Giudicato sostanziale della sentenza e profili probatori ai fini dell’esperimento dell’azione di regresso ex art. 1299 c.c.
Ottenuta, con sentenza passata in giudicato sostanziale, la condanna di un debitore al pagamento del valore monetario in cui è convertita la prestazione originariamente dovuta (consistente in un facere), non è dato iniziare altro processo per domandare il risarcimento pe il (passato) mancato adempimento. Difatti, in tema di inadempimento contrattuale, il risarcimento ha una natura sostitutiva della prestazione mancata. Il giudicato sostanziale, di cui all’art. 2909 c.c., è da intendersi quale accertamento definitivo e incontrovertibile del diritto fatto valere con la domanda giudiziale, il quale esplica il c.d. effetto negativo-preclusivo di ne bis in idem, che impedisce ogni tentativo di superare l’accertamento ivi contenuto. Per esperire (proficuamente) azione di regresso ex articolo 1299 c.c., è imprescindibile provare che il co-obbligato abbia provveduto all’adempimento dell’obbligazione solidale nei confronti del creditore. Analogamente, per esperire (proficuamente) azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., è imprescindibile provare il difetto di causa, i.e. la circostanza che rende il pagamento in questione non dovuto, e dunque un arricchimento indebito per colui il quale lo abbia ricevuto.
Assenza della nota integrativa e adeguata informazione dei soci
L’incompletezza del procedimento informativo derivante dal mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi, così come prescritto dall’art. 2429, terzo comma, c.c., costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio medesimo. Pur volendo aderire all’orientamento giurisprudenziale che parifica il deposito dei documenti richiesti dalla legge al loro invio a mezzo email, se l’amministratore unico ha inviato ai soci esclusivamente lo stato patrimoniale ed il conto economico, senza la nota integrativa, gli stessi non possono ritenersi adeguatamente informati ai fini della deliberazione da adottare, costituendo la stessa parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423 c.c.
Onere di allegazione e prova nell’azione di regresso del socio di società semplice
L’azione dei soci di società semplice nei confronti del socio gestore di fatto per la condivisione dei debiti sociali configura azione di regresso fondata sulla responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 2267 co. 1 c.c.. La responsabilità del socio di fatto nei confronti degli altri soci presuppone l’accertamento della sua qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali oltre che dell’inadempimento della società nei confronti dei terzi creditori e dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte degli altri soci.
Inapplicabilità dell’art. 2269 c.c. ai fini dell’azione di regresso del socio subentrante verso il socio uscente
L’art. 2269 c.c., applicabile anche alle s.a.s. in virtù del duplice richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., configura nelle società di persone la solidarietà tra i soci uscenti e quelli subentranti rispetto alle pretese dei terzi sorte anteriormente alla cessione della quota ma non opera nei rapporti tra il socio cedente ed il cessionario. Infatti, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, in tema di società in nome collettivo, [ LEGGI TUTTO ]
Successione dei soci di società di persone estinta nei rapporti obbligatori facenti capo all’ente
Il termine di prescrizione breve ex art. 2949, comma 1, c.c. non è applicabile per il caso del regresso nei confronti degli altri soci che si titoli nell’avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società. Ché tale pagamento, e la relativa azione di regresso, pianamente si collocano come vicende attinenti all’ordinario svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’ente. Le stesse [ LEGGI TUTTO ]
Termine prescrizionale applicabile alle azioni di regresso nei confronti di esponenti societari sanzionati per violazioni della disciplina del TUF
L’azione di regresso della società che ha effettuato, quale responsabile solidale, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di propri cessati esponenti per violazione delle disposizioni del TUF è soggetta al termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 l. n.689/1981, con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento, dovendosi ritenere che la ratio di tale prescrizione breve, consistente nell’esigenza di assicurare la certezza della definizione di pretese connesse all’accertamento di illeciti, ricorra anche rispetto alla pretesa rivolta dalla società nei confronti dell’autore della violazione amministrativa.
All’azione di regresso esercitata, nei confronti dei cessati amministratori, dalla società che ha effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di questi ultimi per violazione delle disposizioni del TUF è altresì applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., dovendosi intendere come “diritti che derivano dai rapporti sociali” quei diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Competenza del Tribunale delle Imprese in merito alle azioni di regresso nei confronti di esponenti societari sanzionati per violazioni della disciplina del TUF
Rientrano nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di regresso esercitate (ai sensi dell’art. 195 t.u.f. ratione temporis applicabile) nei confronti dei cessati amministratori dalla società quotata che ha effettuato [ LEGGI TUTTO ]
Azione di regresso tra soci di snc
Il socio di società personali che paga, con fondi propri, debiti della società, può agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili. [ LEGGI TUTTO ]
Insussistenza della responsabilità dell’erede del socio di s.n.c., nei cui confronti è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale, per l’avvenuto pagamento di debiti sociali da parte di altro socio
Nel caso in cui si controverta di obbligazioni della società in nome collettivo assunte verso terzi e il rapporto sociale si sciolga o comunque venga meno in relazione alla posizione di un socio, i soci superstiti che adempiano a tali obbligazioni verso il terzo non possono esercitare l’azione di regresso [ LEGGI TUTTO ]
Azione di regresso del socio di snc verso altro socio per il pagamento di debiti sociali e beneficio di escussione
Il socio di una società in nome collettivo regolare che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che [ LEGGI TUTTO ]