danno

4 Maggio 2020

Responsabilità dell’amministratore della società fallita per l’aggravio sul patrimonio sociale causato da interessi e sanzioni dovute a seguito di sistematica omissione di tasse e imposte

In caso di omissione sistematica del versamento da parte della società fallita – e per essa, del suo organo amministrativo – delle imposte dirette e indirette e delle tasse, nonché degli interessi, delle sanzioni e degli aggi di riscossione che ne sono scaturiti, in conformità con la struttura dell’azione sociale di responsabilità – che è azione di risarcimento per inadempimento a obblighi di diligenza professionale derivanti dal rapporto contrattuale di amministrazione – è sufficiente alla società attrice allegare l’inadempimento dell’amministratore all’obbligo gestorio suo proprio di provvedere – anche predisponendo un assetto amministrativo idoneo a programmare e rispettare le scadenze fiscali – al pagamento degli importi dovuti allo Stato e alle diverse amministrazioni pubbliche.
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27 Aprile 2020

Amministratore di fatto di S.r.l.

Integra la figura dell’amministratore di fatto la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione sociale impartendo direttive e condizionando le scelte operative della società in modo sistematico e completo.

 

 

27 Aprile 2020

La responsabilità del socio di S.r.l. ex art. 2476, comma 7, cod. civ. e la responsabilità dell’amministratore per aggravamento dello stato di dissesto

Nell’ipotesi di perdita integrale del capitale sociale non accertata dall’organo amministrativo, sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che, ex art. 2476, comma 7, cod. civ., hanno intenzionalmente deciso e autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

In particolare, affinché il requisito dell’intenzionalità risulti integrato occorre che il socio sia consapevole dell’antigiuridicità dell’atto stesso, ravvisabile ogni qualvolta l’atto risulti contrario alla legge o all’atto costitutivo della società ovvero quando l’atto, di per sè lecito, venga esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale. Rilevano, sotto questo profilo, non solo le determinazioni assunte dal socio in sede assembleare, ma qualsiasi manifestazione di volontà espressa dal medesimo anche al di fuori dell’assemblea, purché siano idonee ad influire sulle attività di gestione sociale.

 

In caso di perdita integrale del capitale sociale di una società a responsabilità limitata e prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2482-ter e 2487 cod. civ., il danno derivante dall’aggravamento dello stato di dissesto della società va determinato in base al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali qualora l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quale cause del danno lamentato. Il tutto, in linea con il disposto dell’art. 2486, comma 3, cod. civ. così riformato dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 secondo cui “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.

 

 

14 Aprile 2020

Somme sottratte dal socio-amministratore unico

Le somme delle quali il socio-amministratore unico priva la società (mediante versamento sul proprio conto corrente) sono da considerarsi quali finanziamenti verso soci se risultano contabilizzate a tale titolo mentre costituiscono comportamento distrattivo qualora siano del tutto prive di una giustificazione contabile. Pertanto, il socio-amministratore unico, nel primo caso è tenuto a rimborsare tali somme a titolo di adempimento del contratto di finanziamento; viceversa, nel secondo caso – ferme restando ulteriori possibili conseguenze di natura penale – dovrà corrispondere le somme sottratte a titolo di risarcimento da inadempimento. [Nel caso di specie, il Fallimento di una S.r.l. aveva agito nei confronti del socio-amministratore unico, chiedendone la condanna al pagamento della somma sottratta a titolo di restituzione del finanziamento erogato e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno].

 

8 Aprile 2020

Cancellazione della società e sorte dei crediti litigiosi. Applicabilità della business judgement rule agli atti di organizzazione dell’attività di impresa

In caso di cancellazione di una società di capitali i soci subentrano nei rapporti attivi per i quali l’effetto rinunziativo, derivante dall’iscrizione della cancellazione da parte del liquidatore, è impedito da un’attività del liquidatore consistente in un’espressa gestione della posizione, ad esempio, attraverso la cessione del credito (ancorché litigioso) a terzi e l’inclusione del corrispettivo nel bilancio di liquidazione (e dunque nella distribuzione del ricavato) ovvero ancora nella attribuzione di un diritto già azionato ad un determinato socio (con menzione nella nota integrativa) (nella specie il Tribunale ha ritenuto che il giudizio introdotto dalla società poi cancellata potesse qualificarsi come rapporto giuridico “coltivato” da parte del liquidatore prima di procedere alla richiesta di cancellazione, essendo stato attivato dal liquidatore stesso, anche sulla scorta delle risultanze del bilancio finale di liquidazione).

Anche per gli amministratori di s.r.l. è richiesta una diligenza di carattere professionale, determinata dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo. Il socio di s.r.l. che agisce con l’azione sociale è onerato dell’allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico.

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cass., 28 aprile 1997, n. 3652).

Tuttavia, il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto, avendo la giurisprudenza elaborato due ordini di limiti alla sua operatività. La scelta di gestione è insindacabile, in primo luogo, solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta) e, sotto altro aspetto, solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre). Quindi, se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, così da non esporre l’impresa a perdite, altrimenti prevenibili. Inoltre, non basta che l’amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito (attraverso l’uso di risorse interne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l’amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse.

Il significato e i limiti della business judgement rule trovano applicazione anche alle scelte organizzative degli amministratori. infatti, la funzione organizzativa rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e che essa deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà, per cui le decisioni relative all’espletamento della stessa vengono incluse tra le decisioni strategiche. In altre parole, la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l’oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere. E va da sé che tale obbligo organizzativo può essere efficacemente assolto guardando non tanto a rigidi parametri normativi (non essendo enucleabile dal codice un modello di assetto utile per tutte le situazioni), quanto ai principi elaborati dalle scienze aziendalistiche ovvero da associazioni di categoria o dai codici di autodisciplina.

In tema di responsabilità degli amministratori di fatto di S.r.l.

La nozione di amministratore di fatto (prevista, per gli illeciti penali, dall’art. 2639 c.c.), postula l’esercizio in concreto ed in modo continuativo delle attività di gestione inerenti alla qualifica: tali attività non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono un esercizio a carattere sistematico che non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale.

 

Responsabilità degli amministratori di S.r.l. nei confronti dei creditori sociali (questioni processuali sulla prova)

Deve ritenersi che l’ordinamento processuale vigente, basato sul principio del libero convincimento del giudice, non preveda una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche prove atipiche che offrano elementi probatori sufficienti e coerenti rispetto alle altre risultanze del processo. Il giudice civile può, quindi, legittimamente formare il proprio convincimento avvalendosi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale.

Gli amministratori di una società sono destinatari di precisi obblighi di vigilanza sulla gestione della società e a tal fine sono sempre tenuti ad agire in modo informato, in particolar modo se vi sono evidenti segnali dell’altrui illecita gestione. Non è esente da tale obbligo nemmeno l’amministratore che di fatto risulta estraneo alla gestione della società, il quale risponde, anche penalmente, degli illeciti atti di gestione posti in essere da terzi, per non aver osservato i doveri di vigilanza e controllo attribuitigli per effetto della semplice accettazione della carica.

La disposizione di cui all’art. 1227, co. 2, c.c. esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’utilizzo della sola ordinaria diligenza, che non ricomprende, pertanto, attività gravose, eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o sacrifici. L’onere di provare il concorso del fatto colposo del creditore danneggiato grava sul debitore danneggiante, che deve dimostrare che la controparte non abbia utilizzato l’ordinaria diligenza al fine di evitare i danni oggetto della richiesta di risarcimento.