Art. 1470 c.c.
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Cessione di partecipazioni sociali: termine di prescrizione, forma e prelazione statutaria
Alle vicende afferenti a un contratto avente a oggetto la cessione di quote sociali deve applicarsi il regime proprio della compravendita, nella quale, in considerazione della specificità dell’oggetto, a fianco della disciplina codicistica di cui agli artt. 1470 ss. c.c., troverà applicazione anche quella dettata in materia di trasferimento e trasferibilità delle partecipazioni sociali, di cui agli artt. 2468 e ss. c.c., senza che ciò comporti, tuttavia, l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 2949 c.c. per quanto concerne i diritti derivanti da rapporti sociali, non venendo, infatti, annoverati tra gli stessi quelli connessi ad una compravendita di quote, dal momento che si tratta di un atto nel quale l’elemento societario interviene unicamente a qualificare il particolare oggetto della disposizione. Dunque, in tema di cessione di partecipazioni sociali, ove l’unico elemento di carattere “societario” esistente è l’oggetto della compravendita, dovrà applicarsi l’ordinario termine prescrizionale decennale, di cui all’art. 2946 c.c., operante in materia di rapporti contrattuali, il cui dies a quo deve essere individuato nella data dalla quale il credito può essere fatto valere secondo i principi racchiusi nell’art. 2935 c.c..
Il contratto di cessione di partecipazioni, nei rapporti interi tra cedente e cessionario, è valido ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né ab substantiam, né ad probationem. Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall’accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l’adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale.
Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali e avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali, giacché preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente. Ciò non di meno, il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali vincola il socio nei confronti degli altri soci nonché nei confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel rapporto tra socio cedente e terzo cessionario.
Validità della vendita di quote societarie a prezzo vile
Lo squilibrio originario delle prestazioni non può invalidare per carenza della causa i contratti di scambio, in quanto prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Solo l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l’adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all’interpretazione della volontà dei contraenti ed all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto.
Le valutazioni di tipo tecnico, per tale loro natura, non possono essere qualificate come confessione stragiudiziale in quanto carenti della necessaria consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all’altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non avere natura di confessione stragiudiziale la relazione del commercialista circa le passività di una società ai fini della dichiarazione di fallimento della società stessa].
Morte dell’unico socio accomandatario
Se alla morte del de cuius è venuta meno la pluralità dei soci ex art. 2272, n. 4, c.c. (richiamato direttamente dall’art. 2308 c.c. e indirettamente dall’art. 2323 c.c.) e al contempo non vi sono più i soci accomandatari (art. 2323 .c.c.), queste due autonome fattispecie possono condurre ciascuna allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il semestre successivo. In caso di concorso tra cause di scioglimento del singolo rapporto sociale e cause di scioglimento della società diverse da quella prevista dall’art. 2284 c.c., prevale quella verificatasi e perfezionatasi per prima.
Le due disposizioni di cui agli artt. 2284 e 2272, n. 4, c.c. risultano compatibili, visto che la loro operatività si svolge su piani diversi e che ciascuna di esse conserva un proprio ambito applicativo. Pertanto, anche in caso di morte del socio in una società costituita da due soli soci rimangono comunque attivabili tutte le opzioni previste dall’art. 2284 c.c. Ove i superstiti optino per lo scioglimento della società, su tale decisione gli eredi, o legatari, del de cuius non possono incidere, giacché la loro posizione non è quella di soci, non essendo subentrati in tale veste al de cuius, ma di meri creditori della quota di liquidazione del loro dante causa. In tale ipotesi, quindi, cessa immediatamente il diritto a vedersi liquidata la quota del proprio dante causa nell’arco dei sei mesi dalla sua morte, e al fine di conseguire il valore di detta quota essi dovranno necessariamente attendere la conclusione delle operazioni relative alla liquidazione della società. In tale sede gli eredi del socio defunto, unitamente ai soci superstiti, potranno partecipare alla divisione dell’eventuale attivo, quale residuerà dopo l’estinzione di tutte le passività sociali. Invero, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è tutelabile. Gli eredi non assumono tuttavia la qualità di soci della società in liquidazione, partecipando solo alla distribuzione dell’eventuale attivo e, dunque, per converso, non dovendo anticipare le spese di liquidazione.
Il prezzo della compravendita è tale da determinare la carenza di causa del contratto solo laddove sia concordato un prezzo obiettivamente non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. Da ciò consegue che la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, può rilevare sotto il profilo dell’individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione e operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale.
Invalidità del contratto di cessione di quota sociale
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Ambito della compressione del diritto di partecipazione agli utili nei confronti dell’acquirente di una S.r.l.
Deve essere esclusa qualsiasi malizia in relazione all’occultamento di fatturazioni e registrazioni concernente le vicende contrattuali della società le cui quote hanno formato oggetto di acquisizione, qualora l’acquirente abbia svolto attività di due diligence sull’intera contabilità della target.
In caso di attribuzione all’acquirente, all’interno di un accordo di cessione di quote di S.r.l., di ogni diritto di partecipazione agli utili della società target, la sottrazione di fondi (ancorché relativi all’esercizio successivo e dunque oggetto di fatturazione anticipata) di pertinenza della stessa ad opera del venditore non può essere considerata “appropriazione di utili” in danno del soggetto acquirente. Ciò nel caso in cui tale operazione consista in una vicenda gestoria – già contabilizzata in quanto antecedente alla compravendita e dunque conoscibile dall’acquirente – di destinazione di fondi sociali da parte del venditore per il pagamento di un debito sociale preesistente alla cessione. Tale vicenda non può infatti essere intesa quale compressione del diritto dell’acquirente all’utile prodotto dalla società target, dovendosi intendere per “utile” il risultato dell’esercizio e non già i flussi finanziari in entrata.
La pattuizione di un prezzo simbolico ed apparente rende nullo il contratto di compravendita
L’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità del contratto di compravendita per difetto di causa.
Interpretazione della clausola del contratto di associazione in partecipazione che ne disciplina la durata
In presenza di un contratto di associazione in partecipazione, avente ad oggetto la costruzione di unità immobiliari, la cui durata sia prevista sino “alla vendita di tutte le unità”, il conferimento in una società del ramo di azienda comprensivo delle unità immobiliari invendute, costituisce vendita, trattandosi di trasferimento delle unità immobiliari a terzi.
Cessione di partecipazioni e irrilevanza della consistenza patrimoniale della società, in difetto di specifica garanzia del cedente
La consistenza patrimoniale di una società, nell’ambito della cessione delle relative quote o azioni, rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente. Pertanto, in difetto di tale garanzia, l’eventuale sussistenza di passività nel bilancio della società, le cui partecipazioni sono state oggetto di cessione, non assume alcuna rilevanza in ordine al rapporto negoziale tra le parti. Ne discende che tale circostanza non può essere validamente addotta dal cessionario per giustificare il mancato pagamento del prezzo delle partecipazioni acquistate.
Rapporti tra l’oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali e di crediti verso la società, andamento economico dell’attività di impresa e clausole di garanzia (o presupposizione)
Va rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in capo alla curatela che, pur essendo già in possesso di un valido titolo stragiudiziale ex art. 474, n. 3, c.p.c, ha richiesto ed ottenuto un secondo titolo esecutivo.
Infatti, l’ordinamento riconosce al creditore, che pure ha la possibilità di porre in esecuzione un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, la facoltà di procurarsi un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività, [ LEGGI TUTTO ]