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Art. 300 c.p.c.
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Termine per la riassunzione del giudizio da parte degli eredi a fronte della comunicazione dell’evento interruttivo effettuata dal difensore

L’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell’art. 300, c. 2, c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. Da tanto consegue che il termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo decorre, anche riguardo agli eredi della persona colpita dall’evento interruttivo, dalla notificazione dell’evento stesso da parte del procuratore costituito per la parte deceduta.

La comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell’art. 48, cc. 1 e 2, D.lgs. 82/2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario.

12 Luglio 2018

Omessa comunicazione dell’evento interruttivo ex art. 300 c.p.c. e conseguenze sul giudizio pendente.

L’omessa notifica o la mancata dichiarazione nelle modalità di cui all’art. 300 c.p.c. dell’evento determinante la sopravvenuta perdita della capacità della parte costituita è irrilevante nella fase processuale in cui esso si è verificato. Le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono [ LEGGI TUTTO ]

23 Novembre 2017

Sulla perdita della capacità processuale degli organi di istituto bancario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa

La  sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società determina la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e “la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa [ LEGGI TUTTO ]

21 Maggio 2015

Fallimento e interruzione automatica del processo ex art. 43 l.fall.

L’art. 43 co. 3 l.fall.  configura l’interruzione del processo quale conseguenza “automatica” della dichiarazione di fallimento di una delle parti, così elidendo, per lo specifico caso di interruzione rappresentato dal fallimento, la disciplina generale disegnata dall’art. 300 c.p.c. quanto alla rilevanza endoprocessuale dell’evento interruttivo solo [ LEGGI TUTTO ]

23 Marzo 2015

Interruzione processuale ed effetti sui rapporti scindibili e riuniti

Il “processo” che, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., subisce interruzione per effetto del verificarsi di un evento interruttivo che afferisce ad una determinata parte processuale è da intendersi non con riferimento indiscriminato a tutti i processi trattati simultaneamente in quanto riuniti, [ LEGGI TUTTO ]

18 Febbraio 2015

Comproprietà della partecipazione sociale: disciplina applicabile e diritti esercitabili dal rappresentante comune.

In caso di comproprietà della partecipazione, che si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota sociale, si deve procedere alla nomina di un rappresentante comune dei comproprietari (ex artt. 2347, primo comma c.c. e 2468, u.c., c.c.) al fine di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti e di individuare un unico interlocutore con la società.  [ LEGGI TUTTO ]

19 Gennaio 2015

Azione risarcitoria di un partecipante a un fondo di investimento immobiliare chiuso nei confronti della società di gestione e della banca controllante

I partecipanti a un fondo comune di investimento sono legittimati a far valere un’azione risarcitoria nei confronti della società di gestione per l’inadempimento agli obblighi di gestione dei beni del fondo imputabili alla stessa società di gestione in qualità di mandataria ai sensi degli artt. 36 e 40 t.u.f. nonché [ LEGGI TUTTO ]