Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest’ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare, l’obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) – proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell’utilizzo a copertura delle perdite – i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell’oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.
La volontà dei soci superstiti di proseguire il rapporto sociale con gli eredi del socio defunto può essere desunta anche per facta concludentia
La decisione dei soci superstiti della s.r.l. , la cui clausola statutaria di continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio deceduto non specifichi con quale metodo formalizzare la decisione, può essere adottata dai soci superstiti anche per facta concludentia in base ad accordi non formalizzati in via assembleare o con consenso per iscritto; in questo caso il Conservatore del Registro Imprese può iscrivere il trasferimento mortis causa della quota sociale in favore degli eredi senza richiedere la delibera assembleare o il consenso per iscritto dei soci superstiti comprovante la volontà dei soci superstiti di voler proseguire l’attività sociale con gli eredi del socio defunto.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il saldo del prezzo di trasferimento di quote sociali, onere probatorio dell’opponente
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito derivante dal saldo del prezzo di trasferimento di quote sociali, l’opponente ha l’onere di contestare analiticamente i fatti costitutivi del credito azionato dall’opposto.
Competenza del Tribunale a dichiarare lo scioglimento della s.n.c. anche in presenza di clausola compromissoria
La questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l’interesse generale al mantenimento in vita della società, riferito [ LEGGI TUTTO ]