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16 Giugno 2014

Invalidità della clausola negoziale di rinuncia della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio economico subito dalla società per le operazioni concluse in conflitto d’interessi.

Il principio di insindacabilità ex post delle scelte gestorie trova il proprio limite nel rispetto da parte degli amministratori dei vincoli statutari e di legge e della diligenza richiesta nel perseguimento dell’interesse sociale.

E’ nulla la clausola negoziale con cui la società si impegna preventivamente a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, [ LEGGI TUTTO ]

3 Dicembre 2013

Sospensione di delibera assembleare di rielezione di un amministratore di s.r.l. e revoca dello stesso ex art. 2476, 3° comma, c.c.

L’ invalidità della delibera assembleare sostitutiva di una delibera nulla, a prescindere dalla sua formale impugnazione,  è accertabile incidentalmente nel giudizio cautelare concernente la sospensione degli effetti della delibera invalida sostituita (nel caso di specie,  senza alcuna previa informazione della riunione assembleare al socio impugnante,  l’assemblea di una s.r.l. aveva  deliberato la rielezione dell’amministratore unico, il quale successivamente – pur non ritualmente nominato – aveva provveduto a convocare una nuova assemblea per sostituire la delibera originaria invalida, senza che la delibera sostitutiva venisse impugnata).

29 Agosto 2013

Responsabilità dell’amministratore per l’inattendibilità di voci di bilancio

Dalla sola pretesa inattendibilità/implausibilità di voci di bilancio non può discendere un pregiudizio per la società. Tale improprietà del documento contabile, pur integrando una violazione degli obblighi gestori, in ogni caso non è idonea ad incidere sull’effettiva consistenza patrimoniale della società.

30 Maggio 2013

Rapporti tra la disciplina delle spa e della srl: (in)applicabilità dell’art. 2393, co. 2, c.c. alle srl

Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne un modello societario particolarmente elastico che consenta di valorizzare i profili di carattere personalistico. Consegue che, se non sussistono a priori ragioni per potere escludere del tutto il ricorso al procedimento analogico, l’integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l’utilizzo delle norme dettate in materia di società per azioni richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato, imponendosi di verificare caso per caso se ricorrano i presupposti dell’applicazione analogica, vale a dire, [ LEGGI TUTTO ]